L'agibilità può essere negata non solo in caso di mancanza di condizioni igieniche, ma anche se l'opera contrasta con gli strumenti urbanistici o se c'è difformità rispetto al titolo edilizio. E, se i presupposti necessari alla formazione di un parere favorevole non ci sono, non c'è silenzio assenso che tenga. Inoltre, il rilascio del certificato di agibilità (per il passato) o la presentazione della segnalazione certificata di agibilità (per il presente) non impediscono all'amministrazione di dichiarare l'inabitabilità in qualsiasi momento, in caso di attestata insussistenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti tecnici necessari per dichiarare agibile un edificio.
È quanto, in sintesi, afferma il Tar Campania (sezione staccata di Salerno) in una recente sentenza (n.2138 del 2019).
Per approfondimenti sulla segnalazione certificata di agibilità (che ha sostituito il certificato di agibilità) si rimanda agli articoli:
• La Segnalazione certificata di agibilità, dal 30 giugno, soppianta il certificato
• SCIA 2: dal certificato alla segnalazione certificata di agibilità.
• Al permesso di costruire si associano nuove norme in materia igienico-sanitaria
• Guida alla segnalazione certificata di agibilità. La prima modulistica nei Comuni
Niente agibilità «in assenza di idoneo progetto»
Ad essere impugnato è il provvedimento con cui il Comune di Positano aveva respinto la richiesta di agibilità per un hotel, limitandola alle «sole consistenze originariamente assentite e/o legittimate da specifici titoli edilizi ed urbanistici».
Sulla questione dell'accoglimento della richiesta di agibilità, ricorda la sentenza, si è espressamente pronunciata la giurisprudenza amministrativa, ritenendo che «l'agibilità possa essere negata non solo in caso di mancanza di condizioni igieniche ma anche in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici o con il titolo edilizio». «A tale conclusione perviene gran parte della giurisprudenza», rilevano ancora i giudici amministrativi. «Senza contare che questa interpretazione ha anche un supporto normativo nell'art. 25, comma 1, del Testo Unico dell'Edilizia e ciò significa che in caso di difformità dell'opera dal progetto edilizio, ma anche evidentemente in caso di assenza di idoneo progetto, l'agibilità dovrà essere negata».
«Del resto - si legge ancora nelle pronuncia -, appare assurdo che il Comune rilasci l'agibilità a fronte di un'opera magari palesemente abusiva e destinata quindi con certezza alla demolizione, apparendo tale comportamento dell'Amministrazione contraddittorio rispetto al perseguimento del pubblico interesse».
Se l'immobile è illegittimo, a nulla vale la previsione del silenzio assenso
«La mancanza - in fatto, non contestata - del presupposto della legittimità dell'intero immobile sotto il profilo urbanistico ed edilizio esclude altresì la possibilità di ritenere formato il silenzio assenso sull'istanza: le ipotesi di silenzio assenso, vale a dire di provvedimento implicito favorevole su un'istanza di parte, non si sottraggono alla precondizione della sussistenza di tutti i presupposti perché possa essere emanato un provvedimento favorevole espresso».
La declaratoria di inabitabilità può arrivare in qualsiasi momento
«Il rilascio del certificato di agibilità [oggi, la presentazione della segnalazione certificata di agibilità] non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265», affermano i giudici richiamando l'articolo 26 del testo unico dell'Edilizia
«La declaratoria di inabitabilità (o meglio inagibilità, visto che il DPR 380/2001 non distingue più espressamente l'inagibilità dalla inabitabilità) - continua la sentenza -, può essere effettuata in ogni tempo e non costituisce manifestazione di autotutela amministrativa, ma soltanto attestazione della insussistenza - originaria o sopravvenuta non importa - dei requisiti tecnici necessari per dichiarare agibile un edificio».
di Mariagrazia Barletta
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