Il decreto terremoto è legge: tutte le novità tra differimenti, sanatorie e nuove scadenze

Il decreto terremoto diventa legge. La Camera ha approvato oggi, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del decreto contenente "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria". Il testo andrà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza delle aree terremotate del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016. Slitta di nove mesi il termine per la consegna delle schede AeDes. Per gli interventi di immediata esecuzione, viene differito al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per l'invio della dovuta documentazione agli Uffici speciali per la ricostruzione.

Oltre alle proroghe, sono tante le novità contenute nel testo, tra cui la sanatoria per illeciti edilizi, ossia per interventi di manutenzione straordinaria eseguiti senza Scia o in difformità da questa, per i quali sarà possibile procedere con la Scia in sanatoria, ma senza il vincolo della dimostrazione della doppia conformità. Viene data la possibilità di chiudere le pratiche di condono ancora in corso. Possibilità che riguarda gli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del Centro Italia, per i quali sia stata presentata in passato domanda di sanatoria edilizia, entro i termini e con le modalità previsti dai condoni edilizi disposti negli anni 1985, 1994 e 2003.

Aggiornamento 
Decreto terremoto, le correzioni di Mattarella: «Rischio utilizzo perpetuo degli immobili abusivi».
Pubblicata in "Gazzetta ufficiale", la legge "terremoto" è andata in vigore lo scorso 25 luglio. Ad essere contestati dal Capo dello Stato sono alcuni punti dell'articolo che fa rientrare nel perimetro dell'edilizia libera manufatti e installazioni realizzati o acquistati per far fronte ad immediate esigenze abitative.

Di seguito le novità più importanti

Sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria realizzati prima del 24 agosto senza Scia o in difformità da questa

Per gli interventi edilizi abusivi, realizzati cioè su edifici privati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e in assenza di Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o in difformità da questa, il proprietario dell'immobile (anche se diverso dal responsabile dell'abuso) può presentare, insieme alla domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione, una Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria.

Possono essere sanati gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio. La Scia in sanatoria viene richiesta in deroga all'articolo 37, comma 4 del Testo unico Edilizia, ossia non è necessario dimostrare la doppia conformità (conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda di Scia in sanatoria).

Più in particolare, la possibilità di sanare tali abusi è riservata agli edifici privati compresi nell'area del Cratere, quell'area, cioè, colpita dai diversi eventi sismici che si sono susseguiti in Centro Italia dal 24 agosto 2016 (l'elenco dei Comuni compresi nel Cratere lo si trova negli allegati 1, 2 e 2bis del Dl 189 del 2016).

Un'analisi più approfondita dell'argomento è contenuta nell'articolo "Ricostruzione Centro Italia: per gli abusi edilizi arriva la Scia in sanatoria (in deroga al Tu edilizia)"

Aumento di superficie per adeguamento antincendio e eliminazione delle barriere architettoniche

In caso di ricostruzione privata, si amplia la possibilità di incrementare le superfici preesistenti. L'aumento di superficie attualmente è possibile per finalità legate agli adeguamenti igienico-sanitari ed energetici. Tale possibilità viene estesa anche nel caso in cui una maggiore superficie sia necessaria per ottemperare alla normativa antincendio e alla normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda gli immobili gravemente danneggiati, viene previsto che il contributo pubblico vada a coprire anche le spese volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'adeguamento antincendio ed energetico.

Per gli interventi di immediata esecuzione il termine ultimo per la consegna della documentazione è il 31 dicembre

Per gli interventi di immediata esecuzione, slitta dal 30 aprile al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per l'invio della dovuta documentazione agli Uffici speciali per la ricostruzione. Dunque gli interessati devono presentare la documentazione richiesta agli Uffici speciali per la ricostruzione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvio dei lavori e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2018.

Slitta al 31 dicembre il termine per la presentazione delle schede AeDes

Il termine per la presentazione delle schede AeDes da parte del tecnico incaricato, che era stato fissato al 31 marzo 2018, slitta al 31 dicembre 2018.

Nuova tempistica per gli edifici inseriti in centri o nei nuclei di grande interesse

Per gli edifici situati nei centri e nei nuclei riconosciuti dalle Regioni (su proposta dei Comuni) come siti di grande interesse, la documentazione richiesta per l'ottenimento del contributo per la ricostruzione o riparazione va consegnata entro 150 giorni dall'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi o dalla approvazione della deperimetrazione decisa con deliberazione della Giunta regionale.

Il nuovo perimetro per l'edilizia libera nasconde una sorta di sanatoria per gli immobili realizzati in stato di emergenza

Il nuovo provvedimento fa rientrare nell'attività di edilizia libera una serie di installazioni e manufatti realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari (o loro parenti entro il terzo grado), usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e dichiarati inagibili. Si tratta di manufatti e installazioni realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile.

Più nel dettaglio, rientrano nel perimetro dell'edilizia libera - anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio dei lavori - i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, utilizzati come abitazioni, purché siano installati in aree private, siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze temporanee e contingenti. Resta fermo comunque il rispetto delle norme antisismiche e di tutela dal rischio idrogeologico. Infine, le nuove installazioni e i nuovi manufatti, per rientrare tra gli interventi di edilizia libera, devono essere utilizzati in sostituzione alle soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla Protezione civile.

Le nuovi disposizione si applicano alle installazioni realizzate o acquistate dal 24 agosto 2016 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Entro 90 giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile ricostruito o riparato, in quanto distrutto o danneggiato dal sisma, i soggetti che hanno realizzato o acquistato le installazioni e opere temporanee di cui sopra, devono provvedere alla loro demolizione o rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inadempimento interviene il Comune a spese del responsabile della realizzazione delle opere o delle installazioni.

Ma, se i manufatti, costruiti o installati per essere temporanei, rispettano le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, allora possono essere mantenuti anche dopo che i relativi responsabili abbiano riparato o ricostruito le proprie abitazioni. Se si opta per il mantenimento delle installazioni e dei manufatti realizzati per essere temporanei, vanno corrisposti i contributi per il relativo rilascio del permesso di costruire, se soggetti a tale titolo abilitativo.

Il testo del disegno di legge di conversione approvato definitivamente alla Camera

Chiusura delle pratiche di condono: semplificata la certificazione di idoneità

Sono state semplificate le modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso. La semplificazione riguarda gli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del Centro Italia che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016, per i quali sia stata presentata in passato domanda di sanatoria edilizia, entro i termini e con le modalità previsti dai condoni edilizi disposti negli anni 1985, 1994 e 2003.

In tali casi, la certificazione di idoneità sismica, se richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, può essere sostituita da un certificato di idoneità statica redatto dal tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico.

Il certificato va redatto ai sensi del Dm 15 maggio 1985, che disciplina gli accertamenti e le norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del Dm 15 maggio 1985, il tecnico incaricato individua gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In quest'ultimo caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dalla Conferenza regionale.

Nelle spese coperte dal contributo rientrano anche quelle per l'occupazione di suolo

Il contributo per la ricostruzione o riparazione degli immobili di proprietà privata coprirà anche le spese per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

Piani attuativi esclusi dalla Vas 

Al verificarsi di alcune condizioni, gli strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione o ripristino vengono esclusi dalla procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) e dalla verifica di assoggettabilità alla Vas. L'esclusione, in particolare, è contemplata se si verificano contemporaneamente tre condizioni: non è previsto un aumento della popolazione da insediare rispetto a quanto risulta dal censimento Istat del 2011, non vi è un incremento delle aree urbanizzate esistenti prima del 24 agosto 2016, non ci sono opere o interventi soggetti a Via (Valutazione di impatto ambientale) o Vinca (Valutazione di incidenza).

Deroga alla fascia di rispetto stradale

Viene consentita la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme sulle distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati. La deroga deve passare per il via libera, in sede di conferenza di servizi, da parte dell'ente proprietario della strada. Ovviamente l'immobile non deve pregiudicare la sicurezza stradale.

Istruttoria sulla compatibilità urbanistica

Viene previsto che l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi sia svolta dal Comune competente e non dall'Ufficio speciale per la ricostruzione.

Materiali da scavo

Si estende - da 18 a 30 mesi - il periodo massimo consentito per il trasporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano la sicurezza ambientale. In tal caso i materiali assumono fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto.

Linee guida per la ricostruzione

Il Commissario straordinario per la ricostruzione, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, deve predisporre e pubblicare sul proprio sito internet istituzionale le linee guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.

Revisione della soglia di obbligatorietà della Soa

Relativamente all'importo dei lavori, viene innalzata la soglia oltre la quale è obbligatoria l'attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione, da parte delle società organismi di attestazione (Soa), per le imprese affidatarie degli interventi di immediata riparazione degli edifici con danni lievi. Tale soglia passa da 150mila a 258mila euro.

di Mariagrazia Barletta

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