Nonostante i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza, resta nella legge il principio dell'equo compenso allargato a tutti i professionisti. Dal 2018 si apre una nuova possibilità per i Comuni, che potranno utilizzare i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, dai contributi di costruzione e dalle sanzioni in materia edilizia per finanziare la progettazione di opere pubbliche.
Sono alcune delle misure inserite nella legge di conversione del decreto fiscale, pubblicata in Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi 6 dicembre. Rafforzato anche il Fondo, istituito dalla "manovrina", con il quale il ministero dell'Interno assegna risorse a copertura delle spese per la progettazione di interventi antisismici di immobili appartenenti a Comuni ricadenti in zona sismica 1.
Stanziate, inoltre, nuove risorse per il funzionamento della Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dalle Infrastrutture.
Equo compenso per i professionisti
Nonostante i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza resta nella legge il principio dell'equo compenso allargato a tutti i professionisti. Secondo l'Antitrust, la norma, collegando l'equità del compenso ai parametri definiti con decreto ministeriale, di fatto reintrodurrebbe i minimi tariffari «con l'effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con tali tipologie di clienti». Era questa - in estrema sintesi - la motivazione addotta dall'Antitrust a sostegno di una sonora bocciatura dell'equo compenso introdotto in sede di conversione del decreto fiscale. Le argomentazioni scritte dall'Authority possono essere lette in una lunga nota indirizzata ai presidenti di Camera e Senato e al premier Gentiloni (per approfondimenti si rimanda all'articolo L'equo compenso per i professionisti non vale se il cliente è una piccola o media impresa).
Comunque, la bocciatura non ha influito sul testo della misura che considera equo il compenso «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto», tenuto conto delle caratteristiche della prestazione e dei parametri definiti con regolamento del ministero della Giustizia. Per ora si tratta di un principio che dovrà trovare la strada dell'applicazione. Dunque, un primo passo, che, però, già contempla un perimetro circoscritto di applicazione. Perimetro che esclude i rapporti del professionista con microimprese e piccole e medie imprese e include, invece, i grandi committenti e la pubblica amministrazione.
Proventi degli oneri di urbanizzazione anche per la progettazione di opere pubbliche
Dal 2018 i Comuni possono utilizzare i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, dai contributi di costruzione e dalle sanzioni in materia edilizia per finanziare la progettazione di opere pubbliche. Con l'entrata in vigore della nuova legge l'elenco delle possibili destinazioni dei proventi derivanti da titoli abilitativi e sanzioni si arricchisce, dunque, di una nuova voce.
Attualmente i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, dai contributi di costruzione e dalle sanzioni previste dal Testo unico Edilizia, possono essere utilizzati dai Comuni esclusivamente per un preciso elenco di operazioni, quali: manutenzione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento di periferie e centri storici, interventi di riuso e di rigenerazione e demolizioni di immobili abusivi, creazione di nuove aree verdi pubbliche e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio. Nella categoria "riqualificazione ambientale e del paesaggio" rientrano anche le opere di prevenzione idrogeologica e sismica e gli interventi finalizzati alla tutela e alla riqualificazione del patrimonio rurale pubblico.
Tale elenco era stato introdotto dalla Manovra 2017, la quale aveva anche stabilito che dal 1° gennaio 2018 i Comuni non potessero più utilizzare i proventi dei titoli abilitativi e delle sanzioni in materia edilizia per "fare cassa". La legge di Bilancio 2017 - lo ricordiamo - aveva infatti abrogato la disposizione, introdotta dalla finanziaria 2008, che consentiva ai Comuni di utilizzare fino al 50 per cento di quei proventi per il finanziamento di spese correnti.
Per approfondire le misure in materia fiscale in vigore si rimanda all'articolo:
• Split payment esteso, bonus per investimenti in pubblicità, rafforzato il Fondo di Garanzia: il decreto fiscale è legge
Fondo per la progettazione nei comuni a rischio sismico
Viene ampliato il Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico istituito con la "manovrina" (Dl 50 del 2017). Grazie a tale Fondo, come stabilito dal Dl 50 del 2017, vengono assegnati ai Comuni, compresi nelle zone a rischio sismico 1, contributi a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva per opere pubbliche, fino a un limite di spesa pari a 5 milioni per il 2017 e a 15 milioni di euro per il 2018 e 20 milioni per il 2019.
La nuova legge rafforza il Fondo, incrementando i limiti di spesa che vengono elevati fino alla soglie di 25 milioni di euro per il 2018 e di 30 milioni per il 2019. Viene ampliato anche l'ambito di destinazione di tali risorse che si prevede possano essere utilizzate anche dai Comuni ricadenti in aree a rischio sismico 2. Al Senato, inoltre, si è deciso di considerare anche le opere per la prevenzione del rischio idrogeologico. Si prevede, dunque, di assegnare i contributi non solo per il miglioramento e l'adeguamento antisismico di immobili pubblici, ma anche per interventi volti a rendere meno vulnerabile il territorio dal punto di vista idrogeologico.
Gli importi stabiliti dai Comuni per le spese di progettazione, viene specificato nella legge, non possono superare le somme derivanti dall'applicazione del decreto parametri (decreto del ministero della Giustizia del 17 giugno 2016).
Ciascun Comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità. Inoltre, dal 2018 cambiano i criteri di priorità in base ai quali il ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia, stabilisce l'assegnazione delle risorse richieste dai Comuni. Dal prossimo anno viaggeranno su una corsia preferenziale gli interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. Questi avranno priorità assoluta nell'assegnazione delle risorse, seguiti dagli interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici, basati su verifiche di vulnerabilità sismica già effettuate. Mentre al terzo ordine delle priorità ci sono le opere indirizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico.
Nuove risorse per la Banca dati nazionale degli operatori economici
Vengono stanziati 100mila euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2018 per assicurare la gestione, il funzionamento е l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, gestita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Il Codice dei contratti pubblici (articolo 81 comma 1) prevede - lo ricordiamo - che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle gare sia acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Mit, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.
Mariagrazia Barletta
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148
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