È ormai in vigore e pian piano dovrebbe andare a regime il decreto legislativo che riguarda la SCIA unica, intanto si prospetta una rivoluzione per gli iter amministrativi in materia edilizia, tutta contenuta nel decreto cosiddetto «SCIA 2», già varato in via provvisoria dal Governo e pronto ad acquisire i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni del Parlamento, per poi essere approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri.
Lo schema del decreto «SCIA 2» prevede l'abolizione della CIL e della Super-DIA, mentre provvede ad allargare il campo d'azione della CIL asseverata e a raccordare la SCIA con le novità (ormai in vigore), che riguardano la SCIA unica e la conferenza di servizi. Pronta al debutto anche la segnalazione certificata di agibilità.
Aggiornamento:
Decreto SCIA 2: via libera definitivo dal Consiglio dei ministri. I titoli edilizi passano da 5 a 3
Aggiornamento (leggi l'articolo):
Il DLgs è in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore dall'11 dicembre 2016
Scia unica e conferenza di servizi semplificata
Con la SCIA unica, in vigore dal 28 luglio, il cittadino può presentare un'unica segnalazione anche quando per lo svolgimento di un'attività siano necessarie altre comunicazioni, altre SCIA (come la SCIA antincendio), o altre asseverazioni o notifiche. La SCIA unica si fonde, poi, con la nuova conferenza di servizi semplificata, di durata massima pari a 45 giorni o 90 se sono coinvolti interessi "sensibili". Di regola si comunica in via telematica, mentre le riunioni attorno ad un tavolo sono lasciate solo ai casi più complessi.
Il quadro normativo si completerà solo con il decreto legislativo «SCIA 2» con il quale saranno razionalizzati i procedimenti amministrativi. Il decreto va anche a mappare le diverse attività private per ciascuna delle quali specifica quale procedimento bisogna attivare, andando a precisare se occorre una SCIA o una comunicazione preventiva oppure un'autorizzazione espressa. 105 le tipologie di intervento individuate nel solo campo edilizio, sintetizzate in una tabella che alla specifica azione fa corrispondere un preciso iter che il cittadino dovrà seguire, andando a identificare il titolo edilizio richiesto per ciascun intervento.
Per approfondire:
- Decreto SCIA 2, Ok dalla Camera, che chiede sanzioni severe per lavori senza CILA e per mancata agibilità
- SCIA 2: dalla CIL all'edilizia libera, ecco gli interventi che non richiederanno comunicazioni
- SCIA 2: dal certificato alla segnalazione certificata di agibilità. Più responsabilità al professionista
- SCIA unica: il decreto approda in Gazzetta Ufficiale Doppio iter per la SCIA, con o senza conferenza di servizi; obbligo di pubblicazione dei modelli unificati
- Conferenza di servizi semplificata: cosa cambia con il nuovo decreto
- SCIA 2: al permesso di costruire si associano nuove norme in materia igienico-sanitaria
LA RIVOLUZIONE SCIA 2
I titoli edilizi passano da 5 a 3, con l'aggiunta della Super-SCIA
Il decreto legislativo prevede l'abolizione della CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) e della cosiddetta Super-DIA (DIA alternativa al permesso di costruire). Restano la CIL asseverata, la SCIA e il permesso di costruire. Gli interventi che erano assoggettati alla CIL passano nella categoria "edilizia libera" e non necessitano di alcuna comunicazione.
Vengono indicati espressamente gli interventi per i quali è necessario richiedere una SCIA; mentre è la CIL asseverata (e non più la SCIA) ad inglobare tutti gli interventi che non ricadono nelle altre categorie. Viene, così, ampliato il campo d'azione della CIL asseverata, che diventa il regime ordinario. La CILA sarà impiegata, tra l'altro, anche per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. La Super-DIA è invece sostituita dalla SCIA con inizio posticipato dei lavori.
Interventi di edilizia libera
La categoria "edilizia libera" si amplia, fino ad inglobare gli interventi prima soggetti a CIL. Vi rientrano: la realizzazione di rampe, opere temporanee da rimuovere in massimo 90 giorni, l'installazione di pannelli fotovoltaici e solari al di fuori dei centri storici, aree ludiche senza fini di lucro, elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici e opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, purché comprese nell'indice di permeabilità stabilito dal Comune.
La nuova CIL asseverata
Gli interventi che non sono sottoposti a SCIA, ad attività di edilizia libera o a permesso di costruire, si realizzano attraverso la Comunicazione di Inizio Lavori asseverata da un tecnico abilitato. La CILA conterrà anche i dati dell'impresa alla quale si intendono affidare i lavori e, se integrata con la comunicazione di fine lavori, sarà valida anche ai fini dell'attribuzione della categoria e della classe catastale. Sarà l'amministrazione comunale ad inoltrare le informazioni all'Agenzia delle Entrate.
Alle Regioni lo schema di decreto legislativo lascia la possibilità di allargare gli interventi di competenza della CILA.
Le attività soggette a SCIA
Il decreto ribattezzato «SCIA 2» definisce in modo puntuale gli interventi soggetti a SCIA.
Ricadono, tra gli altri, nel campo della SCIA:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia purché non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia purché non comportino modifiche di sagoma negli edifici vincolati o cambi di destinazione d'uso negli immobili situati nei centri storici.
Arriva la Super-SCIA
Lo schema di decreto legislativo individua gli interventi che possono essere realizzati facendo ricorso alla SCIA in alternativa al permesso di costruire. Vi rientrano:
- interventi di ristrutturazione che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli edifici compresi nei centri storici, generino mutamenti della destinazione d'uso;
- interventi che comportino modificazioni di sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi;
- interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali contenenti precise disposizioni plano-volumetriche.
La segnalazione certificata di agibilità
La segnalazione certificata di agibilità è destinata a mandare in soffitta il certificato di agibilità. La segnalazione, in particolare, attesta la presenza di tutte le necessarie condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, di risparmio energetico, ma anche l'agibilità e la conformità dell'opera al progetto presentato. Ad attestare tali condizioni è il direttore dei lavori, se nominato, oppure un professionista abilitato, che dovrà asseverare la sussistenza dei vari requisiti.
La segnalazione va presentata allo sportello unico per l'edilizia in caso di nuove costruzioni, di ricostruzioni o sopraelevazioni, di interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e degli impianti installati.
di Mariagrazia Barletta
pubblicato il: - ultimo aggiornamento: