La DIA, o meglio la DIA alternativa al permesso di costruire (cosiddetta Super-DIA), viene semplificata dal decreto Sviluppo (DL 83/2012) per avvicinarla, nella procedura, alla SCIA. La regola generale è ridurre l'acquisizione di atti o pareri rilasciati da organi ed enti appositi, che saranno infatti sostituiti, come già è previsto per la SCIA, da autocertificazioni del privato e da asseverazioni, attestazioni o certificazioni a firma del professionista, incaricato di redigere la pratica edilizia.
Il decreto - già in vigore - fa salve le verifiche successive che continuano ad essere di competenza delle amministrazioni e degli organi appositi ed include le dovute esclusioni. Le certificazioni del professionista - sempre analogamente a quanto avviene per la Scia - non possono infatti essere prodotte nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, né possono sostituire atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, né quelli previsti dalla normativa sismica o comunitaria.
Possono essere autocertificati ad esempio i pareri: acustico, geologico, sul risparmio energetico, sulle barriere architettoniche, sulla sistemazione a verde ed anche le distanze relative alle fasce di rispetto. Tra gli atti che non potranno essere invece sostituiti da certificazioni del professionista: il parere su aree di interesse archeologico e le autorizzazioni su immobili vincolati. Ovviamente restano da acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica e il nulla osta per le aree naturali protette ed è salvo anche l'iter da seguire in caso di attività soggette a prevenzione incendi.
Semplificazioni anche per la SCIA
Il decreto Sviluppo modifica l'art. 19 della legge 241/1990 ed estende così anche le modalità di semplificazione della SCIA. Non solo gli atti preliminari previsti a livello legislativo ma anche quelli regolamentari, aggiunti a livello regionale e locale, devono essere sostituiti da attestazioni, asseverazioni o certificazioni del professionista. Si cerca di eliminare uno scoglio, quello delle complicazioni che spesso nascono a livello locale con ulteriori pareri, rendono "farraginosi" gli step del procedimento, annullando di fatto la tempistica ridotta che dovrebbe caratterizzarlo.
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire i contenuti del decreto Sviluppo:
- Decreto Sviluppo: bonus fiscali per ristrutturazioni ed efficientamento al 50%. Le detrazioni fiscali del 36 e del 55% passano al 50. E' una delle misure inserite nel Decreto Sviluppo, approvato dal Governo Monti, che provvede anche a sbloccare la detrazione strutturale del 36% in riferimento ad un'ampia categoria di lavori volti al risparmio energetico.
- Decreto Sviluppo: nuovo impulso alle infrastrutture con project bond e Piano Città. Cantieri più appetibili agli investitori privati grazie ai project bond e ad alcuni correttivi al project financing. Un quadro che si completa con il Piano Città pensato per la riqualificazione delle zone urbane degradate. Infine un ritorno temporaneo alle tariffe negli appalti.
GLI INTERVENTI SOGGETTI A SCIA E DIA, SECONDO LA LEGISLAZIONE NAZIONALE
[Fonte: Studio civilistico - Consiglio del notariato] (www.notariato.it)
DIA (DIA alternativa al permesso di costruire)
Sono soggetti a DIA gli interventi di cui all'art. 22, c.3, T.U. D.P.R. 380/2001, ossia:
- interventi di ristrutturazione "maggiore" , ovvero che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
- interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Il ricorso alla Scia è previsto:
- per tutti gli interventi che non siano soggetti a permesso di costruire (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento di destinazione d'uso)
- interventi che non ricadono in attività "libera";
- interventi che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
- varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
A titolo esemplificativo: interventi di restauro e risanamento conservativo; i mutamenti di destinazione d'uso "funzionale"; gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali dell'edificio (e come tali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, c.2, del T.U. D.P.R. 380/2001); i singoli interventi "strutturali" non costituenti un "insieme sistematico di opere" e quindi non qualificabili come "ristrutturazione edilizia".
Sono inoltre soggetti a SCIA:
- realizzazione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici;
- realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico.
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