La Camera approva, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto "Genova" e lascia pressoché intatta la riapertura del condono per l'Isola di Ischia. Poche le correzioni, volte a mitigare l'impatto della misura.
Il decreto 109 del 28 settembre, nato per regolare la ricostruzione del ponte Morandi crollato lo scorso 14 agosto - va ricordato - ha inglobato una serie di misure che non c'entrano nulla con l'emergenza legata alla tragedia di Genova. Tra le varie disposizioni vi è anche la riapertura dei termini dei condoni edilizi (del 1985, 1994 e del 2003) per gli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto che il 21 agosto ha colpito i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, sull'isola di Ischia.
Si tratta di misure ovviamente molto discusse, che aveano subito mobilitato, tra gli altri, Legambiente che aveva definito «una follia riaprire il condono per edifici abusivi costruiti in aree a rischio idrogeologico e sismico, con la beffa che sarebbero soldi pubblici a pagare la ricostruzione» (si veda l'articolo dello scorso 12 ottobre).
La riapertura del condono resta, seppure con qualche modifica
Dunque, resta quasi intatta la possibilità, per gli edifici distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto dello scorso anno, di concludere i procedimenti di condono ancora pendenti. I procedimenti vanno chiusi facendo riferimento alle sole disposizioni del primo condono, ossia alla legge 47 del 1985. Si prevede, inoltre, il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl.
Niente condono per soggetti condannati per associazione mafiosa, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita
L'istanza di condono - viene stabilito con una modifica approvata alla Camera - non può andare a buon fine se l'autorità preposta alla tutela dell'eventuale vincolo paesaggistico non rilascia parere favorevole. Inoltre, il contributo per la ricostruzione o la riparazione non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.
Infine, per effetto di un altro emendamento approvato, vengono richiamate alcune disposizioni del decreto 269 del 2003, che definiva il terzo condono, e che dunque vanno rispettate. Tra queste vi è l'esclusione, dalla sanatoria, delle opere eseguite da persone condannate con sentenza definitiva, per i delitti che riguardano l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis del Codice penale), il riciclaggio (art. 648-bis) e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648- ter).
di Mariagrazia Barletta
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