I contribuenti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario o che avevano scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio, quello con imposta sostitutiva di Irpef e addizionali al 5% introdotto dal DL 98 del 2011, possono, nel 2016, revocare tale opzione e accedere al regime forfetario, ossia al nuovo regime con imposta sostitutiva al 15 per cento, così come modificato dall'ultima legge di Stabilità.
A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate in una circolare (12/E) che raccoglie diverse risposte su questioni fiscali, fornite durante eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.
Il passaggio da un regime fiscale all'altro
Il vecchio regime del 2012 (regime di vantaggio), con imposta sostitutiva al 5 per cento, era stato eliminato dalla legge di Stabilità 2015 e poi riportato in vita, ma per un solo anno, ossia per tutto il 2015. L'ultima legge di Stabilità non ha previsto ulteriori proroghe, per cui il regime 2012 è stato di fatto cancellato, anche se resta quanto aveva fissato la legge di Stabilità 2015. In particolare la manovra del 2015 aveva stabilito che chi era già nel regime fiscale di vantaggio (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) potesse continuare ad avvalersene fino al completamento del quinquennio agevolato o comunque fino al compimento del 35esimo anno di età.
Alla luce delle evoluzioni che hanno interessato i regimi fiscali agevolati, la stampa specializzata aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate se i contribuenti, che nel 2015 avevano optato per il regime di vantaggio del 2012 o per il regime ordinario, potessero revocare tale opzione nel 2016 e quindi applicare il regime dei minimi 2016 (o forfettario), avendone, ovviamente, i requisiti di accesso e non incorrendo nelle cause di esclusione.
Secondo la legge, il contribuente che opta per un regime, come nel caso dell'applicazione del regime ordinario, è vincolato a permanervi per almeno un triennio. Nonostante ciò, chi nel 2015 aveva optato per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari o per il regime di vantaggio 2012, può nel 2016 revocare tale opzione ed entrare nel regime forfettario, applicando l'imposta sostitutiva del 15 per cento.
Si tratta di una sorta di eccezione. A giustificarla è l'introduzione di grosse novità da parte dell'ultima legge di Stabilità al regime dei minimi. In definitiva, quando il contribuente nel 2015 aveva optato per il regime ordinario o per quello di vantaggio, le agevolazioni previste dal regime dei minimi allora vigente erano molto diverse dalle attuali, in quanto nel frattempo è sopraggiunta la legge di Stabilità 2016 a cambiare le carte in tavola.
Dunque, secondo l'Agenzia delle Entrate: «Sebbene, in via generale, l'opzione per un regime di determinazione dell'imposta vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio (art. 3 del D.P.R. n. 442 del 1997), nel caso di specie - stante le significative modifiche sopra elencate (modifiche apportate dall'ultima legge di Stabilità ndr) - si ritiene applicabile la deroga contenuta nell'art. 1 del citato decreto, secondo cui "è comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative».
L'applicazione dell'imposta sostitutiva al 5 per cento
Ma, c'è di più. Non solo i contribuenti che nel 2015 avevano optato per l'ordinario possono entrare nel nuovo regime 2016, ma possono beneficiare anche delle maggiori agevolazioni previste per le nuove attività. Possono godere delle maggiori agevolazioni «per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall'inizio dell'attività». Quindi, ad esempio, se l'attività era iniziata nel 2014 e nel 2016 si revoca l'opzione, dal 2016 fino al 2018 si potrà beneficiare dell'imposta forfettaria al 5 per cento.
Infatti, sul fronte delle nuove attività, il regime dei minimi 2016 prevede, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro anni successivi, l'applicazione dell'imposta sostitutiva al 5 per cento.
Affinché l'agevolazione sia applicabile devono, però, essere rispettate tre condizioni. Primo: la nuova attività non deve essere il proseguimento di un lavoro precedentemente svolto in qualità di dipendente. Inoltre non bisogna aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare. Infine, se si prosegue un'attività prima svolta da un altro soggetto, i ricavi e i compensi da questi realizzati, non devono aver superato il limite di reddito stabilito dalla legge, che per i professionisti è fissato a 30mila euro.
» Agenzia delle Entrate, circolare 12/E del 2016 - 6. Contribuenti minimi
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