Dalla "A" alla "D": il dizionario dell'RC professionale

da "all risk" a "deeming clause"

Assicurazione professionale obbligatoria: è bene che sia "all risk", che operi in regime "claims made" ed è preferibile trovarvi clausole come la "deeming clause".

Il significato di alcuni termini - dalla "A" alla "D" - per orientarsi nella scelta.

Dal 15 agosto è scattato l'obbligo per i professionisti di sottoscrivere una polizza RC. Si prospettava l'arrivo di una proroga, ma non c'è stata. L'obbligo riguarda i professionisti iscritti ad un Ordine che svolgono attività autonoma e che - come ha chiarito il Consiglio Nazionale degli Ingegneri - «assumono in proprio il rischio professionale derivante dall'esercizio dell'attività».

Gli estremi della polizza, ed il relativo massimale, vanno indicati all'assunzione dell'incarico. Per chi non l'ha ancora fatto, ci sono da confrontare le varie offerte e, per scegliere l'assicurazione più idonea alle condizioni più vantaggiose, è indispensabile orientarsi fra diversi termini. Massimale, copertura dei rischi, scoperti, franchigie, etc.. sono quelli più comuni che tutti conosciamo e che costituiscono la base per leggere i diversi prospetti che le offerte sul mercato propongono. (vedi il vademecum Assicurazione RC professionale: cosa c'è da sapere).

Ma ci sono delle caratteristiche che le polizze devono avere, o meglio sono da preferire se le contemplano. Ad esempio prevedere danni di natura non patrimoniale (danno biologico, esistenziale, danno d'immagine, etc.), essere all risk, contenere la deeming clause e la continuous cover clause ed è bene che operino in regime claims cade.

Vediamo allora cosa significano questi termini.

ALL RISK

Una volta definita l'attività professionale, le polizze "all risk" - a differenza di quelle a rischi nominati - coprono tutte le attività, ad eccezione di quanto è espressamente escluso nel contratto. In queste polizze è più facile capire qual è l'oggetto dell'assicurazione e dunque quali sono le attività che ne risultano escluse.

CLAIMS MADE

La polizza "claims made" copre i reclami fatti per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione. In altre parole è coperta la richiesta di risarcimento del danno presentata in corso di validità del contratto. Ci sono però delle condizioni: il reclamo deve essere conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività indicata nella polizza, inoltre la richiesta di risarcimento non deve essere stata trasmessa all'assicurato prima della stipula della polizza.

CONTINUOUS COVER CLAUSE

Obbliga l'assicuratore a coprire un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della polizza e non denunciate a precedenti assicuratori, a condizione che nel momento dell'errore/omissione l'assicurato disponga di valida copertura assicurativa.

DANNO

Il danno può essere di tipo patrimoniale se incide sul patrimonio, biologico se incide sulla salute e non patrimoniale in caso di danno morale.

DEEMING CLAUSE 

E' una clausola importante: dà la possibilità all'assicurato di denunciare all'assicurazione situazioni che possono eventualmente dare avvio ad un sinistro. La comunicazione avviene prima della richiesta di risarcimento e viene considerata alla pari di una richiesta di danno. E' importante che sia prevista nelle polizze claims made che non siano a tacito rinnovo.

Alla richiesta di danno si arriva infatti in 3 momenti, spesso distanti tra loro anche di anni, in ordine, vi è prima il fatto lesivo causato dal professionista, poi emerge e si viene a conoscenza del fatto dannoso e infine parte la richiesta di risarcimento del danno.

Allo scadere della polizza potrebbe accadere che il professionista sia a conoscenza della situazione dannosa ma non può denunciarla perché la richiesta di risarcimento del danno non è ancora avvenuta. Ciò è un problema nelle polizze "claims made" che non siano a tacito rinnovo. Al rinnovo di una simile polizza, infatti, viene stipulato un nuovo contratto in cui l'assicurato deve dichiarare di non essere a conoscenza di fatti che possano attivare future richieste di risarcimento. Condizione, questa, essenziale per la piena copertura della polizza.

Per risolvere questa situazione nasce la "deeming clause" che considera come sinistri anche le comunicazioni in cui l'assicurato dichiara di essere a conoscenza di errori commessi, ovvero di situazioni che in futuro potrebbero dare origine ad una richiesta di risarcimento del danno. L'assicurato può quindi denunciare all'assicurazione circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento e la comunicazione viene considerata alla pari di un sinistro. Così, anche se la richiesta di risarcimento arriva dopo la scadenza della polizza, l'assicurato è comunque tutelato e l'eventuale sinistro potrà trovare la sua copertura.

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