IVA per Cassa, un depliant dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un opuscolo informativo che spiega il regime dell'IVA per Cassa. In pochi punti e con un linguaggio molto semplice, l'Agenzia ne traccia i contenuti principali: come e quando passare al nuovo Regime, quali i casi in cui se ne esclude l'applicazione, quando non è possibile usufruirne, le regole da osservare e la normativa di riferimento.

IVA per Cassa

Si ricorda che è un nuovo Regime con cui professionisti e imprese versano l'IVA solo al pagamento della fattura da parte del cliente, senza dover anticipare il versamento dell'imposta in caso di mancata o ritardata corresponsione delle somme dovute. Chi vi aderisce inoltre detrae l'IVA solo quando ha già provveduto ad effettuare i relativi pagamenti. L'imposta, però, diventa comunque esigibile trascorso 1 anno dall'emissione della fattura.

Il Regime è in vigore dal 1° dicembre 2012 e le novità consistono nell'applicazione dell'IVA per Cassa a tutte le fatture emesse e ricevute e nell'innalzamento della soglia di reddito, potranno infatti beneficiarne imprese e professionisti con volume d'affari fino a 2 milioni di euro.

Aggiornamento del 28 febbraio 2013
IVA per Cassa, alcuni chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi sull'applicazione dell'IVA per Cassa sollevati da esperti della stampa. I quesiti sono raccolti - insieme alle relative risposte - in una recente circolare divulgata dalle Entrate.

Operazioni attive escluse:

Sono escluse dall'IVA per Cassa:

  • le operazioni effettuate dai soggetti nell'ambito di regimi speciali IVA (ad es. produttori agricoli, agenzie di viaggio, etc..);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati;
  • le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile;
  • le operazioni nei confronti dello Stato o di Enti pubblici, Unità Sanitarie Locali, delle Camere di commercio, ecc., già soggette ad esigibilità differita (art.6, comma, 5 DPR 633/1972)

Adesione

Per aderirvi non è necessaria alcuna comunicazione. L'opuscolo ricorda che la scelta si deduce dal comportamento adottato nella liquidazione periodica dell'imposta. Se vengono emesse fatture secondo le regole del nuovo regime la scelta si intende esercitata (comportamento concludente). La comunicazione  formale dell'adesione si comunica poi con la dichiarazione annuale IVA (quadro VO) relativa all'anno in cui è stata effettuata la scelta.

Le fatture

Sulle fatture deve essere indicato che si tratta di un'operazione "Iva per cassa" e va specificata la norma che ha introdotto il regime (art. 32-bis del Dl 83/2012).

di Mariagrazia Barletta architetto

Per approfondire:

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