Anticipare l'adozione del decreto ministeriale contenente il glossario unico, in modo da evitare la complicazione della pubblicazione di un glossario per ciascuna PA. Aumentare le sanzioni in caso di mancata comunicazione della CILA, nei casi di CILA incompleta o irregolare, o di lavori eseguiti in difformità. Sanzioni più severe anche per chi non presenta la segnalazione certificata di agibilità.
Arrivano dalla Camera i pareri sullo schema di decreto legislativo SCIA 2. Ad esprimersi favorevolmente, lo scorso 18 ottobre, sono state le Commissioni Ambiente ed Attività produttive, anche se, non mancano osservazioni.
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No al glossario per ciascuna amministrazione
Il decreto SCIA 2 prevede l'adozione di un glossario unico in materia edilizia, che avrà l'obiettivo di «garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale». Sarà emanato con decreto del ministero delle Infrastrutture di concerto con il ministero per la Semplificazione, che avranno 90 giorni di tempo dall'entrata in vigore del decreto legislativo.
In attesa del glossario unico, si prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino sul proprio sito un glossario che consenta di individuare immediatamente la tipologia di autorizzazione necessaria per ciascun tipo di intervento, andando anche a specificare quale documentazione produrre.
Le Commissioni della Camera suggeriscono di prevedere un termine più stringente per l'adozione del glossario unico, valido, dunque, su tutto il territorio nazionale, in modo da vanificare la necessità di ricorrere a un glossario per ciascuna PA.
«La soluzione di un glossario per ciascuna amministrazione - si legge nel parere - potrebbe determinare incertezza ed essere non pienamente coerente con l'obiettivo della semplificazione e della chiarezza, come peraltro evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere espresso in data 21 luglio scorso».
Per la CILA sanzioni più severe
L'articolo 6 bis del Tu Edilizia, come riscritto dallo schema di Decreto legislativo SCIA 2, prevede una sanzione pecuniaria pari a mille euro per la mancata comunicazione della CILA, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. Sanzione che, inoltre, non si applica nei casi di CILA incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità.
Tale sanzione - viene osservato - «potrebbe risultare troppo lieve in alcuni casi di mancata comunicazione della CILA». «Graduare l'importo della sanzione pecuniaria a seconda della "rilevanza" della mancata comunicazione della CILA ed estendere la sanzione medesima anche ai casi di CILA incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità», è quanto viene proposto.
Sanzione più "dure" anche in caso di mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità
Per chi non presenta la segnalazione certificata di agibilità, il DLgs SCIA 2 prevede sanzioni amministrative che possono oscillare tra 77 e 464 euro. Tali importi secondo le Commissioni della Camera vanno riviste al rialzo, «considerata la gravità della mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità».
Prevedere un termine più stringente per il DM contenente i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici
Il Decreto SCIA 2 prevede che all'atto della domanda di permesso di costruire il progettista sia sempre tenuto ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie. Prima, però, il ministero della Salute dovrà emanare un decreto contenente una normativa di tipo prestazionale che definisca i requisiti igienico-sanitari che gli edifici saranno tenuti a rispettare (per approfondire: SCIA 2: al permesso di costruire si associano nuove norme in materia igienico-sanitaria).
Nel DLgs SCIA 2, però, non viene indicato alcun termine per l'emanazione del Dm e non viene definita una disciplina transitoria da seguire fino all'entrata in vigore del provvedimento attuativo. Così viene richiesto un termine stringente per l'emanazione del DM di competenza del ministero della Salute.
Annullamento d'ufficio della SCIA
Viene inoltre chiesto che venga definito meglio il momento a partire dal quale inizia la decorrenza del termine dei diciotto mesi, entro il quale, in caso di SCIA, si può procedere all'annullamento d'ufficio per ragioni di interesse pubblico.
Non è chiaro - si legge tra le osservazioni - «se tale termine decorra dalla presentazione della SCIA ovvero dal decorso del termine (60 o 30 giorni) previsto dal comma 3 o dal comma 6-bis per l'esercizio del potere ordinario di verifica».
Stralcio dell'articolo 4 sugli interventi di bonifica
In linea con quanto sancito in sede di Conferenza unificata, viene richiesto lo stralcio dell'articolo 4 dello schema di provvedimento relativo agli interventi di bonifica.
Definire meglio i termini entro i quali le Regioni dovranno adeguarsi
Precisare meglio i termini di adeguamento delle Regioni e degli enti locali alle nuove disposizioni, è un'altra delle richieste formulate al Governo.
Mariagrazia Barletta
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