Il versamento del solo contributo integrativo ad Inarcassa da parte di architetti e ingegneri che, oltre a svolgere la libera professione, sono anche lavoratori dipendenti, non esonera dall'iscrizione e dal versamento dei contributi alla Gestione separata dell'Inps. Ad eliminare ogni eventuale dubbio residuo sulla questione è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 30344 dello scorso 18 dicembre.
Più in particolare, la Cassazione si pronuncia su una questione annosa, sulla quale si sono già susseguite diverse sentenze. Ci fu anche un'utile circolare che l'Inps emanò per chiarire quando un architetto e un ingegnere sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata per svolgere la libera professione.
Si tratta di una questione che riguarda gli architetti e gli ingegneri che sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato che li obbliga a forme di previdenza obbligatoria diverse da Inarcassa e che contemporaneamente svolgono attività libero-professionale come architetti o ingegneri. Per l'attività di lavoro autonomo di tali professionisti lo statuto di Inarcassa (articolo 7) non prevede l'obbligo di contribuzione verso di sé. Allo stesso tempo, però, tali professionisti sono obbligati a versare a Inarcassa il contributo integrativo del 4 per cento, in via solidaristica.
Il fatto
La Cassazione è chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da un ingegnere contro la sentenza della Corte di appello dell'Aquila, secondo la quale l'ingegnere era tenuto a versare i contributi alla Gestione separata. Il professionista, iscritto all'albo degli ingegneri, oltre ad essere un lavoratore dipendente, aveva svolto attività libero-professionale, versando il relativo contributo integrativo, in via solidaristica, all'Inarcassa.
Secondo l'ingegnere e i suoi avvocati, la corresponsione del contributo integrativo a Inarcassa avrebbe dovuto escludere il professionista dall'obbligo di contribuzione verso la Gestione separata per quanto riguarda l'attività libero-professionale. Secondo la legge, e su questo ha fatto leva il ricorso, sono iscritti alla Gestione separata coloro che svolgono attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato. Enti di cui Inarcassa fa parte.
Ma, secondo la Corte di appello dell'Aquila, il versamento del contributo integrativo, in via solidaristica, ad Inarcassa non esenta il professionista dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Inps, in quanto quel contributo, in particolare, non comporta la costituzione di alcuna posizione previdenziale in Inarcassa. La Cassazione approva in pieno, rigettando il ricorso dell'ingegnere.
Cosa dice la sentenza della Cassazione
Il quadro di riferimento
La Corte di Cassazione sottolinea innanzitutto le finalità con cui è stata creata la Gestione separata dell'Inps.
«Con la creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal 1 gennaio 1996 - si legge nella sentenza - si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione».
La sentenza cita poi l'art. 6 del Dm. n. 281/1996, che ha espressamente chiarito che «non sono soggetti alla contribuzione verso la Gestione separata Inps «i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria».
Questi due elementi, cioè quanto previsto dall'articolo 6 del Dm del 1996 e le finalità con cui è stata istituita la Gestione separata, costituiscono, secondo i giudici, il quadro di riferimento in base al quale riferire la questione del versamento del contributivo, sul quale il ricorrente faceva leva.
Il contributo integrativo corrisposto "in via solidaristica" non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Inps, perché non comporta l'apertura di una posizione previdenziale presso Inarcassa
La sentenza entra poi nel vivo della questione sollevata dal ricorrente, relativamente alla relazione tra contribuzione integrativa e obbligo di iscrizione alla Gestione separata. La legge (Dl 98 del 2011, art. 18, comma 12) - ricorda la sentenza della Cassazione - ha previsto che «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (enti di previdenza privati come Inarcassa ndr), in base ai rispettivi statuti e ordinamenti».
Ma, il versamento del contributo integrativo all'Inarcassa, da parte del professionista, lavoratore dipendente che esercita anche attività libero-professionale, non basta ad escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Questo perché il versamento del contributo integrativo, in via solidaristica, ad Inarcassa, non comporta l'apertura di una posizione previdenziale in Inarcassa. Se si affermasse il contrario - sottolineano i giudici - si tradirebbe «la finalità universalistica dell'istituzione della Gestione separata» e si andrebbe contro «la sua tipica modalità di funzionamento», volta cioè ad estendere la copertura assicurativa anche a chi, svolgendo due attività, risulti coperto solo per una.
In pratica, la Gestione separata va a coprire quanto resta scoperto in base allo statuto di Inarcassa, secondo il quale, ricorda la sentenza: «L'iscrizione all'Inarcassa è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata».
Quanto al versamento del solo integrativo a Inarcassa, non vi è dubbio - affermano i giudici - che «non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo».
La Cassazione dice la sua sul contributo versato "in via solidaristica"
Nella sentenza la Cassazione dice la sua anche sull'obbligo di corresponsione del contributo integrativo in via solidaristica, che secondo i giudici, «non comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell'Inarcassa di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l'Inarcassa è ente esponenziale»
di Mariagrazia Barletta
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