Il Decreto Cultura, approdato alla Camera per la conversione in legge, ha modificato il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), introducendo alcune novità per il nullaosta paesaggistico.
L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace nel momento in cui lo è anche l'eventuale titolo abilitativo richiesto per effettuare l'intervento. Inoltre viene deciso che se il soprintendente non si pronuncia nel tempo utile, l'amministrazione preposta alla gestione del vincolo conclude il procedimento, e senza far ricorso alla conferenza di servizi. Infine un nuovo regolamento dovrà stabilire ulteriori casi di "lieve entità" che godranno della procedura semplificata.
Efficacia dell'autorizzazione in concomitanza con il titolo edilizio
L'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica e dell'eventuale titolo edilizio necessario per realizzare l'intervento partono dallo stesso momento. Con una modifica all'articolo 146 del Codice, viene stabilito che il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio, a meno che vi sia un ritardo nel rilascio di un'eventuale permesso di costruire dovuto a circostanze imputabili all'interessato.
Un provvedimento che fa sì che il periodo di efficacia del nullaosta sia effettivamente di 5 anni. Un arco temporale che non può più essere ridotto a causa di eventuali ritardi della pubblica amministrazione. Ai cinque anni, lo ricordiamo, se ne aggiunge un altro. Nel 2013, infatti il decreto Valore Cultura, modificò il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, stabilendo che alla scadenza del quinquennio, se i lavori sono iniziati ma non conclusi, si ha un altro anno di tempo per ultimarli.
Se il soprintendente non risponde decide l'amministrazione preposta alla tutela
Per semplificare l'autorizzazione paesaggistica si agisce anche sulla conferenza di servizi. L'intento è evitare inutili rallentamenti. Se il soprintendente non si pronuncia nel termine prescritto (45 giorni), l'amministrazione preposta alla gestione del vincolo (regione o comune delegato) non potrà più indire la conferenza di servizi ma dovrà concludere il procedimento. La conferenza di servizi di fatto dava più tempo al soprintendente che poteva parteciparvi o inviare un proprio parere scritto, ma per chi richiedeva l'autorizzazione si trattava di un ulteriore prolungamento dei tempi.
In definitiva, è scritto nel decreto: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione».
Un nuovo regolamento per la procedura semplificata
Viene inoltre stabilito che entro il 1° dicembre di quest'anno dovrà essere emanato un regolamento, su proposta del ministro dei Beni culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, che modifichi l'articolo 146 del DLgs. 42/2004 per ampliare la categoria degli interventi di «lieve entità» che godono di una procedura semplificata.
L'idea di fondo è alleggerire il controllo su interventi minimi che non incidono sulla bellezza del paesaggio in modo che le soprintendenze possano concentrarsi su interventi di maggiore impatto.
di Mariagrazia Barletta
Per approfondire:
- Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (GU Serie Generale n.125 del 31-5-2014). [vedi articolo 12]
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