È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il cosiddetto decreto Semplificazioni, entrato in vigore il 15 dicembre. Rispetto alla bozza circolata prima del Consiglio dei Ministri, salta gran parte delle misure che erano state previste in materia di appalti. Delle svariate modifiche al Dlgs 50 del 2016 delineate nelle prime versioni del decreto resta solo la riscrittura delle cause di esclusione per illeciti professionali.
Rispetto alla bozza, scompaiono, tra le altre cose, il ripristino dell'incentivo del 2 per cento alla progettazione interna alla Pa e l'allargamento, fino ad importi pari a 2,5 milioni di euro, del ricorso alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. Cancellata anche la previsione di ampliamento del ricorso al criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione delle gare di lavori.
Cause di esclusione
Il decreto legge interviene sul comma 5 (lettera c) dell'articolo 80 del Codice dei contratti, contenente le cause di esclusione dalle gare Con le modifiche a tale articolo viene meno l'obbligo della stazione appaltante di dimostrare con mezzi adeguati che all'operatore economico siano imputabili tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di far passare informazioni false o fuorvianti in una procedura di gara e di ottenere informazioni riservate per trarne vantaggio.
Tra le cause di esclusione attualmente il Codice individua «le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione». Il Dl rende tale causa più stringente, prevedendo l'esclusione per «significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione». Riguardo a tale motivo di esclusione, la stazione appaltante dovrà fornire opportune motivazioni, «anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa».
Quanto alle carenze relative all'esecuzione di un precedente appalto, queste vengono definite in modo diverso dal decreto legge. Secondo il Dl, infatti, le carenze dimostrate in un precedente appalto, da considerare causa di esclusione, sono quelle che «hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili».
Le novità apportate alle cause di esclusione devono essere applicate alle gare i cui bandi o avvisi di indizione siano pubblicati dopo il 15 dicembre (data di entrata in vigore del Dl). In caso di gare che non prevedano la pubblicazione di bandi o di avvisi, bisogna far riferimento alla data di invio degli inviti.
di Mariagrazia Barletta
DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135. Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (GU Serie Generale n.290 del 14-12-2018)
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