Stabilire se un intervento sia soggetto ad autorizzazione semplificata o se la legge lo consideri esente da qualsiasi via libera paesaggistico, non è sempre agevole e talvolta può comportare valutazioni tecnico-discrezionali che possono dare adito a dubbi. Le valutazioni spettano al privato che deve avviare i lavori, il quale interpella generalmente un professionista competente. Ma, se dovessero sorgere perplessità riguardo alla riconducibilità delle opere ad uno dei 31 casi di interventi "liberi", allora «in via prudenziale» è possibile richiedere comunque il nulla osta "semplificato" in modo da far pronunciare direttamente l'amministrazione competente che può rilasciare un'apposita attestazione.
È quanto chiarito dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Mibact con una circolare (la numero 42 del 2017) attraverso la quale prende in esame alcuni aspetti del Dpr 31 del 2017, il regolamento che ha revisionato l'elenco degli interventi soggetti ad iter paesaggistico semplificato e ha ampliato il numero di quelli considerati liberi da nulla osta.
Le valutazioni per la classificazione degli interventi
Una prima valutazione, da effettuare per capire se è necessario avviare o meno l'iter semplificato, riguarda il riconoscimento della tipologia di vincolo. Ci sono interventi che seppure inseriti tra quelli "liberi", e dunque compresi in una delle 31 voci dell'allegato A al Dpr 31/2017, se applicati a "bellezze individue" o a immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, richiedono l'autorizzazione semplificata. Ne sono un esempio la modifica e l'apertura di aperture esterne o di finestre sui tetti; l'installazione di impianti tecnologici esterni come i condizionatori, le caldaie, le parabole; l'installazione di micro generatori eolici; la manutenzione e sostituzione di cancelli e la messa a dimora di alberi e arbusti.
Una seconda valutazione è legata alla presenza di prescrizioni d'uso. Il Dpr 31 del 2017 individua, infatti, anche interventi che possono essere considerati "liberi" anche se praticati su bellezze individue o su immobili di interesse inseriti in un'area vincolata come bellezza d'insieme, se il provvedimento di vincolo o il piano paesaggistico (conforme al Codice del paesaggio e condiviso con il Ministero dei Beni culturali) contengono specifiche prescrizioni d'uso volte ad assicurare la tutela del bene.
In altri casi, ancora, la valutazione non è oggettiva, ma discrezionale. Nell'elenco dei 31 interventi "liberi" ce ne sono molti che sono considerati tali solo se «eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti» o se non comportino «modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio». Se queste condizioni, che presuppongono il rispetto del bene oggetto di intervento, non sono verificate, allora è necessaria l'autorizzazione paesaggistica semplificata.
Per approfondire
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• Autorizzazione paesaggistica semplificata: il Dpr in Gazzetta ufficiale (in vigore dal 6 aprile)
In caso di dubbi si può attivare l'accertamento da parte dell'amministrazione
Se la valutazione delle condizioni che escludono l'attivazione dell'iter di autorizzazione paesaggistica semplificata dovesse essere particolarmente complessa o dovesse dare spazio a dubbi, resta comunque aperta la possibilità, da parte del privato, di presentare - «in via prudenziale» - una domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata, «confidando nell'accertamento, da parte dell'amministrazione, della sussistenza delle condizioni per la non necessità dell'autorizzazione e per la collocazione dell'intervento in una delle voci dell'allegato A».
Secondo il Dpr 31 del 2017, infatti, una volta presentata l'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, l'amministrazione procedente, come passo preliminare, deve qualificare la tipologia di intervento e collocarla in una delle tre categorie previste dalla legge (interventi liberi, semplificati o ordinari). L'esito della verifica deve essere comunicato al privato richiedente. Tale verifica preliminare spetta, viene chiarito nella circolare, «alle amministrazioni co-decidenti», ossia regione o ente territoriale delegato e soprintendenza.
Nella circolare si afferma che gli uffici preposti (sia enti territoriali che soprintendenze competenti) possono rilasciare un'attestazione - «ancorché implicante valutazioni tecnico-discrezionali e non una mera verifica documentale» - riguardo alla riconducibilità dell'intervento ad una delle voci dell'allegato A. L'attestazione, però, viene sottolineato dalla circolare, non può esprimersi sul rispetto, nel progetto, delle caratteristiche morfo-tipologiche, architettoniche, etc..
Compatibilmente con le risorse disponibili, «è auspicabile - si legge ancora nella circolare - che possano essere fornite indicazioni informali utili al soggetto che richieda chiarimenti in via preventiva, fermo restando che una siffatta interlocuzione collaborativa non dà luogo in alcun modo a obblighi formali di procedere e provvedere».
Mariagrazia Barletta
Mibact, circolare 42 della Dg Archeologia, belle arti e paesaggio
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