Le 58 voci del glossario dell'edilizia libera corrispondono sempre ad interventi realizzabili senza dover richiedere alcuna autorizzazione? In realtà no, perché il glossario va confrontato con altre leggi e regolamenti. Questo il Dm lo sottolinea: come è ovvio, gli interventi elencati nel glossario devono rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nelle normative di settore, come le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Dunque, il glossario entrato in vigore il 22 aprile, contenuto nel decreto delle Infrastrutture del 2 marzo 2018, va sempre letto insieme alle leggi, ai decreti che vanno a regolare l'intervento che si intende effettuare. E poi ci sono gli strumenti urbanistici. Solo per fare un esempio, i depositi di Gpl (Gas di petrolio liquefatto) di capacità non superiore ai 13 metri cubi, sono inclusi tra le voci del glossario, ma per installarli, bisogna attivarsi per richiedere le relative autorizzazioni ai competenti comandi provinciali dei Vigili del fuoco, necessarie per serbatoi di capacità uguale o superiore ai 0,3 metri cubi.
Se poi si entra in ambito paesaggistico, allora tutto si complica ed allora le voci del glossario vanno incrociate con gli allegati A e B del Dpr 13 febbraio 2017, numero 31. Si tratta del regolamento che ha riscritto la lista degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (contenuta nell'allegato B) e ha allargato l'elenco delle tipologie di interventi che non necessitano di alcun nullaosta del soprintendente. In definitiva, può accadere che un intervento, pur rientrando tra le voci del glossario ed essendo di conseguenza esonerato da comunicazione e permessi quali: Scia edilizia, permesso di costruire e Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata), sia comunque soggetto ad autorizzazione paesaggistica.
La tabella di raffronto tra le 58 voci del glossario e quelle degli allegati A e B del Dpr 31/2017
Si veda anche:
Il Glossario dell'edilizia libera non basta a scongiurare dubbi: per le tettoie c'è da valutare caso per caso
Paesaggio vs glossario, qualche esempio
Il rifacimento di intonaci, di rivestimenti esterni o di manti di copertura è tra le 58 voci del glossario. Se sussiste un vincolo paesaggistico, tali interventi sono sì liberi secondo il Dpr 31 del 2017 (li si ritrova nell'elenco compreso nell'allegato A), ma a condizione siano eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. In caso contrario serve l'autorizzazione paesaggistica semplificata.
Allo stesso modo, le rampe volte al superamento delle barriere architettoniche sono considerate "libere" dal glossario allegato al Dm 2 marzo 2018, ma se si tratta di rampe esterne che servono a superare un dislivello superiore a 60 centimetri, allora occorre attivare l'iter per ottenere l'autorizzazione paesaggistica semplificata. Se, però, nel provvedimento di vincolo, o nel piano paesaggistico, sono contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, allora per la stessa rampa non occorre l'autorizzazione paesaggistica, né semplificata né ordinaria.
Quanto all'inserimento di pannelli solari e fotovoltaici, questi sono inclusi in una delle 58 voci del glossario, quindi sono da questo considerati "liberi" purché, però, siano installati al di fuori dei centri storici.
Anche per il Dpr 31 l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici può non richiedere l'attivazione del soprintendente, ma devono essere soddisfatte un bel po' di condizioni, altrimenti occorre l'autorizzazione semplificata. In particolare per essere esentati dal nullaosta, se installati su coperture piane non devono essere visibili dagli spazi pubblici esterni. Devono inoltre essere integrati nelle coperture o, se sono posizionati in aderenza al tetto, devono seguirne sia l'inclinazione che l'orientamento. C'è, poi, un caso particolare: se queste condizioni vengono rispettate, occorre comunque l'autorizzazione paesaggistica semplificata, nel caso in cui i pannelli siano installati su edifici classificati come bellezze individue (art. 136, comma 1, lettera b del Codice del paesaggio) o inseriti in un vincolo "d'insieme" (art. 136, comma 1, lettera c del Codice).
Da considerare anche l'esistenza di specifiche prescrizioni d'uso
Oltre ai 31 interventi "liberi" elencati all'allegato A del Dpr 31 del 2017, ci sono altre 4 tipologie di intervento, normalmente soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata, che sono considerate "libere", e quindi escluse dalla richiesta di via libera da parte del soprintendente, al verificarsi di alcune condizioni.
In particolare, tali 4 tipologie di intervento (elencate ai punti B.6, B.13, B.26 e B.36 dell'allegato B) sono considerate "libere" se il provvedimento di vincolo o il piano del paesaggio contengono specifiche prescrizioni d'uso «intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico». Rientrano in queste 4 tipologie di intervento: gli ascensori esterni realizzati per superare le barriere architettoniche e che alterano la sagoma dell'edificio, le opere di urbanizzazione primaria, i dehors concepiti come ambienti chiusi e i cartelli pubblicitari non temporanei.
Anche in presenza delle prescrizioni d'uso, però, l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica semplificata non è automatico, perché occorre che la Regione e il Ministero dei Beni culturali diano pubblicità sui loro siti «della riscontrata condizione di esonero» dall'obbligo di autorizzazione semplificata. L'esonero decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui siti ufficiali.
Oltre a tali 4 tipologie, ce ne sono altre, relative ad alcune voci dell'allegato A (A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14), che, dalla lettura combinata dei due allegati A e B del Dpr, possono risultare sottoposte al procedimento autorizzatorio semplificato nel caso in cui riguardino bellezze di insieme e immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici. Ma, nel caso esistano le menzionate prescrizioni d'uso, vanno considerate libere da nulla osta. Ecco perché le voci dei due allegati, A e B, vanno sempre confrontate. Potrebbe essere utile a tal fine la tabella di raffronto allegata in pdf (si veda il link in basso).
Tavola di raffronto tra le voci degli allegati A e B del Dpr 31 del 2017
Attenzione alle bellezze di insieme
Il Dpr 31 del 2017 impone maggiore cautela quando ci si trova difronte a bellezze individue e immobili di pregio ricadenti in un vincolo "d'insieme". E di questo bisogna tenere conto quando si fa una verifica per capire se un intervento è considerato libero anche sul fronte del paesaggio.
In particolare, alcuni interventi considerati generalmente "liberi" - ossia compresi nella tabella "A" del nuovo Dpr, come, ad esempio, la creazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto - diventano soggetti ad autorizzazione semplificata se realizzati su bellezze individue (lettere a e b del comma 1 dell'art. 136 del Codice) o su immobili di interesse storico-architettonico o storico testimoniale, compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi in centri o nuclei storici.
Per approfondire:
• Autorizzazione paesaggistica, il caso di "bellezze individue" e centri storici: guida alla lettura del nuovo DPR
di Mariagrazia Barletta
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