Quando si paga Inarcassa e quando la Gestione Separata INPS

Una circolare dell'INPS (la numero 10 del 2015) spiega quando un professionista, architetto o ingegnere, è tenuto a iscriversi alla Gestione separata dell'INPS e quando ad Inarcassa, fornendo un utile chiarimento alla luce delle recenti sentenze di Cassazione che hanno ampliato i criteri di distinzione.  

La regola generale: per esercitare la libera professione gli architetti che sono anche dipendenti devono iscriversi alla Gestione separata

Vale la regola generale secondo la quale i professionisti sono tenuti a versare i contributi previdenziali alla Gestione separata quando i redditi professionali non sono soggetti alla contribuzione obbligatoria presso il proprio ente previdenziale di categoria (Inarcassa per ingegneri e architetti).

Il primo punto di riferimento è, dunque, lo statuto di Inarcassa. Ci sono casi in cui, seppure i redditi derivino da attività libero-professionale, la Cassa di previdenza di ingegneri e architetti non prevede l'obbligo di contribuzione verso se stessa e allora i contributi vanno versati alla Gestione separata. 

È quanto succede ad architetti e ingegneri che, oltre ad esercitare la libera professione, sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato e per questo soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria. In tal caso il professionista versa ad Inarcassa il 4 per cento del volume d'affari professionale (contributo integrativo) in via solidaristica, ossia senza ricavarne in futuro alcunché, mentre per i redditi che derivano dalla libera professione, l'architetto o l'ingegnere è assoggettato alla Gestione separata.

Si veda anche l'articolo del 7 marzo 2018: 
Contributi a Inarcassa o alla Gestione separata Inps: la sentenza della Cassazione scioglie ogni dubbio

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I casi particolari

Seppure la regola generale sembri di semplice applicazione, ci sono comunque delle distinzioni da fare. A creare perplessità, che man mano si risolvono attraverso sentenze della Corte di Cassazione, è la regola secondo la quale i soggetti che svolgono, come professione abituale, un'attività di lavoro autonomo il cui esercizio non prevede iscrizione ad un apposito Albo, devono versare i relativi contributi alla Gestione separata.

Da qui la questione: quali attività determinano allora l'iscrizione a Inarcassa e quali alla Gestione Separata?

Alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione (in particolare la sentenza 14684/2012) hanno ampliato le attività dei professionisti soggette alla contribuzione Inarcassa.

Secondo la sentenza del 2012, infatti, l'obbligo di contribuzione verso Inarcassa non riguarda le sole attività riservate alle categorie di architetto o di ingegnere, come quelle riportate nella ex tariffa professionale o quelle per cui è necessario il timbro dell'Ordine, ma riguarda anche tutte quelle attività che «pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione».

Dunque - afferma la  Cassazione - se per svolgere una particolare attività sono necessarie specifiche cognizioni tecniche e competenze tipiche della particolare categoria professionale (nel nostro di ingegnere o di architetto), allora i redditi che ne derivano sono soggetti alla contribuzione alla Cassa previdenziale di categoria. Dunque ad Inarcassa va versato il contributo integrativo, quello soggettivo e il contributo per la maternità, come avviene per tutti gli associati.

Infine, chiariscono dall'INPS, la regola da seguire è quella dell'esclusività, ossia per la stessa attività la contribuzione a Inarcassa esclude la Gestione Separata INPS e viceversa.

Nella circolare 10 del 2015 è presente anche una tabella che individua per alcune tipologie di attività l'Ente di previdenza a cui fare riferimento.

Tabella

 

Ente previdenziale di riferimento

Tipologia attività svolta (da soggetti iscritti all'Albo degli Ingegneri e/o Architetti)

Gestione separata INPS

INARCASSA

Ingegnere perito balistico

 

x

Consulente commerciale per società che vende computers

x

 

Procacciatore d'affari e consulente commerciale

x

 

Ingegnere consulente gestionale

 

x

Amministratore di condominio

 

x

Consulente e programmatore informatico

 

x

Orientatore professionale

x

 

Consulente bancario e finanziario

x

 

Imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici

x

 

Consulente ambientale

 

x

Amministratori e componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia, ecc.)

 

x

Project manager nel settore ICT - telefonia mobile

 

x

Consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite)

x

 

Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al RSPP

 

x

Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati

 

 x

 

Fonte: INPS

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