Sul fronte appalti, la diffusione, a livello nazionale, di bandi e avvisi di gara continua a seguire le regole del vecchio Codice dei contratti pubblici, fino a che non sarà entrato in vigore il decreto del ministero delle Infrastrutture (da emanare d'intesa con l'Anac) con il quale saranno delineati i nuovi indirizzi generali da rispettare per garantire una corretta pubblicità in materia di gare. Provvedimento al quale spetterà il compito di assicurare la trasparenza e una larga diffusione delle informazioni. A stabilirlo è il decreto Milleproroghe in vigore dal 30 dicembre.
Ad essere modificato dal decreto di fine anno, è l'articolo 216, comma 11 del nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 18 aprile 2016, n. 50), il quale stabiliva un periodo transitorio: in particolare, fino al 31 dicembre 2016, doveva essere applicato quanto deciso dal Dlgs 163 del 2006 per quanto riguarda la diffusione, a livello nazionale, di avvisi e bandi di gara. Ora il termine di tale periodo transitorio viene legato all'entrata in vigore del decreto che sull'argomento dovrà emanare il Mit.
Dunque, fino all'entrata in vigore di tale Dm, continuerà a valere quanto prescritto dall'articolo 66 comma 7 del vecchio Codice, secondo il quale gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, relativa ai contratti pubblici, sul «profilo committente» della stazione appaltante e poi sui siti informatici del Mit e dell'Osservatorio.
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Dopo la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture, che secondo il nuovo Codice dei contratti doveva essere adottato entro il 19 ottobre 2016, oltre agli indirizzi generali in esso contenuti, saranno operative alcune prescrizioni che il nuovo Codice già ha provveduto a mettere nero su bianco. In particolare, con l'entrata in vigore del Dm delle Infrastrutture, i bandi e gli avvisi, oltre a dover essere pubblicati sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dedicato agli appalti pubblici europei e sul profilo del committente della stazione appaltante, dovranno confluire nella piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Anac, che funzionerà in cooperazione con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement.
Obbligo di pubblicazione sui quotidiani
C'è poi l'obbligo di pubblicazione su quotidiani nazionali e locali. La diffusione sui quotidiani era stata mantenuta in vita solo fino al 31 dicembre 2016, ma dovrebbe essere stata prorogata anch'essa fino all'approvazione del decreto del Mit contenente gli indirizzi generali per la pubblicazione di bandi e avvisi di gara.
Secondo il testo dell'articolo 216, comma 11 del nuovo Codice dei Contratti, infatti, così come modificato dal Milleproroghe «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4 (il decreto del Mit sulla pubblicazione di bandi e avvsi ndr) si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21».
La «predetta data» era il 31 dicembre 2016, data non più presente nel testo del comma 11 per effetto del Milleproroghe che l'ha cancellata. Perso il riferimento al 31 dicembre 2016, il testo diventa un po' pasticciato. Comunque la pubblicazione di bandi e avvisi sui quotidiani dovrebbe continuare ad esserci da qui fino all'entrata in vigore del decreto del Mit. La riformulazione dell'articolo sembra essere, infatti, più che altro frutto di una svista. Ricordiamo che l'articolo 66 del vecchio Codice al comma 7 stabilisce le modalità per la pubblicazione di bandi e avvisi di gara e prevede che dal 1° gennaio 2017 questi non vengano più diffusi sui quotidiani. Nella versione del comma 7 valida fino al 31 dicembre 2016, invece, tale pubblicazione è ancora prevista.
Comunque, il decreto del ministero delle Infrastrutture, nel definire le nuove misure per la diffusione di bandi e avvisi, potrà prevedere, per tale scopo, anche «l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata». Il decreto del Mit ha anche il compito di individuare la data fino alla quale «gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato».
Mariagrazia Barletta
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