Il Commissario per la ricostruzione, Vasco Errani ha dato il via al piano per la riapertura di 82 scuole distrutte o gravemente danneggiate in seguito ai terremoti che si sono susseguiti in Italia centrale dallo scorso 24 agosto. Il piano - contenuto nell'ordinanza numero 33 - prevede un investimento complessivo da parte dello Stato di 215,8 milioni, ai quali si aggiungono 15,1 milioni di euro della Regione Marche, che partecipa con propri fondi per finanziare interventi sul proprio territorio.
Gli enti istituzionali proprietari degli immobili, o gli Uffici speciali regionali per la ricostruzione, devono provvedere all'elaborazione dei progetti esecutivi nei prossimi 120 giorni, per poi inviarli al Commissario straordinario per l'approvazione e la concessione del contributo. Saranno gli stessi enti responsabili degli immobili a decidere se avvalersi o meno di professionisti esterni. In seguito, gli elaborati verranno trasmessi alla Centrale unica di committenza per l'avvio della gara d'appalto e l'affidamento dei lavori, mentre gli Uffici speciali regionali svolgeranno anche il compito di stazione appaltante.
La nuova scuola "Alfredo Quaranta" donata alla comunità di Crognoleto (Teramo) da IKEA, inaugurata lo scorso 29 maggio
IL PROGRAMMA IN NUMERI
82 le scuole interessate dal programma
50 edifici da ricostruire
26 da sottoporre ad adeguamento sismico
6 strutture da migliorare e ampliare
215,8 i milioni stanziati dallo Stato
15,1 milioni le risorse messe a disposizione dalla Regione Marche per il suo territorio
Le procedure da seguire in caso di affidamento esterno
Gli enti proprietari degli immobili, o le Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione, possono provvedere alla riparazione, alla costruzione, al miglioramento sismico delle strutture, o al loro ampliamento, anche affidando gli incarichi a professionisti esterni.
Per importi al di sotto delle soglie comunitarie, gli affidamenti avvengono tramite procedure negoziate che coinvolgono almeno cinque professionisti. Per importi superiori alla soglia comunitaria, si utilizzano le procedure previste dal nuovo Codice degli appalti.
Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico possono essere conferiti, esclusivamente, a professionisti iscritti nell'elenco speciale dei tecnici abilitati ad operare per la ricostruzione.
Limiti alla concentrazione di incarichi
Per far sì che gli incarichi siano distribuiti e non siano affidati a un numero ristretto di professionisti, per quanto riguarda le opere pubbliche (nel cui novero rientrano ovviamente le scuole, ma anche i beni di proprietà delle diocesi e del Mibact), è stabilito che ciascun professionista può accettare incarichi per un importo dei lavori complessivamente inferiore a 50 milioni di euro. Indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici.
Tali limiti riguardano esclusivamente le gare aventi ad oggetto i seguenti incarichi: progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Valida anche una deroga al limite della concentrazione di incarichi
Su motivata istanza del professionista iscritto nell'elenco speciale, che abbia già espletato un numero di incarichi per la ricostruzione pubblica ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti fissati dall'Ordinanza, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti previsti.
L'autorizzazione - si legge nell'Ordinanza - «può essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell'attività connessa alla ricostruzione pubblica» e «di un'adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell'istanza».
In ogni caso, per effetto dell'autorizzazione, gli incarichi assumibili non possono superare altri ulteriori e più permissivi limiti precisati nell'ordinanza stessa. In particolare, per le prestazioni principali non può essere superato l'importo, riferito ai lavori, di 75 milioni di euro. E, indipendentemente dall'importo dei lavori, non si può andare oltre il limite di 25 incarichi. Per le prestazioni parziali la soglia relativa al numero di incarichi sale a 45. (Per il significato di prestazione parziale si veda l'articolo: Terremoto Centro Italia: meno severi i limiti alla concentrazione degli incarichi professionali).
Mariagrazia Barletta
IL DOCUMENTO
Ordinanza numero 33, ricostruzione e riparazione di scuole
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