Pubblicato in Gazzetta ufficiale, è andato in vigore lo scorso 25 luglio il cosiddetto decreto terremoto, il provvedimento che proroga lo stato di emergenza nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia, introduce, sempre in materia di ricostruzione, numerose proroghe di termini, e dà il via a sanatorie per abusi edilizi commessi prima del terremoto.
Il presidente Sergio Mattarella ha promulgato la legge, ma ha anche scritto dei rilievi al premier Conte, affinché vengano rivisti alcuni punti. Ad essere contestato dal Capo dello Stato è l'articolo che fa rientrare nel perimetro dell'edilizia libera manufatti e installazioni realizzati o acquistati per far fronte ad immediate esigenze abitative.
Sanatorie e differimenti
Tante le novità contenute nella legge, tra quelle di maggior rilievo vi è la possibilità di sanare, in deroga al Tu Edilizia, interventi di manutenzione straordinaria realizzati prima del 24 agosto senza Scia o in difformità da questa. I privati possono, in particolare, presentare domanda di "Scia in sanatoria" senza l'obbligo, però, di dimostrare la doppia conformità (conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda di Scia in sanatoria).
Importante anche per quanto riguarda gli interventi di immediata esecuzione, lo slittamento dal 30 aprile al 31 dicembre 2018 del termine ultimo per l'invio della dovuta documentazione agli Uffici speciali per la ricostruzione. Dunque gli interessati devono presentare la documentazione richiesta agli Uffici speciali per la ricostruzione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvio dei lavori e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2018. Viene differito al 31 dicembre 2018 anche il termine per la presentazione delle schede AeDes.
Viene introdotta la possibilità di chiudere le pratiche di condono ancora in corso, con semplificazioni per quanto riguarda la certificazione di idoneità sismica. La semplificazione riguarda gli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del Centro Italia che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016, per i quali sia stata presentata in passato domanda di sanatoria edilizia, entro i termini e con le modalità previsti dai condoni edilizi disposti negli anni 1985, 1994 e 2003. In tali casi, la certificazione di idoneità sismica, se richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, può essere sostituita da un certificato di idoneità statica redatto dal tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico.
Per approfondire i contenuti della legge di rimanda all'articolo:
• Il decreto terremoto è legge: tutte le novità tra differimenti, sanatorie e nuove scadenze
IL TESTO DELLA LEGGE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Perimetro allargato per l'edilizia libera: i punti dolenti per il Capo dello Stato
All'articolo 07, il nuovo provvedimento fa rientrare nell'attività di edilizia libera una serie di installazioni e manufatti realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari (o loro parenti entro il terzo grado), usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e dichiarati inagibili. Si tratta di manufatti e installazioni, come camper, roulotte, case mobili, prefabbricati, purché amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti, realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile.
Ed è proprio su questo punto che il presidente Mattarella ha segnalato alcuni aspetti di criticità. «Non posso fare a meno di segnalare taluni aspetti di criticità dell'articolo 07 che, pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità. Detto articolo sostituisce integralmente l'art. 8-bis del Dl n. 189 del 2016, relativo a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», si legge nella nota pubblicata sul sito del Quirinale.
Le osservazioni:
Così come previste, le sanzioni potrebbero rendere vano l'utilizzo temporaneo di manufatti e installazioni
Per i manufatti e le installazioni realizzati o acquistati in sostituzione dell'abitazione dichiarata inagibile, la legge stabilisce l'inapplicabilità temporanea delle sanzioni penali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 181). Il riferimento è alle sanzioni che si applicano a chi esegue opere su beni paesaggistici senza autorizzazione o in difformità da questa. Tali sanzioni, in particolare - secondo quanto stabilito dalla legge terremoto - per un certo lasso di tempo non si applicano alle casette e alle installazioni temporanee realizzate in sostituzione dell'abitazione principale. Tale lasso di tempo include il periodo di emergenza e può protrarsi fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio destinato ad abitazione principale, ricostruito in quanto distrutto o danneggiato dal sisma. Edificio che la sistemazione temporanea era andata a sostituire.
Il provvedimento, viene osservato dal Quirinale, non prevede la sospensione di altre sanzioni (in materia di edilizia, urbanistica e tutela di aree protette) che spesso ricorrono nelle ipotesi di realizzazione di opere realizzate in assenza delle prescritte autorizzazioni in zone soggette a vincoli. In pratica, restano altre responsabilità penali che la norma non sospende e che dunque potrebbero rendere vana la ratio della norma, che ha l'obiettivo di rendere utilizzabili temporaneamente i manufatti che i privati si sono procurati per far fronte all'emergenza abitativa.
Il rischio dell'utilizzo perpetuo dell'immobile abusivo
La limitazione delle sanzioni fino al «novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato», nasconde un'altra insidia. L'emanazione dell'ordinanza di agibilità potrebbe infatti non verificarsi «come ad esempio nel caso di assegnazione di una diversa soluzione abitativa rispetto a quella originaria, determinando, di fatto, la protrazione della inapplicabilità sine die e il conseguente utilizzo perpetuo dell'immobile "abusivo", che diverrebbe, in tal modo, una seconda abitazione», osserva il Capo dello Stato.
Il sequestro preventivo
«Il comma 3 - si legge ancora nella nota del Quirinale - prevede l'"inefficacia" - oltre che dei provvedimenti amministrativi - anche del sequestro preventivo. La disposizione risulta asistematica e lesiva della intangibilità ex legedei provvedimenti giudiziari, sottraendo alla magistratura la esclusiva competenza a valutare i presupposti per il permanere delle misure di sequestro (articoli 321 e 355 c.p.p.). Peraltro, la norma contempla il solo sequestro preventivo, non prendendo in considerazione quello "probatorio" (art. 354 c.p.p.), che ben può essere disposto in caso di attività edilizia svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni».
di Mariagrazia Barletta
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