Ricevuti i vari pareri, arriva alla meta il decreto SCIA 2, licenziato ieri dal Consiglio dei ministri. È attesa ora la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, sotto forma di decreto legislativo.
Il provvedimento contiene molte novità in campo edilizio. Innanzitutto il decreto va a mappare le diverse attività private (dall'apertura di una qualsiasi attività commerciale alle diverse categorie di interventi edilizi) per ciascuna delle quali specifica quale procedimento bisogna attivare, andando a precisare se occorre una SCIA o una comunicazione preventiva oppure un'autorizzazione espressa. 105 le tipologie di intervento individuate nel solo campo edilizio, sintetizzate in una tabella che alla specifica azione fa corrispondere un preciso iter che il cittadino dovrà seguire, andando a identificare il titolo edilizio richiesto per ciascun intervento.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vediamo le principali novità inserite nel testo sottoposto al vaglio del Parlamento, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.
Aggiornamento (leggi l'articolo):
Il DLgs è in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore dall'11 dicembre 2016
I titoli edilizi passano da 5 a 3, con l'aggiunta della Super-SCIA
Il decreto legislativo prevede, infatti, l'abolizione della CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) e della cosiddetta Super-DIA (DIA alternativa al permesso di costruire). Restano la CIL asseverata, la SCIA e il permesso di costruire. Gli interventi che erano assoggettati alla CIL passano nella categoria "edilizia libera" e non necessitano di alcuna comunicazione. Vengono indicati espressamente gli interventi per i quali è necessario richiedere una SCIA; mentre è la CIL asseverata (e non più la SCIA) ad inglobare tutti gli interventi che non ricadono nelle altre categorie. Viene, così, ampliato il campo d'azione della CIL asseverata, che diventa il regime ordinario. La CILA sarà impiegata, tra l'altro, anche per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. La Super-DIA è invece sostituita dalla SCIA con inizio posticipato dei lavori.
Per approfondire:
» SCIA 2: dalla CIL all'edilizia libera, ecco gli interventi che non richiederanno comunicazioni
» SCIA 2: dal certificato alla segnalazione certificata di agibilità. Più responsabilità al professionista
» SCIA 2: al permesso di costruire si associano nuove norme in materia igienico-sanitaria
» SCIA 2. Via la CIL, più spazio alla CILA e debutto per la Super-SCIA: le novità edilizie attese dopo l'estate
Attestare le condizioni di agibilità non è più compito della PA ma prerogativa del professionista
Il decreto legislativo introduce la segnalazione certificata di agibilità, destinata a sostituire il certificato di agibilità (articoli 24 e 25 del DPR 380/2001). La differenza è nel ruolo del professionista.
Oggi il professionista attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità solo quando non viene percorsa la via ordinaria. La strada ordinaria prevede che in base all'intervento effettuato (nuova costruzione, ricostruzione o sopraelevazione, o interventi su edifici esistenti e incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità o di efficienza energetica), il titolare del permesso di costruire, o chi ha presentato la SCIA, faccia richiesta di certificato di agibilità, rilasciato, poi, dal Comune (dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio). Dunque chi fa i lavori richiede il certificato e l'amministrazione pubblica attesta le condizioni di agibilità.
Con il decreto «SCIA 2» l'iter ordinario è cancellato e resta un'unica strada da percorrere: è il professionista (direttore dei lavori o, in mancanza, professionista abilitato) che assevera sia la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, e di efficienza energetica che la conformità dell'opera al progetto presentato. Trattandosi non più di una richiesta di un certificato, ma di una segnalazione certificata in cui si attesta la conformità dell'intervento alla legge, gli edifici - o loro porzioni - possono essere utilizzati sin dalla data di presentazione della segnalazione certificata allo sportello unico.
Più ampia la categoria "edilizia libera"
L'"edilizia libera" si amplia, fino ad inglobare gli interventi prima soggetti a CIL. Con il DLgs SCIA 2 rientreranno nella categoria "edilizia libera" gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe. Saranno considerate edilizia libera anche le opere - oggi soggette a CIL - necessarie per soddisfare esigenze contingenti e temporanee, purché rimosse immediatamente al cessare della necessità.
Ed inoltre, non serviranno più comunicazioni per le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, che siano contenute entro l'indice di permeabilità (se stabilito dallo strumento urbanistico comunale). Rientrano in questa categoria anche le intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque e locali tombati. Se realizzati al di fuori delle zone omogenee "A", anche i pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici non necessiteranno di comunicazioni. Infine, entrano nel novero dell'edilizia libera anche le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Resta ferma la precisazione che il Testo unico Edilizia inserisce prima di elencare gli interventi che si possono eseguire senza alcun titolo abilitativo. Dunque le attività che rientrano nell'edilizia libera devono comunque rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e le normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico).
Novità per le norme igienico-sanitarie
Attualmente la normativa prevede che il progettista, all'atto della presentazione di domanda per il rilascio del permesso di costruire, asseveri, tra le altre cose, la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie. Una asseverazione che, però, deve essere resa solo se - dice il Dpr 380/2001 - la verifica di tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. Tale condizione particolare viene soppressa e l'asseverazione alle norme igienico sanitarie diventa un obbligo al quale bisogna sempre adempiere.
Tale novità è connessa all'emanazione di un Dm da parte del ministero della Salute, che servirà a definire i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. Come, però, faceva notare il dossier dal Servizio studi di Camera e Senato, non viene indicato alcun termine per l'emanazione del Dm e non viene definita una disciplina transitoria da seguire fino all'entrata in vigore del provvedimento attuativo.
Modifiche anche al collaudo statico
Ad essere modificato è anche l'articolo 67 del Testo unico che regola il collaudo statico. In particolare viene previsto che per interventi minori, quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione firmata dal direttore dei lavori.
Inoltre, viene stabilito che il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni. Il riferimento è al certificato di rispondenza previsto dall'articolo 62 del Dpr 380/2001, ossia al certificato rilasciato dall'ufficio tecnico della regione, che attesta la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per le costruzioni in zone sismiche previste dal Tue.
Mariagrazia Barletta
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