Oltre a modificare il Codice degli appalti e a semplificare gli interventi in zone sismiche, il decreto cosiddetto "Sblocca cantieri" interviene sul Testo unico Edilizia (Tue) per facilitare gli interventi di demolizione e ricostruzione e per spingere sulla possibilità di derogare ai limiti e ai rapporti contenuti nel Dm 1444 del 1968, da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici.
Alle regioni l'obbligo di definire deroghe al Dm 1444
Il decreto (in vigore dal 19 aprile) agisce sull'articolo 2 bis del Tue, rendendo obbligatoria, da parte delle regioni e delle provincie autonome, l'introduzione di deroghe al Dm 1444/68. L'articolo 2-bis, che era stato introdotto dalla legge "del fare" (legge 98 del 2013), istituiva la possibilità, da parte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, di introdurre deroghe rispetto al Dm 1444 del 1968 e di dettare disposizioni su spazi da destinare al verde, ai parcheggi, agli insediamenti residenziali e produttivi. Con il decreto "Sblocca cantieri" queste possibilità diventano un obbligo. Obbligo che - viene precisato - serve «a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio».
Resta ferma la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile, comprese, ovviamente, quelle su luci e vedute e distanze legali.
Art. 2-bis del Tue modificato dallo "Sblocca cantieri"
DEROGHE IN MATERIA DI LIMITI DI DISTANZA TRA FABBRICATI
1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.
Ricostruzione e demolizione nel rispetto delle distanze (legittime) preesistenti
Quanto agli interventi di sostituzione edilizia, viene stabilito che la ricostruzione è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, purché sia effettuata assicurando due condizioni: la prima riguarda il rispetto dei limiti di altezza dell'edificio demolito; la seconda fa riferimento invece all'area di sedime e al volume dell'edificio ricostruito, che devono coincidere con quelli del fabbricato demolito.
di Mariagrazia Barletta
IL TESTO DELLO SBLOCCA CANTIERI
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