Semplificazioni per la DIA, come per la SCIA meno acquisizioni di pareri

La DIA, o meglio la DIA alternativa al permesso di costruire (cosiddetta Super-DIA), viene semplificata dal decreto Sviluppo (DL 83/2012) per avvicinarla, nella procedura, alla SCIA. La regola generale è ridurre l'acquisizione di atti o pareri rilasciati da organi ed enti appositi, che saranno infatti sostituiti, come già è previsto per la SCIA, da autocertificazioni del privato e da asseverazioni, attestazioni o certificazioni a firma del professionista, incaricato di redigere la pratica edilizia.

Il decreto - già in vigore - fa salve le verifiche successive che continuano ad essere di competenza delle amministrazioni e degli organi appositi ed include le dovute esclusioni. Le certificazioni del professionista - sempre analogamente a quanto avviene per la Scia - non possono infatti essere prodotte nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, né possono sostituire atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, né quelli previsti dalla normativa sismica o comunitaria.

Possono essere autocertificati ad esempio i pareri: acustico, geologico, sul risparmio energetico, sulle barriere architettoniche, sulla sistemazione a verde ed anche le distanze relative alle fasce di rispetto. Tra gli atti che non potranno essere invece sostituiti da certificazioni del professionista: il parere su aree di interesse archeologico e le autorizzazioni su immobili vincolati. Ovviamente restano da acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica e il nulla osta per le aree naturali protette ed è salvo anche l'iter da seguire in caso di attività soggette a prevenzione incendi.

Semplificazioni anche per la SCIA

Il decreto Sviluppo modifica l'art. 19 della legge 241/1990 ed estende così anche le modalità di semplificazione della SCIA. Non solo gli atti preliminari previsti a livello legislativo ma anche quelli regolamentari, aggiunti a livello regionale e locale, devono essere sostituiti da attestazioni, asseverazioni o certificazioni del professionista. Si cerca di eliminare uno scoglio, quello delle complicazioni che spesso nascono a livello locale con ulteriori pareri, rendono "farraginosi" gli step del procedimento, annullando di fatto la tempistica ridotta che dovrebbe caratterizzarlo.

di Mariagrazia Barletta architetto

Per approfondire i contenuti del decreto Sviluppo:


GLI INTERVENTI SOGGETTI A SCIA E DIA, SECONDO LA LEGISLAZIONE NAZIONALE
[Fonte: Studio civilistico - Consiglio del notariato] (www.notariato.it)

DIA (DIA alternativa al permesso di costruire)

Sono soggetti a DIA gli interventi di cui all'art. 22, c.3, T.U. D.P.R. 380/2001, ossia:

    • interventi di ristrutturazione "maggiore" , ovvero che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
    •  interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
    • interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Il ricorso alla Scia è previsto:

    • per tutti gli interventi che non siano soggetti a permesso di costruire (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento di destinazione d'uso)
    • interventi che non ricadono in attività "libera";
    • interventi che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
    • varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

A titolo esemplificativo: interventi di restauro e risanamento conservativo; i mutamenti di destinazione d'uso "funzionale"; gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali dell'edificio (e come tali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, c.2, del T.U. D.P.R. 380/2001); i singoli interventi "strutturali" non costituenti un "insieme sistematico di opere" e quindi non qualificabili come "ristrutturazione edilizia".

Sono inoltre soggetti a SCIA:

    • realizzazione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici;
    • realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico.

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