Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha elaborato un nuovo codice deontologico che entrerà in vigore il prossimo 1° novembre. Le regole vengono dettagliate per alcuni aspetti e soprattutto adeguate alle ultime novità introdotte dalla Riforma delle professioni. Il Codice riguarda tutti, architetti e architetti iunior.
Si allarga la sfera dell'illecito disciplinare che ingloba: la mancata comunicazione dell'indirizzo Pec al proprio Ordine, l'omesso pagamento, anche di una sola annualità, del contributo d'iscrizione e il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento continuo. Altra novità: l'architetto è soggetto a procedimento disciplinare anche per fatti che, pur non riguardando l'attività professionale, si riflettono sulla sua reputazione di professionista oppure sull'immagine della categoria.
Ogni iscritto, inoltre, è tenuto a riferire al Consiglio dell'Ordine o al Consiglio di disciplina, fatti di cui è a conoscenza e che basterebbero ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti di un collega.
Ribadita, inoltre, la libertà nella pubblicità informativa attinente all'attività, come già prevedeva il Regolamento delle professioni.
Aggiornamento del 6 novembre 2013
Il Consiglio nazionale degli architetti ha modificato l'ultimo articolo del nuovo Codice deontologico, prorogando l'entrata in vigore al 1° gennaio 2014.
Il compenso
Il Codice, nella nuova stesura, si sofferma sul compenso, andando oltre l'enunciazione dell'articolo 2233 del Codice civile (adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione). La rinuncia al compenso è ammissibile solo eccezionalmente e deve essere giustificata. Onorari bassi, tali da falsare le scelte economiche del committente, sono considerati un comportamento anticoncorrenziale e una grave infrazione deontologica.
Viene ripreso l'obbligo di preventivo e contratto scritto, in cui indicare gli estremi della polizza. Ma novità assoluta: il committente deve essere edotto dal professionista dell'esistenza delle norme deontologiche.
Piena autonomia di collaboratori e dipendenti
Sia che si tratti di collaboratori autonomi che di dipendenti, l'architetto deve prevedere per loro un compenso proporzionale al contributo ricevuto.
Soprattutto, il rapporto di lavoro di un architetto con un qualsiasi dipendente o collaboratore autonomo, deve essere impostato sulla piena autonomia di tempi e di orari. Collaboratori e dipendenti devono essere autonomi anche per ciò che riguarda le modalità di esecuzione del lavoro e non possono essere soggetti a vincoli di natura gerarchica, né a direttive di natura tecnica o organizzativa.
Società tra professionisti - Stp
Sono tenuti al rispetto del codice deontologico anche gli architetti che fanno parte di una società tra professionisti: la società deve rispettare il codice dell'Ordine al quale risulta iscritta ed il socio deve osservare le regole del codice dell'Ordine a cui appartiene. Un aspetto non innovativo, ma che riprende puntualmente quanto aveva già stabilito il Regolamento ministeriale per le stp.
di Mariagrazia Barletta architetto
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