A individuare il campo delle competenza dell'architetto iunior sono due elementi: la semplicità della costruzione e l'uso di metodologie standardizzate di progettazione. Su questi presupposti si basa la circolare che il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha inviato agli Ordini provinciali per dare una risposta al tema delle competenze degli architetti iunior alla luce del DPR 328/2001, senza trascurare i recenti indirizzi della giurisprudenza.
Il DPR 328/2001
Le attività professionali riconosciute agli architetti iunior sono elencate nel DPR 328/2001 (art.16), secondo cui ai laureati triennali, iscritti nel settore "architettura" competono:
• le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
• la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
• i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.
Il primo punto riconosce al laureato triennale la collaborazione ed il concorso in tutte le fasi del processo edilizio. Il laureato triennale può affiancare un collega ingegnere o architetto (con laurea quinquennale) senza limitazioni: secondo il CNAPPC «per tale attribuzione non esistono restrizioni allo svolgimento delle attività professionali dell'architetto iunior, fermo restando il suo ruolo di concorso e collaborazione». Quanto al terzo punto: «la portata e l natura di tali attribuzioni è talmente chiara da non meritare particolari approfondimenti». La circolare riserva invece un discorso approfondito in merito al secondo punto, per chiarire il quale è stato necessario cercare di definire cosa si intenda per «costruzioni civili semplici» e per «uso di metodologie standardizzate».
«Costruzioni civili semplici» e «uso di metodologie standardizzate».
L'accezione di «costruzioni civili semplici» è legata alla semplicità della progettazione. La semplicità deve riguardare tutte le attività attribuite all'architetto iunior: interventi di carattere innovativo o sperimentale o di una certa dimensione esulano dalle sue competenze.
Ricorda il CNAPPC che, in una recente sentenza (686/2012), il Consiglio di Stato ha stabilito che gli interventi realizzati in zona sismica non escludono a priori la competenza degli architetti iunior ad operare. In zone classificate sismiche il criterio che legittima l'intervento dei laureati triennali, ovvero la presenza di «costruzioni civili semplici» e «l'uso di metodologie standardizzate» deve essere verificato caso per caso, tenendo conto in concreto dell'opera prevista e delle metodologie di calcolo utilizzate. Valutazione tanto più rigida quanto più l'area sia classificata a maggiore rischio sismico.
Il progetto inoltre deve essere caratterizzato dalla possibilità di far riferimento a «metodologie standardizzate». Il progettista iunior deve poter trasporre nel progetto trattato regole comunemente applicate nella prassi. Si tratta di procedure - spiega il CNAPPC - «mutuate dalla trattatistica e dalla manualistica di settore, ovvero di soluzioni e procedure formulate su criteri che assumano come riferimenti: parametri, dati, misure, indici o valori preventivamente identificati in forma manualistica o normativa, deducendone un prodotto edilizio non necessariamente sempre uguale».
In conclusione nel caso in cui venga meno la semplicità della costruzione ed il progetto non sia risolvibile secondo metodologie standardizzate, l'attività esula dalle competenza dell'architetto iunior, per rientrare in quelle dell'architetto e dell'ingegnere edile e ambientale.
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- CNAPPC, nuova circolare relativa alle competenza dell'architetto iunior (sezione "B" - settore "A") [www.ordinearchitetti.mb.it];
- DPR 5 giugno 2001, n. 328. Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU n.190 del 17-8-2001 - Suppl. Ordinario n. 212 )
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