Per gli interventi di edilizia libera, che dunque non prevedono alcun titolo abilitativo, gli interessati sono tenuti - «nei casi previsti dalle vigenti disposizioni» - a presentare gli atti di aggiornamento catastale all'Agenzia delle Entrate. E devono farlo entro 30 giorni dalla modifica delle unità immobiliari oggetto degli interventi. A stabilirlo è la legge annuale per il mercato e la concorrenza, licenziata oggi in via definitiva dal Senato dopo aver incassato il voto di fiducia.
Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per approfondire si veda anche:
Legge sulla Concorrenza: nuovi obblighi per polizze Rc professionali e contratti con i clienti
Edilizia libera: serve l'aggiornamento catastale
All'articolo 6 del Testo unico Edilizia (Dpr 380 del 2001) viene aggiunto il comma 5, che appunto prevede la presentazione di atti di aggiornamento catastale, da parte degli interessati, presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Si tratta di un obbligo che vale per l'intero elenco degli interventi di edilizia libera, così come modificato recentemente dal decreto cosiddetto "Scia 2" (DLgs 222 del 2016). Il decreto "Scia 2" - lo ricordiamo - ha provveduto, tra l'altro, anche ad eliminare la Cil (Comunicazione di inizio lavori). (Si veda l'articolo SCIA 2: dalla CIL all'edilizia libera, ecco gli interventi che non richiederanno comunicazioni).
Viene ripristinata - anche se in modo differente giacché la Cil non esiste più - una misura introdotta dal decreto Sblocca Italia (Dl 133 del 2014) ma poi abolita dal decreto "Scia 2". Lo Sblocca Italia, per gli interventi soggetti a Cil (Comunicazione di inizio lavori), aveva stabilito che la presentazione della pratica valesse anche ai fini dell'aggiornamento catastale. Di conseguenza era obbligo dell'amministrazione comunale inoltrare la pratica all'Agenzia delle Entrate, che avrebbe poi dovuto provvedere all'aggiornamento dello stato di fatto. Nella nuova disposizione della legge sulla concorrenza, non è più previsto che sia il Comune a dialogare con le Entrate giacché non c'è più una comunicazione da presentare all'amministrazione comunale. Comunque, con l'entrata in vigore della legge sulla Concorrenza, chi effettua interventi di edilizia libera, e dove necessario per legge, deve presentare la pratica per l'aggiornamento catastale all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal verificarsi delle modifiche.
Stabilito un periodo transitorio
Vengono fissate delle disposizioni transitorie per disciplinare l'aggiornamento degli atti catastali per gli interventi di edilizia libera già attivati all'entrata in vigore della legge sulla concorrenza. Al fine di governare il periodo di transizione la legge diventa abbastanza macchinosa.
In particolare, per quanto riguarda il regime transitorio, bisogna far riferimento all'articolo 6, comma 5 del Tu Edilizia, in vigore prima che il decreto "Scia 2" lo cancellasse. Si tratta del nuovo comma 5 che fu riscritto dallo Sblocca Italia (Dl 133 del 2014). Nel caso il possessore di un immobile, all'entrata in vigore della legge sulla concorrenza, abbia in corso interventi edilizi per i quali, secondo la vecchia legge del 2014, doveva essere l'amministrazione comunale ad inoltrare la comunicazione di inizio lavori all'erario, allora dovrà provvedere a presentare gli atti di aggiornamento catastale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge sulla concorrenza.
In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di aggiornamento catastale da parte dell'interessato, l'Agenzia delle Entrate vi provvederà d'ufficio e al trasgressore si applicheranno le sanzioni amministrative. Gli importi delle sanzioni sono stati elevati, portandoli da un minimo di 258 ad un massimo di 2.066 euro dalla legge 311 del 2004 (articolo 1, comma 338), poi quadruplicati dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (articolo 2 comma 12).
Mariagrazia Barletta
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