Le Regioni hanno tempo fino al 30 settembre per modificare i moduli unici approvati in conferenza unificata lo scorso 6 luglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 18 agosto. Poi la palla passa ai Comuni che entro il 20 ottobre devono adottarli e pubblicarli sui loro siti istituzionali. Si tratta dei moduli che serviranno per presentare il permesso di costruire e alcune istanze per attività commerciali.
I modelli approvati il 6 luglio vanno ad aggiungersi a quelli nati dall'accordo tra Governo, Regioni e enti locali siglato lo scorso 4 maggio sempre in Conferenza unificata, ossia i modelli per la presentazione di: Scia, Cila, Scia per l'agibilità, comunicazione di fine lavori, Cil per opere temporanee e i moduli per la presentazione di istanze relative a diverse tipologie di attività commerciali, tutti da utilizzare dal 1° luglio e ormai recepiti da tutte le Regioni.
Il lavoro per l'adeguamento della modulistica resosi necessario con la Riforma Madia - e più in particolare con la pubblicazione dei decreti "Scia unica" (DLgs 126 del 2016) e "Scia 2" (DLgs 222 del 2016) - non si esaurisce con i moduli approvati in due riprese, il 4 maggio e il 6 luglio: seguiranno i moduli delle amministrazioni statali, ma questi devono essere adottati con decreti dei ministeri competenti, di concerto con il ministro delegato per la semplificazione, sentita la Conferenza unificata.
Per approfondire:
• Moduli unificati per Scia, Cila e agibilità operativi entro il 30 giugno. I modelli pubblicati
• La Segnalazione certificata di agibilità soppianta il certificato. Pronto il modulo unico
Modulo standardizzato per il permesso di costruire, approvato in Conferenza unificata
Attività commerciali
Gli ultimi moduli, approvati il 6 luglio, per la presentazione di istanze di apertura, trasformazione o trasferimento di attività commerciali e assimilate riguardano in particolare: i panifici, le tintolavanderie, le autorimesse, gli autoriparatori, le attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore o situate all'interno di aree di servizio e stazioni, e attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico.
Con ulteriore accordo sono state approvate alcune integrazioni al modulo "Notifica ai fini della registrazione", al fine di estenderne l'uso a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), anche per attività diverse da quelle commerciali.
Tutti i moduli (file word) sul sito www.italiasemplice.gov.it
Pubblicazione e diffusione: non sono consentite inefficienze
Sia per i modelli approvati il 4 maggio, diventati operativi dal 1° luglio, che per quelli che hanno ricevuto il via libera in Conferenza unificata lo scorso 6 luglio, valgono regole molto stringenti riguardo alla loro pubblicazione e diffusione e alla richiesta da parte dei Comuni di documentazione aggiuntiva rispetto a quella indicata nei moduli stessi.
Alla Pa è vietato chiedere documentazione aggiuntiva, non prevista nei modelli unici
Le amministrazioni non possono chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica. Una volta adottata la nuova modulistica e pubblicata sui siti delle amministrazioni locali, le disposizioni previste dal decreto Scia unica diventano totalmente efficaci. Da quel momento è vietata la richiesta di informazioni e di documenti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata. Il decreto Scia unica, inoltre, ribadisce il divieto di richiedere documenti o informazioni in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, Dlgs. n. 126 del 2016).
«Le richieste di integrazione documentale - viene specificato in una nota sul sito ItaliaSemplice - sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali».
Soprattutto arrivano le sanzioni per i responsabili della Pa: la richiesta d'integrazioni documentali non dovute costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma, D.lgs. n. 126 del 2016).
Obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali
L'obbligo di pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale da parte del Comune può essere assolto anche rinviando ad una piattaforma telematica di riferimento (il portale www.impresaingiorno o i portali regionali e locali) o alla modulistica adottata dalla Regione (successivamente all'accordo) e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.
Se un ente locale non dovesse provvedere a pubblicare i modelli unici sul proprio sito istituzionale, anche rinviando ai siti regionali o alle piattaforme di riferimento, le Regioni - anche su segnalazione del singolo cittadino - assegnano all'ente un termine per provvedere all'adempimento. Scaduto il termine, la Regione provvede in via sostitutiva. E se anche la Regione dovesse non attivarsi, allora si muoverà il ministero competente e il presidente del Consiglio dei ministri.
Per i Comuni gli obblighi di pubblicazione, inoltre, non si esauriscono con la divulgazione dei moduli standard. Come scrive anche l'Anci in una nota contenente gli indirizzi che le amministrazioni comunali devono seguire: «Per i dati che devono essere specificati a livello locale, quali ad esempio la misura e le modalità di pagamento degli oneri, dei diritti, etc. oppure, per le attività per le quali ancora non è stata adottata la modulistica unificata a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l'elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione».
Mariagrazia Barletta
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