Si avvicina il 30 giugno, una data importante, per due motivi: entro tale scadenza le Regioni e gli enti locali devono adeguarsi alle disposizioni del decreto cosiddetto Scia 2 (DLgs 222 del 2016) e, entro la stessa data, le amministrazioni comunali devono pubblicare i modelli unificati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali. Si tratta dei modelli standardizzati nati dall'accordo tra Governo, Regioni e enti locali siglato lo scorso 4 maggio in Conferenza unificata e che le Regioni devono adattare alla specificità delle proprie leggi entro il 20 giugno.
La doppia scadenza del 30 giugno va a incrociare la Segnalazione certificata di agibilità introdotta dal decreto Scia 2. Dunque dal 30 giugno il certificato di agibilità dovrà essere - ovunque - sostituito dalla Segnalazione certificata di agibilità, per la quale, nel frattempo è stato predisposto il modello unificato, pubblicato, insieme agli altri moduli scaturiti dall'accordo del 4 maggio, in Gazzetta ufficiale. Anch'esso potrà essere soggetto a modifiche che lo renderanno rispondente alle leggi regionali. Anche in questo caso per le modifiche c'è tempo fino al 20 giugno.
Con la Segnalazione certificata di agibilità il direttore dei lavori (o il professionista abilitato nel caso in cui il direttore dei lavori non sia stato nominato) assevera l'agibilità (anche parziale) dell'immobile ed anche la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato.
La modulistica per l'edilizia pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5 giugno
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La Segnalazione certificata di agibilità: cosa cambia
Il certificato di agibilità viene sostituito dalla Segnalazione certificata di agibilità. In pratica, è sempre il professionista ad asseverare le condizioni di agibilità, non c'è altra strada. Significa che viene meno l'iter secondo il quale il titolare del permesso di costruire, o chi aveva presentato la SCIA, poteva far richiesta di certificato di agibilità, rilasciato, poi, dal Comune (dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio).
È il direttore dei lavori, o in sua assenza un professionista abilitato, ad asseverare l'agibilità e la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, di salubrità e di risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati. Nell'asseverazione il professionista incaricato per l'agibilità assicura anche che l'opera realizzata sia conforme al progetto presentato.
Attestata la conformità dell'intervento alla legge, gli edifici - o loro porzioni - possono essere utilizzati sin dalla data di presentazione della Segnalazione certificata.
Invariate le tipologie di intervento
Restano invariate le tipologie di intervento che richiedono l'attivazione dell'iter (nuove costruzioni; ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e sui consumi energetici legati all'edificio o agli impianti presenti).
Niente cambiamenti anche per la tempistica: la segnalazione certificata di agibilità va presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento. Intatte anche le sanzioni amministrative previste, che oscillano tra i 77 a 464 euro per chi, pur obbligato, non presenta la segnalazione.
Collaudo statico e certificato di rispondenza
La segnalazione certificata di agibilità deve essere accompagnata dal certificato di collaudo statico, che, però, per interventi minori, quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione firmata dal direttore dei lavori. Ricordiamo che - per effetto del DLgs Scia 2 - il Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni (art. 62 del Dpr 380/2001).
L'aggiornamento catastale
Quanto alla documentazione da allegare alla Segnalazione certificata di agibilità, oltre alla possibilità di sostituire in alcuni casi il certificato di collaudo statico con la dichiarazione di regolare esecuzione, c'è una seconda novità che riguarda l'accatastamento. Non bisogna più allegare la richiesta di accatastamento dell'edificio ma servono gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.
Superamento delle barriere architettoniche
La Segnalazione certificata di agibilità deve essere corredata, tra l'altro, dalla dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa sull'accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
Su tale tema, con il Dlgs Scia 2 viene eliminata la possibilità da parte del Comune di richiedere una dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata e firmata da un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell'opera alle disposizioni sul superamento delle barriere architettoniche.
Segnalazione certificata di agibilità parziale
Resta salva l'agibilità parziale introdotta dal decreto del "fare" del 2013 (Dl 69 del 2013).
La segnalazione certificata di agibilità può riguardare, dunque:
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
Mariagrazia Barletta
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