Il decreto Irpef (66/2014) è legge, definitivamente approvato dalla Camera, contiene molte novità in materia di appalti: la costituzione di un elenco di 35 soggetti aggregatori ai quali dovranno necessariamente rivolgersi amministrazioni statali centrali e periferiche, regioni ed enti regionali ed il servizio sanitario nazionale per acquisire alcuni beni e servizi di importo superiore ad una certa soglia. La conseguenza è la riduzione delle stazioni appaltanti.
» Testo coordinato del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
Per i Comuni che non sono capoluogo di provincia cambiano le modalità di indizione delle gare. Viene integrato l'elenco dei criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose e assegnati nuovi compiti all'AVCP. Allentato inoltre il patto di stabilità interno per dare più risorse alle scuole.
Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori
Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), viene istituito un elenco di soggetti aggregatori, di cui faranno parte Consip SpA ed una centrale di committenza per ciascuna regione.
Oltre alla Consip e alle centrali regionali, possono iscriversi nell'elenco anche altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza, che devono farne richiesta all'AVCP. L'individuazione dei requisiti è affidata ad un DPCM da emanare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, di concerto con il Ministero dell'Economia e previa intesa con la Conferenza Unificata. In ogni caso, il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.
Per alcuni beni e servizi, e al di sopra di certe soglie, sarà obbligatorio ricorrere alla Consip o ad un altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure. Ad individuare beni, servizi e soglie sarà un ulteriore DPCM.
Quanto agli enti obbligati a rivolgersi alla Consip o ad un soggetto aggregatore, ne rientrano diversi: le amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione di scuole ed università), regioni ed enti regionali (compresi consorzi e associazioni), ed enti del servizio sanitario nazionale.
In caso di inosservanza dell'obbligo di ricorrere al soggetto aggregatore, l'AVCP non rilascerà alle stazioni appaltanti il codice identificativo di gara (CIG). C'è comunque una deroga: al Senato è stato inserito un emendamento che permette di acquisire beni e servizi attraverso procedura di evidenza pubblica, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare effettuate dalla Consip e dai soggetti aggregatori.
Le gare per i piccoli Comuni
Viene modificato il comma 3 bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti. Il comma 3 bis stabilisce che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, attraverso l'unione dei comuni oppure tramite un accordo consortile tra i comuni stessi. Un obbligo, mai entrato in vigore, perché rimandato al 30 giugno dall'ultimo Milleproroghe.
La legge Irpef, oltre a cambiare la parola «centrale di committenza» con «soggetto aggregatore», amplia il campo di applicazione dell'obbligo, che dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, viene esteso a tutti i Comuni non capoluogo di provincia.
In pratica, dal 1° luglio, i Comuni non capoluogo di provincia per acquisire lavori, beni e servizi, avranno esclusivamente le seguenti possibilità: procedere nell'ambito delle unioni dei comuni (se esistenti), avviare un accordo consortile tra Comuni e avvalersi dei competenti uffici; ricorrere ad un soggetto aggregatore oppure alla province; utilizzare gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip o da altro soggetto aggregatore (ad esclusione degli appalti di lavori). Ai Comuni che non rispetteranno questi obblighi l'AVCP non rilascerà il Codice Identificativo di Gara (CIG).
È stata eliminata la deroga, introdotta dalla legge di Stabilità 2014, valida per gli appalti in economia e per quelli di importo inferiore a 40mila euro.
Prezzi di riferimento elaborati dall'AVCP
L'AVCP, a partire dal 1° ottobre 2014 e attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, dovrà elaborare dei prezzi di riferimento per le tipologie di beni e i sevizi che hanno maggior impatto sulla spesa pubblica. Dovrà, inoltre, pubblicare su proprio sito web i prezzi unitari che le amministrazioni hanno pagato per acquisire tali beni e servizi.
I prezzi di riferimento elaborati dall'Authority dovranno essere aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno e, soprattutto, costituiranno un prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata con Consip per l'acquisto di beni e servizi. Ciò vale anche per le gare che fanno ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Infine, i contratti stipulati in violazione del prezzo massimo di riferimento saranno nulli.
Offerta economicamente più vantaggiosa
Viene modificato l'articolo 83, comma 1 del Codice dei contratti. In particolare è stato integrato l'elenco dei criteri di valutazione da prendere in considerazione quando l'appalto segue il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ai criteri, quali: prezzo, qualità, pregio tecnico, etc.., viene aggiunto il criterio: «sicurezza di approvvigionamento e l'origine produttiva».
Pubblicazione di avvisi e bandi
A partire dal 1° gennaio 2016 viene abolito l'obbligo di pubblicità sui quotidiani per avvisi e bandi di gara sopra soglia comunitaria e rientranti nei settori ordinari.
Risorse alle scuole
Nel limite di 122 milioni di euro, e per gli anni 2014 e 2015, vengono escluse dal patto di stabilità interno, le spese sostenute dai Comuni per interventi di edilizia scolastica. Dal CIPE, poi, vengono assegnate risorse fino ad un importo massimo di 300 milioni per la prosecuzione del programma di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole avviato dal decreto del Fare.
di Mariagrazia Barletta
Il testo della legge: camera.it
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