Al rush finale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che individua le tipologie di opere per le quali sarà obbligatorio il ricorso alla procedura del dibattito pubblico. Si tratta del decreto previsto dal Codice dei contratti (art. 22) che introduce nel nostro ordinamento il cosiddetto débat public, uno strumento mutuato dalla Francia che lo applica sin dal 1995 (legge Barnier) per coinvolgere i cittadini nella definizione di progetti di una certa rilevanza, prima ancora che questi prendano una forma definitiva.
Per opere di una certa rilevanza, infatti, in Francia viene attivato un dibattito con le comunità interessate e gli stakeholder, mettendo in discussione non solo le caratteristiche dell'opera, ma anche l'opportunità di realizzare gli interventi oggetto del confronto. Si tratta di un modo per fare aderire quanto più possibile il progetto al contesto sociale e ambientale in cui si inserisce, di uno strumento che serve soprattutto per facilitare la comprensione e l'accettazione delle opere da parte delle comunità ed evitare contestazioni (e rallentamenti) nelle fasi di realizzazione.
Per quanto riguarda il Dpcm, questo ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza unificata lo scorso 14 dicembre 2017 e attualmente è all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro il 29 gennaio. Una volta approdato in Gazzetta ufficiale, il Dpcm sarà in vigore decorsi 60 giorni.
L'elenco delle opere per le quali scatta l'obbligo di dibattito pubblico
La parte più importante del decreto è l'allegato 1 che elenca le opere che dovranno obbligatoriamente passare per il dibattito pubblico. In particolare l'allegato 1 elenca tali opere classificandole per tipologia e per soglie, espresse in termini finanziari (che vanno dai 500 milioni di euro per autostrade, strade e ferrovie ai 300 milioni di euro per gli interporti e gli impianti e insediamenti industriali, fino ai 200 milioni di euro per gli aeroporti e i porti) e dimensionali (ad es. per strade e ferrovie si fa riferimento a opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km o a 30 km).
Entro precisi limiti dimensionali e finanziari (si veda la tabella allo schema di Dpcm) sono soggetti a débat public: autostrade e strade extraurbane; tronchi ferroviari; aeroporti; porti marittimi commerciali, vie navigabili e porti per la navigazione interna; terminali marittimi (moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare); interventi per la difesa del mare; interporti; elettrodotti aerei; impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole; opere per il trasferimento d'acqua tra regioni diverse.
Sono soggetti al dibattito pubblico anche infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico e impianti e insediamenti industriali, che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro.
Inoltre, le soglie dimensionali stabilite dall'Allegato 1 devono essere dimezzate nel caso in cui gli interventi riguardino beni iscritti nella lista dell'Unesco (elenco siti italiani) o zone definite "tampone" dalle linee guida operative emanate sempre dall'Unesco, oppure parchi nazionali e regionali.
Il dibattito pubblico dura 4 mesi e per comprovata necessità può essere prorogato di ulteriori due mesi.
Le zone "tampone" - Dossier relativo al Dpcm elaborato da Camera e Senato
In base alle sopra indicate Linee guida, per assicurare adeguata protezione ai beni che costituiscono Patrimonio Mondiale, possono essere previste le cosiddette "zone tampone", vale a dire aree circostanti il bene di interesse che presenta particolari restrizioni sul possibile utilizzo. Si tratta delle immediate vicinanze confinanti con il bene stesso, oppure di importanti prospicienze, che vengono determinate caso per caso, al momento della sua candidatura, con riferimento al loro dettaglio, alle specifiche caratteristiche ed agli usi autorizzati. Tali zone non entrano a far parte del bene di interesse, ma la loro eventuale assenza dovrebbe essere comunque giustificata all'interno del dossier sulla candidatura del bene. Modifiche o creazione di zone tampone, successive all'iscrizione di un bene nella Lista del patrimonio mondiale, devono essere comunque sottoposte all'approvazione da parte dell'apposito Comitato di valutazione.
Il dibattito pubblico attivato su richiesta specifica
Per quanto riguarda le tipologie di infrastrutture soggette a dibattito pubblico inserite nell'elenco allegato al Dpcm, è possibile che la procedura del dibattito sia attivata su richiesta. Questo accade per soglie dimensionali ridotte di un terzo rispetto a quelle fissate nell'allegato al decreto. Se si raggiungono i due terzi di quelle soglie, l'obbligo di dibattito non è automatico, ma scatta per l'ente aggiudicatore o per l'amministrazione aggiudicatrice se c'è una richiesta da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei ministeri direttamente interessati.
La richiesta può essere avanzata anche dai Consigli regionali o di una provincia o di una città metropolitana interessati; da uno o più consigli comunali o di unioni di comuni se rappresentativi di almeno 100mila abitanti. E, anche da 50mila cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento. Per le isole con non più di 100mila abitanti e per i comuni di montagna per attivare il dibattito serve, invece, raggiungere la soglia di un terzo degli elettori.
In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può di indire il dibattito pubblico «quando rileva l'opportunità di assicurare una maggiore partecipazione, in relazione alla specificità degli interventi in termini di rilevanza sociale, impatto sull'ambiente, sul patrimonio culturale e il paesaggio, sulle città e sull'assetto del territorio».
Per il dibattito pubblico il progetto di fattibilità può essere elaborato in due fasi
Come previsto dal Codice per i concorsi di idee e di progettazione (si veda l'articolo Concorsi di progettazione e di idee: con il Correttivo al Codice degli appalti arriva il progetto di fattibilità in due fasi), anche per le opere soggette al dibattito pubblico, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In particolare, nella prima fase il progettista individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale che deve definire i contenuti della progettazione (in corso di definizione). Nella seconda fase si arriva alla definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (tale livello di definizione progettuale con il nuovo Codice ha sostituito il preliminare).
Il dibattito pubblico si svolge sulla base del progetto di fattibilità
Il dibattito pubblico si svolge nelle fasi iniziali della progettazione in riferimento al progetto di fattibilità tecnica ed economica o al documento di fattibilità delle alternative progettuali. Nel caso in cui il dibattito venga attivato su richiesta specifica di amministrazioni o cittadini interessati, o avvenga per volontà specifica dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, il dibattito pubblico non può svolgersi oltre l'avvio della progettazione definitiva.
Per l'attuazione del Dpcm serve un altro decreto
Per rendere operativo il dibattito pubblico è necessario istituire, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico e per farlo serve un decreto del Mit, che deve essere adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Dpcm. Tra i diversi compiti della Commissione, il più importante riguarda il monitoraggio del corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico, del rispetto della partecipazione del pubblico, nonché della necessaria informazione durante la procedura.
di Mariagrazia Barletta
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