La Riforma previdenziale, approvata dai ministeri Vigilanti, è stata pubblicata sul sito di Inarcassa. Tante le novità che ruotano intorno al passaggio al contributivo: aumento dei contributi minimi, applicazione della cosiddetta pensione di vecchiaia unificata con possibilità di pensionamento a 63 anni (purché sia stata maturata un'anzianità contributiva di 35), conservate le agevolazioni per i giovani e come già previsto dallo statuto il soggettivo va al 14.5%. L'intera Riforma si applica dal 1° gennaio 2013.
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo per il 2013 sarà del 14,5%, aumenta di un punto percentuale come già previsto dallo Statuto attualmente in vigore, e non si applicherà più in due aliquote. Se infatti fino a quest'anno il contributo era del 13,5% sul reddito fino al massimale 87.700,00 ed al 3% sul reddito eccedente, dal prossimo anno il contributo soggettivo è calcolato applicando una sola aliquota fino al massimale contributivo, salito a 120.000 euro.
Il contributo soggettivo minimo passa da 1.645,00 a 2.250,00 euro. Dal 1° gennaio 2013 sarà dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti pensionati che fino ad ora non lo pagavano.
Contributo integrativo
Il contributo integrativo continuerà a calcolarsi nella misura del 4% sul volume di affari dichiarato ai fini IVA, ma si applicherà, sempre dal prossimo 1° gennaio, anche nei rapporti di collaborazione tra ingegneri e architetti e dunque andrà sempre messo in fattura. La maggiorazione sarà applicata anche dalle associazioni e dalle società di professionisti. Come per il soggettivo anche l'integrativo subirà un aumento, da 375 a 660 euro. Inoltre il contributo integrativo non sarà assoggettabile all'IRPEF e non concorrerà alla formazione del reddito professionale.
Come per il soggettivo, anche il contributo integrativo minimo è esteso, nella misura del 50%, anche agli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero la pensione contributiva.
I contributi minimi per il prossimo anno
Dunque i contributi minimi da versare il prossimo anno saranno: 2.250 (contributo soggettivo); 660 euro (contributo integrativo) più il contributo di maternità di 85 euro. Si arriva così a 2995 euro. I più giovani, che hanno diritto alle agevolazioni, pagheranno 1/3 di questa cifra.
Le agevolazioni per i più giovani e il criterio di retrocessione
Restano le agevolazioni per i giovani iscritti che non abbiano compiuto i 35 anni. La durata massima dell'agevolazione sarà sempre di 5 anni, godibile fino al compimento del 35° anno di età. Il contributo soggettivo minimo e quello integrativo minimo restano ridotti a un terzo. La riduzione del soggettivo, però, a partire dal 1 gennaio 2013, sarà usufruibile solo se non viene superata una soglia di reddito, che il Regolamento fissa in 43.750,00 euro.
Agli iscritti che hanno maturato 25 anni di contribuzione, Inarcassa integrerà figurativamente i contributi non versati negli anni di agevolazione, in modo da non penalizzare chi da giovane ha versato meno. Una misura resa possibile dal trasferimento di una parte del contributo integrativo nel montante individuale. La Riforma applica infatti il criterio di retrocessione: una parte del contributo integrativo, ovvero una parte del 4% posto in fattura, incrementerà il montante individuale ai fini pensionistici. In definitiva una porzione di quel 4% viene messo da parte per la nostra pensione. La percentuale trasferita sarà maggiore per i giovani (50%) e progressivamente andrà a ridursi per gli altri.
Contributo di solidarietà
Dal 1° gennaio 2013 è previsto un contributo di solidarietà applicato ai pensionati, dal quale sono escluse le pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità e indiretta e tutti gli altri trattamenti pensionistici inferiori all'importo della pensione minima. Il contributo, improduttivo ai fini previdenziali, sarà pari all'1% della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo e sarà raddoppiato se il pensionato continua ad essere iscritto ad Inarcassa o se è pensionato di anzianità.
Contributo facoltativo
Dal 1° gennaio 2013, gli iscritti possono versare un contributo soggettivo facoltativo, aggiuntivo rispetto a quello soggettivo obbligatorio, il cui importo è calcolato in base all'aliquota modulare, pari all'8,5% nel 2013 e applicata sul reddito fino al massimale contributivo (120.000 euro). Tale contributo non può comunque essere inferiore all'importo minimo, stabilito per il 2013 in 180 euro.
Dalla pensione di vecchiaia a quella di vecchiaia unificata
In generale, e salvo alcune eccezioni, le pensioni di anzianità, di vecchiaia e quella contributiva cesseranno di esistere dal 1° gennaio 2013, quando saranno sostituite dalla pensione di vecchiaia unificata. La pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a chi abbiano compiuto almeno 65 anni di età ed abbiano maturato almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa. Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno 70 anni.
Dal 1° gennaio 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di 3 mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i 66 anni, mentre il requisito contributivo minimo è aumentato di 6 mesi ogni anno, fino ad arrivare a 35 anni.
Gli iscritti potranno richiedere l'erogazione della pensione anticipatamente, al compimento del 63° anno di età, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima e comunque saranno applicate delle decurtazioni. Salvo alcune limitazioni, la pensione minima inoltre non sarà inferiore a 10.000 euro all'anno (10.423 euro per il 2012).
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- Inarcassa, Nuovo Statuto e Regolamento Generale di Previdenza
- p+A - Inarcassa, il 4% è dovuto anche sulle fatture tra professionisti
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