Regime dei minimi 2016 o forfettario: le regole per aderirvi

La legge di Stabilità, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (legge 208 del 2015), ha modificato il Regime dei minimi introdotto con la manovra 2015, innalzando, per i professionisti, la soglia di reddito che ne determina l'ingresso da 15mila a 30mila euro. Dunque chi non ha potuto farvi ingresso lo scorso anno perché oltrepassava la soglia dei 15mila euro, potrebbe avere tutti i requisiti necessari per poter applicare l'agevolazione già dal 1° gennaio di quest'anno. Aderirvi è semplice giacché il nuovo regime 2016 costituisce il regime naturale per chi possiede tutti i requisiti di accesso prescritti dalla legge.

L'ingresso nel Regime segue regole diverse. In particolare si possono distinguere tre casi: nuove attività, attività già in corso e poi c'è chi, nonostante abbia i requisiti per accedere all'agevolazione fiscale, deve restare nel regime ordinario.

Nuove attività

Le attività che iniziano nel 2016 possono avvalersi del regime forfetario comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti prescritti. L'adesione avviene, dunque, al momento della richiesta di apertura della partita IVA, basta barrare l'apposita casella prevista nel modulo della dichiarazione di inizio attività.

Ricordiamo che le nuove attività devono soddisfare tre condizioni per far ingresso nel regime forfettario. Primo: la nuova attività non deve essere il proseguimento di un lavoro precedentemente svolto in qualità di dipendente. Inoltre non bisogna aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare. Infine, se si prosegue un'attività prima svolta da un altro soggetto, i ricavi e i compensi da questi realizzati, non devono aver superato il limite di reddito stabilito dalla legge, che per i professionisti è fissato a 30mila euro.

Professionisti già in attività

Chi invece era nel regime ordinario, non per scelta ma perché non in possesso dei requisiti richiesti per usufruire delle agevolazioni del Regime dei minimi 2015 o forfettario, potrà aderire al nuovo regime senza dover inviare alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sempre che -  in riferimento al 2015 - siano verificati tutti i requisiti d'ingresso. Non sono necessarie comunicazioni in quanto il Regime dei minimi 2016 è il regime naturale dei professionisti e delle imprese che soddisfano le condizioni fissate dalla legge.

Ricordiamo che i professionisti possono beneficiare dell'agevolazione fiscale se, in riferimento all'anno precedente, risultano contemporaneamente verificate alcune condizioni:

  • I ricavi o i compensi non devono aver oltrepassato la soglia dei 30mila euro.
  • La spesa in un anno per dipendenti e collaboratori non deve superare i 5mila euro lordi.
  • Non deve essere oltrepassata la soglia relativa all'acquisto di beni strumentali, fissata in 20mila euro in un anno (non rientrano nel computo i beni immobili utilizzati per la professione).

Ne restano esclusi i professionisti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti. (www.agenziaentrate.gov.it).

L'opzione per il regime ordinario

Infine chi pur avendo i requisiti per aderire al nuovo regime, intende scegliere il regime ordinario, può farlo, ma l'opzione va comunicata. È sempre possibile, infatti, optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Dunque, i professionisti che l'anno scorso non hanno usufruito del Regime dei minimi 2015 pur avendone i requisiti, ed hanno preferito optare per il regime ordinario, quest'anno non potranno far ingresso nel regime modificato dall'ultima legge di Stabilità, in quanto l'opzione per il regime ordinario vale almeno tre anni.

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