Arrivano dall'Agenzia delle Entrate (con risoluzione n. 7/E del 2020) i sollecitati e attesi chiarimenti sulle modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di Bilancio 2020. La decorrenza delle cause di esclusione è il tema cardine affrontato nella risoluzione.
L'articolo 1, comma 692, della legge di Bilancio 2020 ha modificato la disciplina del regime forfetario, «sia con riferimento ai requisiti di accesso sia in relazione alle cause di esclusione», viene ricordato nel documento.
Con le ultime modifiche si è stabilito che i contribuenti applicano il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, non superiori a 65mila euro e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20mila euro (originariamente il limite era fissato in 5.000 euro). L'altra causa di esclusione inserita con la Manovra 2020 prevede l'espulsione dal regime forfettario dei soggetti che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30mila euro.
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La decorrenza delle cause di esclusione
Il limite di 20mila euro per le spese per dipendenti e collaboratori «va verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato i limiti previsti nel comma 54 in commento (pari appunto a 20mila euro, nda) non potranno accedere al regime forfetario nel 2020», spiegano alle Entrate.
Per quanto riguarda la causa di esclusione relativa ai redditi di lavoro dipendente o assimilati, «si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a € 30.000», spiega ancora la risoluzione.
Infine, «l'eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l'adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell'ambito dello stesso regime forfetario: in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga al contenuto dispositivo dell'articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente».
di Mariagrazia Barletta
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