Dalla "E" alla "M": il dizionario dell'RC professionale

Spesso le condizioni delle polizze RC professionali si somigliano molto, e il premio da pagare risulta più o meno omogeneo tra un'offerta e un'altra. Scegliere la polizza giusta, significa allora considerare le proprie esigenze, le tipologie di attività che si svolgono e magari prefigurarsi le strade che potranno aprirsi in futuro. Così da scegliere un'offerta che meglio si adatti alle proprie esigenze. Importante per non avere poi sorprese in futuro.

E allora è necessario saper leggere le esclusioni, non tanto quelle comuni a tutte le assicurazioni, ma quelle che distinguono le condizioni di una polizza da un'altra. Prestare attenzione alle estensioni, perché in futuro potrebbe accadere di dover ampliare il campo di copertura della polizza, magari in occasione di un incarico pubblico.

Ecco un secondo gruppo di termini - dalla "E" alla "M" - che possono essere d'aiuto per leggere più consapevolmente le condizioni di un'assicurazione RC professionale (per i termini dalla "A" alla "D", cfr. l'articolo del 30 agosto 2013).

Esclusioni

Riportate nelle condizioni generali, le esclusioni sono varie. Sono da visionare e prendere in considerazione con attenzione. Tra le esclusioni ce ne sono alcune che troviamo in tutte le polizze. Una di queste riguarda i danni causati da un fatto doloso provocato dall'assicurato. Danni causati da un atto o da una omissione dolosa (vi è dolo quando c'è coscienza e volontà di commettere l'illecito) non possono essere ovviamente risarciti.

Ed inoltre, nessuna polizza coprirà fatti commessi prima della data di retroattività fissata, né è previsto il pagamento dell'indennizzo di reclami presentati all'assicurato prima della data di inizio del periodo di copertura dell'assicurazione. Non sono mai coperti, inoltre, situazioni e circostanze oggettivamente suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, già note all'assicurato prima della sottoscrizione della polizza.

Le esclusioni hanno diverso significato a seconda anche del tipo di polizza. Alcune di vecchio stampo elencano i rischi coperti e quelli esclusi (polizza a rischi nominati), altre di tipo "all risk" (più diffuse) una volta definita l'attività professionale assicurata, stabiliscono che la copertura è per tutti i rischi che ne derivano, ma c'è sempre, un seppur breve elenco, a indicarci alcune tipologie di lavoro che sono estromesse dalla garanzia.

Molto spesso le esclusioni vanno oltre e ritroviamo esclusi dalla garanzia: danni materiali a persone e/o cose non derivanti da attività professionale; penalità e/o ammende non dovute ai sensi di legge (es. penali per ritardi nella consegna); inadempienze dell'assicurato in quanto datore di lavoro verso dipendenti e/o ex-dipendenti; insolvenza dell'assicurato.

Estensioni

Vi sono nelle polizze, clausole che ne limitano la copertura. Si tratta un elenco di esclusioni, come ad esempio le perdite patrimoniali, le attività riguardanti il campo d'azione del DLgs 81/08 o alcune tipologie di opere. La garanzia esclusa può essere ricompresa nella polizza attraverso delle estensioni a pagamento, che spesso comportano anche una riduzione del massimale e una rivisitazione della franchigia o dello scoperto.

Garanzia postuma

Le polizze possono comprende anche una garanzia postuma in caso di cessazione dell'attività, detta anche copertura dei reclami tardivi. Questa prevede che alla scadenza della polizza, ad esempio in caso di cessazione dell'attività, l'assicurazione possa essere estesa alla copertura di sinistri denunciati agli assicuratori in un periodo di tempo, di durata determinata, successivo alla data di cessazione della polizza. I sinistri devono riguardare, però, comportamenti colposi avvenuti durante la durata o efficacia del contratto. L'estensione può o meno, a seconda della polizza, prevedere la corresponsione di un premio aggiuntivo.

Garanzie comprese

Definite le condizioni generali e le specifiche esclusioni, vengono espressamente specificate delle attività che la polizza intende includere nella garanzia. Un elenco spesso presente anche nelle polizze "all risk", dove qualsiasi dettaglio delle attività incluse potrebbe apparire superfluo, e che invece include incarichi, funzioni e attività tipiche del lavoro di un architetto come quelle di consulente nel campo della sicurezza sul lavoro, di coordinatore per la sicurezza o la redazione di piani urbanistici.

Merloni

Nella valutazione di una valida copertura assicurativa è bene verificare che sia possibile estendere l'assicurazione alle responsabilità che possono derivare da incarichi di progettista esterno (art. 269 del DPR 207/2010) e di verificatore esterno (art .57 DPR 207/2010). L'assicuratore, cioè, deve essere disponibile al rilascio di alcune garanzie richieste dal Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (DPR 207/2010).

Come ben spiegato nella breve guida redatta dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, nel caso di progettista esterno «il professionista è obbligato a presentare un certificato assicurativo conforme allo schema tipo 2.2 del DM 123/2004, che copre specificatamente la progettazione di quell'opera, per l'intera durata dei lavori e con massimale proporzionale al valore dell'opera stessa». Nel caso di verificatore esterno, «il professionista può presentare anche la polizza professionale annuale per l'intera attività, integrata però da una dichiarazione dell'Assicuratore che garantisce le condizioni previste dal legislatore per tale garanzia».

di Mariagrazia Barletta architetto

Per approfondire:

 

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