La Riforma delle professioni è in dirittura di arrivo, approvata dal Consiglio dei Ministri, ha recepito la maggior parte delle osservazioni del Consiglio di Stato e del Parlamento. Accontentati anche i rappresentanti dei professionisti: il tirocinio sarà obbligatorio solo se già lo prevede l'ordinamento professionale e l'obbligo di assicurazione slitta di un anno.
Ad accontentare professioni e Consiglio di Stato è prima tra tutte la rinnovata definizione di professione regolamentata, stralciata nella parte in cui vi includeva gli iscritti in elenchi o registri tenuti da amministrazioni o enti pubblici. Una inclusione definita eccessivamente ampia dal Consiglio di Stato.
Aggiornamento del 28 agosto 2012
La Riforma delle professioni (DPR 137/2012) è pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 15 agosto. Dunque l'obbligo di assicurazione RC professionale slitta al 15 agosto 2013.
La pubblicità
Avrà ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli attinenti alla professione, la struttura dello studio ed anche i compensi richiesti. Sarà libera, l'importante è che sia veritiera e non denigratoria. Dovrà comunque essere sottoposta alle regole del Codice del Consumo (DLgs 206/2005), se si viola l'interesse del consumatore, e del DLgs 145/2007 per quanto concerne la pubblicità ingannevole a danno di altri professionisti.
Obbligo di assicurazione
Le convenzioni collettive potranno essere stipulate solo dai Consigli nazionali e dagli Enti previdenziali. Ad essi, tempo un anno, per trovare gli accordi, con l'obbligo per i professionisti che slitta anch'esso di 12 mesi. Chi non vi adempirà sarà sanzionato disciplinarmente, in che modo, lo definiranno meglio i codici deontologici di ciascuna categoria. Accontentati i rappresentanti dei professionisti sulla proroga ma non sull'obbligo di stipula dell'assicurazione da parte anche delle compagnie. Vale a dire che una compagnia assicurativa potrà rifiutarsi di assicurare un professionista.
Tirocinio professionale
Non sarà obbligatorio per tutti, almeno per ora. Lo sarà solo per le professioni che già lo hanno reso tale e la durata sarà al massimo di 18 mesi. Nonostante l'obbligo non investa la categoria degli architetti, in una recente intervista il presidente Leopoldo Freyrie ha anticipato le intenzioni del Consiglio di istituire il tirocinio obbligatorio e il modello probabilmente sarà quello europeo: «cinque anni di Università, più uno di tirocinio negli studi professionali, con un Esame finale abilitante».
Eliminati inoltre sia la disposizione che stabiliva l'incompatibilità del tirocinio con un lavoro pubblico che l'obbligo di seguire corsi contemporaneamente alla pratica e per una durata non inferiore a 6 mesi. L'obbligo si trasforma in scelta: sarà il tirocinante a valutare l'opportunità di seguire tali corsi, organizzati da Ordini o Collegi oppure da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti, autorizzati dai Consigli nazionali.
Resta la possibilità di svolgere i primi 6 mesi di tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno di studi. Non varia la previsione di poter svolgere all'estero, ai fini del praticantato, non più di 6 mesi di tirocinio, nonostante il CdS avesse trovato l'imposizione incomprensibile e non opportunamente giustificata.
Formazione continua
I corsi non saranno prerogativa degli Ordini, potranno infatti essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, purché siano autorizzati dai Consigli nazionali, previo parere, vincolante, del Ministero vigilante.
Per l'entrata a regime della formazione continua - per quelle categorie che ancora non la prevedono ed è il caso degli architetti - bisognerà attendere i regolamenti emanati dai Consigli nazionali entro un anno. I regolamenti stabiliranno le modalità per l'assolvimento dell'obbligo, l'organizzazione e la gestione dei corsi da parte degli organi territoriali e degli altri soggetti autorizzati, i requisiti minimi dei corsi e il valore dei crediti.
Infine, convenzioni specifiche, tra Consigli nazionali e Università, potranno stabilire regole comuni per il riconoscimento dei crediti.
Il nuovo procedimento disciplinare
I Consigli territoriali
I Consigli disciplinari saranno indipendenti da quelli con funzione amministrativa, le due cariche, infatti, di Consigliere dell'Ordine e Consigliere del Collegio disciplinare, non saranno compatibili.
A decidere dunque sulla condotta degli iscritti ad un Albo saranno appositi Collegi istituiti presso l'Ordine territoriale. Il numero di Consiglieri sarà pari a quello dei Consiglieri che fino ad ora hanno svolto funzione disciplinare nei consigli dell'Ordine territoriale presso cui il nuovo organismo sarà istituito. Dunque nessun aumento di consiglieri in carica, anzi, per quegli Ordini in cui il Consiglio di disciplina è composto da più di tre consiglieri, il relativo Collegio disciplinare territoriale non potrà esser formato da più di 3 membri.
I Consiglieri saranno nominati dal presidente del tribunale competente per sede tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi predisposto dai Consigli del corrispondente Ordine. L'elenco sarà composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il tribunale è chiamato a designare.
I Consigli nazionali
I Consigli di disciplina nazionali saranno analogamente istituiti presso il Consiglio nazionale, ad esso i compiti di «istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali». Funzioni amministrative e disciplinari dovranno essere distinte, per cui le relative cariche di consigliere dell'Ordine nazionale e di membro del Collegio disciplinare non saranno compatibili.
Anche in questo caso la Riforma non sarà attuativa da subito, per stabilire la ripartizione delle funzioni amministrative e disciplinari tra i consiglieri ci sarà bisogno di regolamenti attuativi che i Consigli nazionali adotteranno entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DPR. E comunque, fino all'insediamento dei nuovi organismi disciplinari restano in vigore le disposizioni vigenti.
A controllare l'operato degli Consigli disciplinari, sia nazionali che territoriali, sarà il Ministero vigilante che, per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, potrà disporne il commissariamento.
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (GU n.189 del 14-8-2012).
- Il testo della Riforma, pubblicato dall'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro.
- Riforma delle professioni, approvata dal CdM.
-
Riforma ordinamenti professionali. il punto dopo la "demolizione" del Consiglio di Stato.
pubblicato il: - ultimo aggiornamento: