Ultime fasi prima di entrare nuovamente in Consiglio dei Ministri, per il decreto legislativo cosiddetto SCIA 2, che avrà tempo fino al 2 ottobre per ricevere i pareri delle competenti Commissioni di Camera e Senato. Viene estesa la cosiddetta "edilizia libera" e, proprio su questo fronte, qualche sorpresa potrebbe arrivare coordinando il nuovo provvedimento con il decreto sulla "SCIA unica".
L'effetto: l'ampliamento - probabilmente oltre le previsioni - delle operazioni che non necessiteranno di alcun titolo abilitativo.
Alla luce della rivoluzione che si avvicina, è interessante capire quali sono le attività edilizie prima soggette a comunicazione e che con il DLgs SCIA 2 diventeranno "libere". Uno schema inserito nel dossier elaborato congiuntamente dal servizio studi del Senato e dal servizio studi del Dipartimento Ambiente della Camera (si veda immagine in basso) rende molto semplice l'individuazione delle operazioni che non necessiteranno di alcun titolo abilitativo.
Il DLgs SCIA 2 - lo ricordiamo - abolisce la CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) e la Super-DIA ((DIA alternativa al permesso di costruire), mentre introduce la segnalazione certificata di agibilità. Mentre, protagonista diventerà la CILA, ossia la Comunicazione di inizio lavori asseverata. Sarà questa ad essere utilizzata per tutti quegli interventi non riconducibili ad attività di edilizia libera e non soggetti né a permesso di costruire né a SCIA. In altre parole sarà CILA, e non più la SCIA, a costituire il regime ordinario.
Aggiornamento (leggi l'articolo):
Il DLgs è in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore dall'11 dicembre 2016
Per approfondire:
• Decreto SCIA 2, Ok dalla Camera, che chiede sanzioni severe per lavori senza CILA e per mancata agibilità
•SCIA 2. Via la CIL, più spazio alla CILA e debutto per la Super-SCIA: le novità edilizie attese dopo l'estate
• SCIA 2: dal certificato alla segnalazione certificata di agibilità. Più responsabilità al professionista
• SCIA 2: al permesso di costruire si associano nuove norme in materia igienico-sanitaria
Gli interventi prima sottoposti a CIL che diventeranno "edilizia libera"
Le modifiche al TU Edilizia (DPR 360/2001) - il raffronto
Fonte: Servizio Studi di Senato e Dipartimento Ambiente della Camera - Dossier n. 369
Più ampia la categoria "edilizia libera"
L'"edilizia libera" si amplia, fino ad inglobare gli interventi prima soggetti a CIL
Con il DLgs SCIA 2 rientreranno nella categoria "edilizia libera" gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe. Saranno considerate edilizia libera anche le opere - oggi soggette a CIL - necessarie per soddisfare esigenze contingenti e temporanee, purché rimosse immediatamente al cessare della necessità.
Ed inoltre, non serviranno più comunicazioni per le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, che siano contenute entro l'indice di permeabilità (se stabilito dallo strumento urbanistico comunale). Rientrano in questa categoria anche le intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque e locali tombati.
Se realizzati al di fuori delle zone omogenee "A", anche i pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici non necessiteranno di comunicazioni. Infine, entrano nel novero dell'edilizia libera anche le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Resta ferma la precisazione che il Testo unico Edilizia inserisce prima di elencare gli interventi che si possono eseguire senza alcun titolo abilitativo. Dunque le attività che rientrano nell'edilizia libera devono comunque rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e le normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico).
Le attività non comprese nella tabella "A" sarebbero libere
Il DLgs SCIA 2 va a mappare le diverse attività private nei settori del commercio, dell'edilizia e dell'ambiente, per ciascuna delle quali specifica quale procedimento bisogna attivare, andando a precisare se occorre una SCIA o una comunicazione preventiva oppure un'autorizzazione espressa o ancora se vige il silenzio assenso. Così, il decreto contiene una tabella (tabella "A") con un vasto elenco di tipologie di attività private suddivise nelle tre categorie: edilizia, commercio e ambiente e per ciascuna di esse specifica qual è il regime amministrativo applicabile.105 le tipologie di intervento individuate nel solo campo edilizio.
Intanto il DLgs SCIA 1, ossia il provvedimento che ha introdotto la SCIA unica (DLgs 126 del 2016), nel prevedere l'emanazione del decreto (poi battezzato SCIA 2) che avrebbe provveduto alla mappatura delle attività private e dei relativi regimi, ha inserito una sorta di clausola. La "clausola" ora stabilisce che le attività private non espressamente individuate dal decreto SCIA 2, e non specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, devono essere considerate libere.
Decreto legislativo 126 del 30 giugno 2016
Art. 1 comma 2: Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere.
La conseguenza è che le attività nei settori edilizia, commercio e ambiente non comprese nella tabella "A" del decreto SCIA 2, saranno considerate libere se non ci saranno «eventuali interventi correttivi», viene osservato nel dossier elaborato da Camera e Senato.
Mariagrazia Barletta
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