Tanti i punti negativi rilevati dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dopo aver analizzato il testo - non ancora definitivo - del decreto Parametri bis. Le osservazioni sono in linea con quanto aveva già rilevato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. I parametri determinano compensi superiori rispetto alle vecchie tariffe e il loro impiego - afferma l'Authority - deve essere considerato alternativo alle indagini di mercato, soprattutto se si ricorre a procedure negoziate senza pubblicazione del bando e ad affidamenti in economia.
Abolita, dal decreto sulle liberalizzazioni (DL 1/2012), la possibilità di far riferimento alle tariffe professionali nelle gare di servizi di architettura ed ingegneria, la legge aveva stabilito che per determinare i corrispettivi da porre a base di gara fossero introdotti dei parametri di riferimento, diversi dai parametri fissati per le liquidazioni giudiziarie, ed elaborati dai ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture.
Gli importi superano quelli calcolati con le vecchie tariffe
Il decreto Parametri bis non rispetta le previsioni del decreto Sviluppo (DL 83/2012) secondo cui i parametri non avrebbero dovuto condurre ad importi da porre a base di gara superiori a quelli derivanti dall'applicazione delle vecchie tariffe. Già il Consiglio Superiore aveva rilevato che alcuni parametri, contenuti nella bozza di decreto, e più precisamente quelli relativi allo Studio di impatto ambientale, allo Studio di prefattibilità ambientale e alla Relazione di indagine geotecnica, determinavano dei corrispettivi maggiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del DM 4 aprile 2001.
Secondo i pareri di entrambi gli enti, dovrebbe essere il responsabile del procedimento ad individuare i casi particolari in cui l'applicazione dei parametri, rispetto all'utilizzo della tariffa, determina corrispettivi maggiori e ridurli di conseguenza ad una soglia almeno uguale all'importo che sarebbe derivato dall'impiego del DM 4 aprile 2001. Di fatto il riferimento alle vecchie tariffe non verrebbe mai abbandonato.
Come sono stati determinati i parametri
Il decreto non esplicita le modalità con cui sono stati determinati i parametri, sottolinea l'AVCP. Non si sa come siano stati elaborati, secondo l'Autorità, in maniera pragmatica, in riferimento ai parametri individuati per le liquidazioni giudiziali e senza riferimento ad un'analisi del mercato.
Il ricorso ai parametri una scelta e non un obbligo
Il ricorso ai parametri - rilevano da via di Ripetta - deve essere considerato una scelta e non un obbligo da parte della stazione appaltante. Dopo il decreto Bersani il ricorso alla tariffa era facoltativo, allo stesso modo devono essere considerati i parametri. Motivando la scelta, la stazione appaltante deve poter determinare l'importo della prestazione da affidare «tenendo conto delle precedenti esperienze e dell'andamento del mercato».
Il ricorso all'andamento del mercato, secondo l'Autorità diventa ancor più importante quando il confronto concorrenziale è ridotto. E questo si verifica nelle gare di importo inferiore a 100 mila euro, che possono avvalersi della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, e in quelle di importo inferiore a 40 mila euro, quando si può ricorrere all'affidamento diretto.
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- Il testo del parere dell'AVCP pubblicato da Edilizia e Territorio de Il Sole 24 Ore.
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