Le fondazioni degli Ordini professionali sono organismi di diritto pubblico: per l'affidamento di corsi di formazione a privati devono rispettare le procedure del Codice dei contratti.
A chiarirlo è l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con una recente determinazione. Sotto la lente dell'Authority, vi è l'operato della Fondazione per la Formazione Forense, organo dell'Ordine degli Avvocati di Firenze che, reiteratamente e in via diretta, ha delegato l'attività formativa ad una società privata. In 6 anni e senza alcuna gara, la Fondazione ha affidato corsi alla stessa società per un importo complessivo di 740 mila euro.
Per affidare a privati i servizi connessi alle attività statutariamente demandate dal consiglio dell'Ordine - afferma l'AVCP - le Fondazioni devono adottare procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del Codice dei contratti. Tutto ciò è conseguenza della loro natura. Le Fondazioni rientrano infatti nella definizione di "organismi di diritto pubblico" contenuta nell'art. 3 del DLgs 163/2006 e sono quindi soggette alle disposizioni del Codice stesso.
La definizione di "organismo di diritto pubblico" - come articolata dal Codice - prevede 3 requisiti, tutti posseduti dalle Fondazioni degli Ordini professionali. Esse infatti sono: istituite per soddisfare bisogni generali privi di carattere industriale o commerciale, sono dotate di personalità giuridica e in ultimo sono controllate e finanziate in maniera maggioritaria da un altro organismo di diritto pubblico, qual è il consiglio dell'Ordine.
Inoltre - si legge nella determinazione - le Fondazioni devono effettuare una programmazione e una previsione di spesa a lungo periodo per evitare di scorporare, in più affidamenti, eventi formativi che potrebbero rientrare in un unico contratto. Deliberare di volta in volta l'avvio di un evento formativo senza una programmazione e stabilire l'importo dell'affidamento del singolo evento senza preoccuparsi del ripetersi di affidamenti simili, che potrebbero invece essere oggetto di un unico contratto, è contro il Codice. Un simile operato potrebbe essere scambiato per un tentativo di frazionamento, messo in atto per rientrare nelle soglie di importo stabilite per gli affidamenti in economia. Soglia che per gli affidamenti diretti è di 40 mila euro (il limite di 20 mila euro è stato infatti innalzato dal DL 70/2011).
di Mariagrazia Barletta architetto
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