Il criterio del prezzo più basso è considerato una deroga e il suo utilizzo va motivato; mentre i servizi di architettura e ingegneria, al di sopra dei 40mila euro, vanno sempre aggiudicati in base al miglior rapporto qualità-prezzo. È bene, inoltre, agevolare l'accesso ai giovani professionisti alla gare. Sono alcuni dei punti fermi stabiliti dall'Anac, che, sulla base del quadro normativo introdotto dal nuovo Codice (Dlgs 50 del 2016), ha emanato, in via definitiva, le linee guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa. Documento che è appena stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Si tratta di uno strumento che indirizza le stazioni appaltanti nel definire i criteri di valutazione, i metodi per l'attribuzione di punteggi e per la formazione delle graduatorie, in modo da assicurare la massima trasparenza. Il documento, inoltre, specifica in quali casi è ancora consentito il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
Sono le seconde linee guida a diventare operative. L'Anticorruzione, infatti, ha già approvato in via definitiva le linee guida per i servizi di architettura e ingegneria.
Il criterio del prezzo più basso è da considerarsi una deroga e il suo utilizzo va motivato
Il criterio del minor prezzo «può - e non deve - essere utilizzato», specifica l'Authority, per i lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro, quando la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita da una procedura di gara basata sull'esecutivo. Può essere inoltre impiegato per servizi e forniture «con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato», ossia non modificabili su richiesta della stazione appaltante o rispondenti a determinate norme nazionali, europee o internazionali.
Infine, si può far ricorso al criterio del prezzo più basso «per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo».
In definitiva, vale la regola generale, secondo la quale la stazione appaltante può evitare di costruire una gara basata sul miglior rapporto qualità/prezzo quando - in relazione all'importo del contratto - i benefici che ne deriverebbero, valutati rispetto ad una gara impostata sulla base del criterio del prezzo più basso, sarebbero nulli o ridotti. Siccome, però, l'aggiudicazione al prezzo più basso resta una deroga rispetto al principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante che intende farvi ricorso deve darne adeguata motivazione, dimostrando che dalla scelta non venga avvantaggiato alcun operatore economico.
Ci sono casi - ricordano le linee guida - per i quali deve essere sempre utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra questi, i servizi di architettura e ingegneria di importo superiore ai 40mila euro.
Agevolare i giovani e l'innovazione
Per agevolare la partecipazione, tra l'altro, delle microimprese e dei giovani professionisti, le linee guida suggeriscono alle stazioni appaltanti di prevedere criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.
Inoltre, in una gara da aggiudicare attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, bisogna ricordare che il Codice, recependo le indicazioni della Direttiva 2014/24/Ue, prevede che l'elemento costo sia sempre valutato in riferimento al ciclo di vita dell'oggetto della gara.
I punteggi
Tante le raccomandazione che riguardano l'attribuzione di pesi o punteggi a ciascun criterio. Di regola, deve essere limitato il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, in quanto «tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell'offerta ma la natura dell'offerente». Generalmente, secondo le linee guida, a questi elementi vanno attribuiti non più di 10 punti sul totale. Fanno eccezione i servizi di architettura e ingegneria, è questo perché in tale tipologia di gara c'è una «alta l'interrelazione tra la capacità dell'offerente e la qualità dell'offerta».
Per valutare gli elementi qualitativi servono i criteri motivazionali
Per gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi, ossia che richiedono una valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara, «è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte».
«Tali criteri - si legge nelle linee guida - devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione».
Mariagrazia Barletta
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