Va in Gazzetta ufficiale come legge 82 del 2017, il Jobs Act degli autonomi. Il provvedimento che introduce misure per la tutela del lavoro delle partite Iva è in vigore già da oggi. Diverse le misure che diventano subito operative: dall'introduzione di tutele in caso di ritardati pagamenti, alla possibilità di costruire network sfruttando i vantaggi dei contratti di rete. Da oggi sono considerate nulle, inoltre, le clausole, inserite nei contratti, con le quali si concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni.
Introdotta anche la possibilità di dedurre dal reddito di lavoro autonomo - entro il limite di 10mila euro l'anno e a partire dall'anno di imposta 2017 - il 100 per cento delle spese sostenute per l'iscrizione a master, convegni e a corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
Per approfondire
Deducibilità delle spese di formazione, welfare e contratti di rete tra le novità del Jobs act autonomi
IL TESTO PUBBLICATO IN GU: Legge 22 maggio 2017, n. 81
Di seguito, le misure già operative
Stop alle clausole "capestro"
Da oggi sono considerate «abusive e prive di effetto» alcune tipologie di clausole, che inserite nei contratti con il committente, non tutelano il professionista. Sono nulle, ad esempio, le clausole che danno al committente la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e quelle che - in caso di prestazione continuativa - permettono al committente di recedere dal contratto senza un congruo preavviso.
Nulle anche le clausole attraverso le quali vengono concordati termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Inoltre si legge all'articolo 1 della nuova legge: «Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta».
Per quanto riguarda le clausole che il Jobs Act autonomi considera "capestro", viene riconosciuto al lavoratore autonomo il diritto di risarcimento dei danni, «anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati».
Tutele per ritardato pagamento
Vengono estese ai professionisti le norme contenute nel DLgs 231 del 2002, che tendono a tutelare le imprese creditrici in caso di ritardato pagamento. Valgono se il cliente è un'impresa o un altro lavoratore autonomo e si applicano anche ai rapporti tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni. Tra le tutele, il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori, che decorrono in modo automatico, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento..
In particolare, il Dlgs 231 del 2002 prevede che il periodo di pagamento non possa superare precisi termini (salvo particolari eccezioni):
- 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (o della richiesta di pagamento) da parte del committente;
- 30 giorni dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento
- 30 giorni dalla data di ricevimento dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura (o la richiesta equivalente di pagamento) è anteriore a quella della prestazione dei servizi;
- 30 giorni dalla data della verifica (eventualmente previste dalla legge o dal contratto) ai fini dell'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali.
I tempi di pagamento possono essere estesi fino a 60 giorni purché tale termine venga pattuito per iscritto e non sia gravemente iniquo per il creditore.
Le spese per l'esecuzione dell'incarico non partecipano alla formazione del reddito
Tutte le spese legate all'esecuzione di un incarico conferito al professionista e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per le partite Iva. Significa che queste spese non partecipano alla formazione del reddito di lavoro autonomo, quindi non concorrono alla determinazione della base imponibile e, inoltre, su di esse non si calcola la ritenuta d'acconto.
Nascono le reti tra professionisti
il Jobs Act autonomi dà la possibilità ai professionisti di costruire network con altri professionisti e con imprese, sfruttando il vantaggioso strumento del contratto di rete. I professionisti possono servirsene per partecipare ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e di appalti privati.
Si tratta di permettere ai professionisti, così come già avviene per le imprese, di sviluppare network in modo molto semplice e flessibile, di aggregarsi, per un certo periodo di tempo, ad altri soggetti per attuare con essi un progetto comune. La particolarità è che ciascun componete della rete mantiene la propria autonomia e indipendenza.
Il tutto passa per la sottoscrizione di un contratto di rete, ossia uno strumento flessibile che si adatta a svariate necessità, nato per le imprese nel 2009 (legge 33 del 2009), per aiutarle a collaborare e ad essere più innovative e competitive sul mercato. I partner possono collaborare, scambiarsi informazioni o prestazioni di varia natura, o esercitare insieme una o più attività, attingendo alle specifiche competenze dei partecipanti alla rete.
I vantaggi sono molteplici: si può fare rete per rafforzarsi e proporsi per il mercato estero, per offrire maggiori servizi. Un soggetto può temporaneamente mettere a disposizione di un altro soggetto uno o più lavoratori, Oppure, i componenti della rete possono assumere insieme un nuovo dipendente, precisando ogni regola di ingaggio all'interno del contratto di rete. Le imprese lo utilizzano attualmente anche per accedere a finanziamenti e a contributi a fondo perduto.
La Pa deve favorire la partecipazione degli autonomi alle gare di appalto e ai bandi per l'assegnazione di incarichi
Vale da oggi anche la disposizione secondo la quale le pubbliche amministrazioni devono promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l'assegnazione di incarichi individuali di consulenza o ricerca. In particolare la Pa deve favorire l'accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche (anche attraverso gli appositi sportelli costituiti presso i centri per l'impiego) e la partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
Mariagrazia Barletta
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