«Si ritiene che le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 operino a decorrere dal periodo d'imposta 2020». A dirlo è il ministero dell'Economia chiamato a rispondere all'interrogazione presentata in Commissione Finanze alla Camera. «Si segnala che sono in corso di predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, i documenti di prassi volti a fornire chiarimenti interpretativi in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020», si legge nel testo della risposta.
Nessun cenno, dal dicastero, ad un imminente intervento normativo che avrebbe potuto trovare spazio nel disegno di legge di conversione del Dl Milleproroghe, così come aveva affermato qualche settimana fa il sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa prima di rinviare la risposta ai quesiti posti dalla Commissione Finanze (on. Trano e Centemero, rispettivamente M5S e Lega), gli stessi quesiti che ora hanno trovato seguito.
Aggiornamento:
• I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 7/E del 2020
Un passo indietro: i dubbi interpretativi sollevati
A scatenare i dubbi, erano state alcune interpretazioni, secondo le quali, in base allo statuto del contribuente, i nuovi "paletti" introdotti dalla legge di Bilancio 2020 avrebbero dovuto applicarsi dal 2021. In particolare, secondo lo statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), tra l'entrata in vigore delle disposizioni tributarie e la loro applicazione devono trascorrere almeno 60 giorni.
La legge di Bilancio 2020, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio - va ricordato - ha riperimetrato la platea dei beneficiari del regime agevolato e lo ha fatto introducendo due cause ostative. La prima impedisce l'ingresso e la permanenza nel regime ai contribuenti che abbiano sostenuto spese, per un ammontare complessivo pari o superiore a 20mila euro, per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti. La seconda estromette i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30mila euro. È sui tempi di applicazione di queste due clausole che erano sorti i dubbi.
In riferimento al limite dei 30mila euro - afferma il Mef -: «In base al tenore letterale della norma, si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a euro 30.000».
Mef: «Nessun contrasto con lo statuto del contribuente»
Quanto al rapporto tra le novità introdotte dalla legge e il principio sancito dallo statuto del contribuente, non ci sarebbero contrasti, affermano dal Ministero.
«Con riferimento all'eventuale contrasto delle nuove norme con l'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) - si legge ancora nel testo della risposta -, si osserva che, contrariamente alla disposizione di carattere antielusivo contenuta nella legge di bilancio per il 2018, che prevedeva quale nuova causa ostativa la detenzione di partecipazioni in S.r.l. e per la quale l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 2019 (par. 2.3.2), ha affermato che "In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 [..] e in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l'applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell'anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020", le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (20.000 euro di spese massime per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di 30.000 euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell'eventuale superamento di dette soglie».
«Inoltre, la fuoriuscita dal regime forfetario comporta l'adozione del regime ordinario secondo i consueti noti adempimenti e secondo regole già fissate nell'ambito dello stesso regime forfetario; in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga il contenuto dispositivo del comma 2 dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore"».
di Mariagrazia Barletta
pubblicato il: