Il parere favorevole del Consiglio di Stato al DPR Severino arriva a conclusione di un testo che ne "demolisce" buona parte dei contenuti. La Riforma degli ordinamenti professionali - varata dal Consiglio dei Ministri - è stata infatti oggetto di molte osservazioni da parte di Palazzo Spada. Conclusioni che sono risultate in linea con le preoccupazioni espresse dalle professioni tecniche. Nel frattempo i presidenti di diversi ordini professionali appartenenti al CUP, tra cui Leopoldo Freyrie, sono stati ricevuti dal ministro Severino giovedì scorso.
I contenuti del Regolamento
È già chiaro che con l'approvazione del Regolamento sarà obbligatorio per i professionisti dotarsi di un'assicurazione per la responsabilità civile; la pubblicità informativa sarà dichiarata libera ma comunque sottoposta alle poche regole dettate dal Regolamento, cui bisogna aggiungere - fanno notare dal CdS - il Codice del Consumo, se si viola l'interesse del consumatore, e il DLgs 145/2007 per quanto concerne la pubblicità ingannevole a danno di altri professionisti.
In definitiva se per queste due materie sembra essere già chiaro cosa accadrà, giacché le regole sembrano già parzialmente definite, ancora da elaborare è la questione del tirocinio e dell'autonomia delle competenze disciplinari degli Ordini rispetto a quelle deontologiche. Controversa anche la questione della gestione della formazione continua.
Tirocinio per l'accesso alla professione
Molto duro il parere del Consiglio di Stato per la questione tirocinio. Lo schema di Riforma sembrava volerlo rendere obbligatorio per tutte le professioni. Subito Palazzo Spada ha ravvisato in questo una eccessiva interferenza del Ministero rispetto ai singoli ordinamenti. «E' preferibile lasciare agli ordinamenti delle singole professioni la decisione della necessità e durata del tirocinio, sentito il Ministero vigilante» ha suggerto il CdS.
Punto dolente è anche l'obbligo di seguire un corso di formazione di almeno 6 mesi contemporaneamente al tirocinio. Secondo il Consiglio di Stato, se ne irrigidiscono eccessivamente le modalità di svolgimento; sullo stesso piano l'opinione delle professioni del CUP, rappresentate dalla presidente Marina Calderone «l'ulteriore previsione di un corso di formazione da effettuare nell'arco di un semestre, che sembra garantire una migliore preparazione teorica per il giovane, si traduce in realtà nell'impoverimento dell'esperienza tecnico-professionale che si può maturare in un contesto lavorativo» (Adnkronos).
Autonomia delle competenze disciplinari rispetto alle deontologiche
Per architetti, ingegneri e molte altre professioni il Regolamento potrà fare ben poco. Il DPR Severino dovrebbe rendere attuativa la separazione dell'attività deontologica da quella disciplinare attraverso l'istituzione di organi disciplinari territoriali indipendenti da quelli amministrativi. Ma il DPR non è la formula giusta. Il Consiglio di Stato ha infatti ribadito che per quelle professioni, come architetti e ingegneri, per le quali la materia disciplinare è propria competenza giurisdizionale, non è possibile intervenire tramite DPR. Come previsto dalla Costituzione, si dovrà far riscorso alla legge ordinaria.
Più corretto secondo il CdS «limitarsi a prevedere che chi esercita funzioni disciplinari anche nei Consigli Nazionale aventi natura giurisdizionale non può, scattando l'incompatibilità, esercitare funzioni amministrative. [...] Resterà poi nell'autonomia organizzativa dei vari Consigli introdurre misure idonee a garantire il funzionamento degli stessi (come l'istituzione di sezioni), tenuto conto della suddetta regola di incompatibilità».
Formazione continua permanente
Oggetto di disputa è anche l'individuazione dei soggetti deputati alla gestione della formazione continua. «Un aspetto fondamentale su cui abbiamo espresso le nostre perplessità - ha detto Marina Calderone, riferendosi all'incontro con il ministro di Giustizia - è la formazione, concessa anche a non meglio definite associazioni professionali». Punto su cui anche il CdS ha espresso i suoi dubbi considerando ingiustificata la previsione di riservare l'attività di formazione agli ordini anche se in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- Consiglio di Stato, parere 05262/2012. Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148".
- Adnkronos, Cup, a ministro Severino chieste modifiche a riforma delle professioni.
- Legge di Stabilità 2012: nessuna riforma degli ordini professionali e delle tariffe.
- Riforma delle professioni tra 1 anno: intanto rispuntano i minimi tariffari.
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