Inquadrare una tettoia come «elemento di arredo delle aree pertinenziali» o come pergotenda non è immediato, ma va valutata la conformazione specifica dell'opera.
Dunque, l'operatività del glossario dell'edilizia libera non scongiura ogni dubbio riguardo agli obblighi connessi alla realizzazione di alcuni manufatti, per i quali, capire se occorra un'autorizzazione, una comunicazione oppure se si ricada nella categoria di "edilizia libera", resta un'impresa non del tutto semplice. È quanto si evince dalle ultime pronunce dei giudici amministrativi, tra cui la recente sentenza 4529/2018 del Tar Campania.
Tende, pergotende e pergole nel glossario dell'edilizia libera e dopo il Dlgs "Scia 2"
Va ricordato che il glossario dell'edilizia libera - ossia l'elenco puntuale, di 58 voci, in cui sono specificati gli interventi di edilizia realizzabili senza dover richiedere autorizzazioni o presentare comunicazioni - individua tra gli interventi "liberi": i pergolati di limitate dimensioni e non infissi al suolo (voce 46); tende, tende a pergola, pergotende e coperture leggere di arredo (voce numero 50). Per effetto del decreto cosiddetto "Scia 2" (Dlgs 222 del 2016), inoltre, il testo unico dell'edilizia elenca, tra gli interventi di "edilizi libera" anche «le aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici».
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Della tettoia va valutata la conformazione specifica
Data una tettoia, una delle chiavi per risolvere il rebus relativo all'eventuale esenzione da una qualsiasi richiesta di titolo abilitativo, sta nel valutare se l'opera possa rientrare nella definizione di elemento di arredo di un'area pertinenziale dell'edificio.
Secondo quanto si legge nella sentenza del Tar Campania: «La "tettoia" non è infatti né una nozione giuridica, né un elemento della fattispecie normativa che rimanda ad una specifica nozione tecnico-scientifica; pertanto la qualificazione della fattispecie concreta, quale "elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici" di cui all'art. 6 comma lettera e) quinquies [...] del T.U. 380/2001, dipende dalla conformazione specifica dell'opera».
Ma, i concetti di «elemento di arredo» e «area pertinenziale» non bastano ad individuare il giusto - eventuale - iter autorizzativo. Nel richiamare precedenti sentenze del Consiglio di Stato e dello stesso Tar Campania, i giudici amministrativi affermano che «tale struttura (la tettoia nda) costituisce intervento di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire nel momento in cui difetta dei requisiti richiesti per le pertinenze e gli interventi precari, ovvero quando modifica la sagoma dell'edificio».
«Di qui - prosegue la sentenza - la condivisibile prospettazione (da ultimo precisata anche da Cons. St., 7 maggio 2018, n. 2715 che sottolinea l'onere motivazionale incombente sull'amministrazione) che tale qualificazione richieda una analitica descrizione del manufatto e, ancora prima, una completa istruttoria».
La tettoia oggetto di ricorso, realizzata in assenza di permessi (era stata impugnata l'ordinanza di demolizione), è costituita da «una struttura portante in legno lamellare di 3 pilastri e 7 travi orizzontali, imperniate al torrino, coperta - non con tende retraibili o con strutture leggere analoghe - ma con doghe di legno che sono notoriamente né leggere né facilmente amovibili». Dunque, secondo i giudici, «tale conformazione esclude che si tratti di una struttura equiparabile ad una "pergotenda", specie in considerazione dell'elemento di copertura, e soprattutto vale a modificare la sagoma dell'edificio».
Se la tettoia incide sull'assetto edilizio preesistente ci vuole il permesso di costruire
Inoltre, per individuare il giusto titolo edilizio, c'è da considerare anche la modifica allo stato dei luoghi causata dal nuovo manufatto.
«La giurisprudenza, anche di questo Tribunale - affermano ancora i giudici - ha ripetutamente osservato che le tettoie, quando incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto), per cui la loro costruzione necessita del previo rilascio del permesso di costruire, e non è assentibile mediante semplice denuncia di inizio di attività, anche attesa la perdurante modifica dello stato dei luoghi».
di Mariagrazia Barletta
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