Il decreto «del fare» (Dl 69/2013) introduce alcune semplificazioni nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le novità interessano la redazione del DUVRI (Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze) e del DVR (Documento di valutazione dei rischi) nelle attività a basso rischio infortunistico.
Le semplificazioni non sono ancora operative nonostante il decreto sia già in vigore. Passo preliminare per l'attuazione delle misure previste, è la definizione di attività a basso rischio infortunistico. A pensarci sarà un decreto del ministero del Lavoro, sentita la Commissione consultiva permanente e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il decreto individuerà i settori a minor rischio attraverso gli indici infortunistici di settore dell'INAIL e dovrà essere adottato entro il 19 settembre 2013.
Il DUVRI affidato ad un incaricato del datore di lavoro
Nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente anziché redigere il DUVRI, potrà nominare un incaricato che sovraintenda all'applicazione delle misure di sicurezza, coordinando gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi, anche interferenziali.
L'attività deve però rientrare in uno dei settori indicati dal decreto come a basso rischio infortunistico. Il decreto «del fare» specifica che a dover essere a basso rischio è l'attività del datore di lavoro committente, ovvero del datore di lavoro che ospita i lavoratori autonomi o l'impresa appaltatrice. Il decreto non si preoccupa del tipo di lavorazioni o di attività che verrà "esportato" all'interno del luogo di lavoro, in parte prescinde dalla natura del rischio che le stesse potrebbero comportare.
Esenzione dal DUVRI, una modifica subito operativa
Modificando l'articolo 26 del DLgs 81/08, il decreto «del fare» esenta dalla redazione del DUVRI, e dalla designazione di un apposito incaricato, i lavori e i servizi la cui durata non sia superiore a 10 uomini - giorno. Prima l'esclusione era per lavori e servizi di durata non superiore a due giorni.
Resta l'obbligo di redigere il DUVRI in caso di lavori o servizi che comportino rischi da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari (Allegato XI DLgs 81/08).
Ritorna l'autocertificazione della valutazione dei rischi
Al decreto che dovrà stabilire quali saranno le attività a basso rischio infortunistico, sarà allegato un modello con cui le aziende, rientranti in questo settore, potranno attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi. Si tratta di un passo indietro, alle disposizioni previgenti all'ingresso in campo del DVR standardizzato.
Fino alla definizione del modello di autocertificazione resta, per tutte le aziende con meno di 10 lavoratori, l'obbligo di redigere un Documento di valutazione dei rischi standardizzato.
di Mariagrazia Barletta
Per approfondire:
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50). Le novità in materia di sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili sono contenute nell'art. 32 del decreto.
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