La sanzione - che sia la censura o la sospensione - non cancella il debito che, nel caso della formazione, si misura in crediti formativi. Il Consiglio nazionale degli Architetti adotta la linea dura per i professionisti non in regola con la formazione continua. Il nuovo regolamento per la formazione degli architetti - pubblicato nel Bollettino del Ministero della Giustizia del 15 luglio e in vigore dal 1° luglio - obbliga i professionisti che non abbiano raggiunto la soglia dei 60 crediti formativi da accumulare nel triennio, a recuperarli in quello successivo, nonostante l'erogazione della dovuta sanzione disciplinare.
Il nuovo regolamento recepisce anche la riduzione da 90 a 60 dei crediti formativi da maturare nel triennio 2017-19 e in quelli successivi. Riduzione che era stata già resa operativa da una delibera del Consiglio nazionale lo scorso gennaio.
Regolamento aggiornamento continuo degli architetti, in vigore dal 1° luglio 2017
Le sanzioni disciplinari: censura o sospensione
Ricordiamo che, a seconda dell'entità del debito, sono previste la censura e la sospensione per gli architetti che non siano riusciti ad acquisire tutti i 60 crediti formativi previsti per il primo triennio sperimentale 2014-2016. Considerando il periodo di ravvedimento, gli architetti avevano tempo fino al 30 giugno per mettersi in regola. I nominativi dei professionisti non in regola arriveranno ora ai Consigli di disciplina, ai quali spetta il compito di avviare le procedure disciplinari. A causa del rinnovo dei Consigli di molti ordini territoriali, avvenuta negli scorsi mesi, i Consigli di disciplina devono essere riformati, per cui l'attivazione delle procedure disciplinari subirà sicuramente dei ritardi.
Se a mancare sono fino a 12 crediti formativi (il 20 per cento dei crediti totali da accumulare nel triennio), la sanzione prevista è la censura, che non è altro che una dichiarazione formale delle mancanze commesse. Un numero superiore di crediti non acquisiti comporta, invece, la sanzione della sospensione, che durerà un numero di giorni pari al numero di crediti mancanti. Significa che in quell'arco di tempo non sarà possibile esercitare la professione di architetto. La sospensione, lo ricordiamo, non equivale alla cancellazione all'Albo, al quale si resta iscritti. Ad esempio, infatti, l'iscritto sospeso è tenuto comunque al pagamento della quota annuale prevista dall'Ordine.
Ricordiamo anche che il professionista al quale viene applicata la sanzione della sospensione «viene cancellato da Inarcassa dal giorno della sospensione, per tutto il periodo determinato dall'organo consiliare dell'Ordine» (si veda la nota che la Cassa degli ingegneri e architetti liberi professionisti ha gentilmente scritto per professioneArchitetto, in risposta ai nostri dubbi).
Mariagrazia Barletta
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