All'atto della domanda di permesso di costruire il progettista sarà sempre tenuto ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie. Prima, però, il ministero della Salute dovrà emanare un decreto contenente una normativa di tipo prestazionale che definisca i requisiti igienico-sanitari che gli edifici saranno tenuti a rispettare. A stabilirlo è il decreto legislativo cosiddetto SCIA 2, il cui schema è già passato al vaglio del Consiglio di Stato e attualmente è all'esame delle competenti Commissioni di Camera e Senato. Inoltre l'intesa sullo schma di decreto è all'ordine del giorno della riunione della Conferenza unificata, convocata per oggi.
Ad essere investito dalle innovazioni è anche il certificato di collaudo statico, che andrà ad assorbire il certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per l'edilizia. Inoltre, come conseguenza dell'introduzione della segnalazione certificata di agibilità, il Comune non potrà più richiedere la dichiarazione, resa dal professionista mediante perizia giurata, riguardo alla rispondenza delle opere alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
Il DLgs - messo a punto per mappare le diverse attività private nei campi dell'edilizia del commercio e dell'ambiente, specificando per ciascuna di esse quale procedimento bisogna attivare - va anche a modificare l'articolo 20 del Testo unico Edilizia (Dpr 380 del 2001). Dunque ad essere coinvolto nella rivoluzione della SCIA 2 è anche il permesso di costruire.
Aggiornamento (leggi l'articolo):
Il DLgs è in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore dall'11 dicembre 2016
I contenuti del DLgs «SCIA 2» in pillole
Il provvedimento va a mappare le diverse attività private (dall'apertura di una qualsiasi attività commerciale alle diverse categorie di interventi edilizi) per ciascuna delle quali specifica quale procedimento bisogna attivare, andando a precisare se occorre una SCIA o una comunicazione preventiva oppure un'autorizzazione espressa.
105 le tipologie di intervento individuate nel solo campo edilizio, sintetizzate in una tabella che alla specifica azione fa corrispondere un preciso iter che il cittadino dovrà seguire, andando a identificare il titolo edilizio richiesto per ciascun intervento.
Abolizione della CIL e della Super-DIA (sostituita dalla SCIA con inizio posticipato dei lavori) e ampliamento degli interventi da sottoporre a CIL asseverata, sono alcune delle novità contenute nel provvedimento. Vengono indicati espressamente gli interventi per i quali è necessario richiedere una SCIA; mentre è la CIL asseverata (e non più la SCIA) ad inglobare tutti gli interventi che non ricadono nelle altre categorie.
Il decreto legislativo introduce la segnalazione certificata di agibilità, destinata a sostituire il certificato di agibilità. In pratica, attestare le condizioni di agibilità non sarà più compito della PA ma prerogativa del professionista. Per il rilascio della segnalazione la strada sarà, infatti, unica: sarà sempre compito del tecnico asseverare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e di efficienza energetica.
Per approfondire:
- Decreto SCIA 2, Ok dalla Camera, che chiede sanzioni severe per lavori senza CILA e per mancata agibilità
- Dalla CIL all'edilizia libera, ecco gli interventi che non richiederanno comunicazioni
- Via la CIL, più spazio alla CILA e debutto per la Super-SCIA: le novità edilizie attese dopo l'estate
- SCIA 2: dal certificato alla segnalazione certificata di agibilità. Più responsabilità al professionista
Cosa cambia in tema di requisiti igienico-sanitari
Attualmente la normativa prevede che il progettista, all'atto della presentazione di domanda per il rilascio del permesso di costruire, asseveri, tra le altre cose, la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie. Una asseverazione che, però, deve essere resa solo se - dice il Dpr - la verifica di tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. Tale condizione particolare viene soppressa e l'asseverazione alle norme igienico sanitarie diventa un obbligo al quale bisogna sempre adempiere.
Tale novità è connessa all'emanazione di un Dm da parte del ministero della Salute, che servirà a definire i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. Come, però, fa notare il dossier dal Servizio studi di Camera e Senato, non viene indicato alcun termine per l'emanazione del Dm e non viene definita una disciplina transitoria da seguire fino all'entrata in vigore del provvedimento attuativo.
Modifiche anche al collaudo statico
Ad essere modificato è anche l'articolo 67 del Testo unico che regola il collaudo statico. In particolare viene previsto che per interventi minori, quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione firmata dal direttore dei lavori.
Inoltre, viene stabilito che il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni. Il riferimento è al certificato di rispondenza previsto dall'articolo 62 del Dpr 380/2001, ossia al certificato rilasciato dall'ufficio tecnico della regione, che attesta la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per le costruzioni in zone sismiche previste dal Tue.
Segnalazione certificata di agibilità e barriere architettoniche
La segnalazione certificata di agibilità dovrà essere corredata, tra l'altro, dal certificato di collaudo o, per gli interventi minori, dalla dichiarazione di regolare esecuzione, e inoltre dalla dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa su accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
Alla luce delle novità in materia di agibilità, viene eliminata la possibilità da parte del Comune di richiedere al possessore dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata e firmata da un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell'opera alle disposizioni sul superamento delle barriere architettoniche.
Mariagrazia Barletta
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