Conferenza di servizi e VIA: l'ok all'attività e il via libera ambientale arrivano in un'unica mossa

Le novità del DLgs 127 del 2016 in vigore dal 28 luglio

In caso di opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), l'iter si semplifica a vantaggio dei tempi: un'unica conferenza di servizi basterà per acquisire sia autorizzazioni, pareri, assensi, necessari per l'esercizio dell'attività, che il giudizio di compatibilità ambientale. Sono gli effetti del decreto legislativo che riforma la conferenza di servizi (DLgs 127 del 2016). Un provvedimento che viaggia in parallelo con le novità legate alla Scia unica, introdotte anch'esse con decreto legislativo (si veda l'articolo SCIA unica: il decreto approda in Gazzetta Ufficiale).

Per entrambi i decreti si avvicina la data di entrata in vigore del 28 luglio, anche se, sul fronte della SCIA unica, per le regioni e gli enti locali il termine per l'adeguamento alle novità scade il 1° gennaio 2017.

Le novità sulla conferenza di servizi non si esauriscono con l'introduzione della conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche, ma solo l'invio dei documenti per via telematica, e della conferenza simultanea con riunione che si svolge solo quando è strettamente necessario, ossia nei casi più complessi. Le nuove disposizioni, nate per accelerare i tempi delle procedure, coinvolgono, infatti, anche la Valutazione di Impatto Ambientale.

Per approfondire:
Conferenza di servizi semplificata: cosa cambia con il nuovo decreto

In un'unica conferenza di servizi arrivano il giudizio di compatibilità ambientale e i necessari assensi per l'avvio dell'attività

Nel caso un progetto sia soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale, il giudizio di compatibilità ambientale e tutti gli atti di assenso necessari (non solo quelli ambientali) arrivano in un'unica mossa. Il nuovo DLgs stabilisce infatti che, se per la realizzazione di un progetto sottoposto a VIA siano necessari autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, questi vengono acquisiti attraverso un'unica conferenza di servizi di tipo decisorio e inglobati nel giudizio di compatibilità ambientale.

In definitiva, il giudizio di compatibilità che arriva al termine di tale conferenza, andrà a sostituire tutti gli atti di assenso (non solo quelli ambientali) necessari per avviare le attività legate all'opera o all'impianto soggetto a VIA. Inoltre, nel caso in cui un progetto sia sottoposto a VIA e al contempo preveda l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi, etc.., l'indizione della conferenza di servizi prevista dal Testo unico ambientale (DLgs 152 del 2006, art. 25) diventa obbligatoria.

La conferenza di servizi, inoltre, deve essere indetta entro 10 giorni dalla verifica documentale che l'amministrazione competente deve svolgere per controllare la completezza della documentazione ed il pagamento degli oneri istruttori da parte del proponente. Quanto al termine per la conclusione dei lavori della conferenza, la scadenza è la stessa prevista per la conclusione del procedimento, ossia 150 giorni dalla presentazione dell'istanza.

«Tale previsione - si legge nella relazione illustrativa al DLgs redatta in Parlamento - consente all'amministrazione, da un lato, di verificare (in un termine massimo di trenta giorni) la completezza della documentazione prima di indire la conferenza di servizi e, dall'altro, di avviare i lavori della conferenza il prima possibile garantendone l'operatività in contemporanea allo svolgimento delle consultazioni previste dalla procedura VIA».

Restano ferme le disposizioni vigenti per i progetti sottoposti a VIA di competenza statale.

La conferenza per la Via è in modalità sincrona

La conferenza di servizi prevista per la VIA è la cosiddetta conferenza simultanea o sincrona, che prevede una riunione dei partecipanti attraverso la loro presenza fisica o in via telematica. Potrà prendere, dunque, la forma di una riunione tradizionale con presenza simultanea degli interessati oppure ci si potrà avvalere delle nuove tecnologie informatiche disponibili, dando vita ad una teleconferenza.

La partecipazione di ciascuna amministrazione alla riunione avviene tramite un unico rappresentante. E, grande novità: sarà un unico rappresentate, ossia un unico soggetto ad esprimere il parere dell'insieme delle amministrazioni statali coinvolte. Il rappresentante unico viene nominato, anche preventivamente per determinate materie, dal presidente del Consiglio dei ministri, oppure dal Prefetto per le amministrazioni periferiche.

di Mariagrazia Barletta

IL DOCUMENTO

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127. Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (GU n.162 del 1372016)

 

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