Reintrodotte alcune cause di esclusione e previsto un regime premiale, seppure di scarso appeal, per i contribuenti minimi che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica. Sono queste le principali novità del 2020 riguardanti il regime forfettario, ossia il regime agevolato che permette ai contribuenti di applicare un'imposta sostitutiva unica al 15 per cento per ricavi o compensi fino a 65mila euro.
A modificare la legge istitutiva del regime forfettario ci ha pensato, anche quest'anno, la manovra. Il disegno di legge di Bilancio 2020 - che ha dunque modificato il regime fiscale agevolato nato con la legge di Stabilità 2015 - è stato approvato al Senato arrivando blindato alla Camera. Non c'è infatti tempo per emendare ulteriormente il disegno di legge, che deve essere convertito entro il 31 dicembre (altrimenti si va incontro all'esercizio provvisorio). Ecco allora come è stato delineato il regime forfettario per il 2020 (le novità saranno in vigore dal prossimo 1° gennaio).
Innanzitutto viene cancellata l'estensione del regime forfettario (con imposta sostitutiva al 20 per cento) ai contribuenti con redditi superiori a 65mila euro e fino a 100mila euro. Dunque niente ampliamento della platea di beneficiari, mai entrata in vigore, ma che la legge di Bilancio dello scorso anno aveva previsto a partire dal 1° gennaio 2020.
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Imposta sostitutiva unica per redditi fino a 65mila euro
Resta al 15 per cento l'imposta unica prevista dal regime fiscale, sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ovviamente, la soglia di reddito va verificata facendo riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell'anno precedente all'applicazione del regime forfetario.
Le spese continuano ad essere calcolate a forfait
I contribuenti che usufruiscono del regime forfettario continuano a non poter dedurre le spese legate all'esercizio dell'attività, ad esclusione dei contributi previdenziali (contributo soggettivo e di maternità). Le spese continueranno ad essere calcolate a forfait, applicando il coefficiente di redditività che per i professionisti è del 78 per cento. Significa che il 22 per cento dei compensi viene considerato come spesa e non concorre al calcolo delle imposte.
Come si deducono i contributi:
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Come cambiano le cause di esclusione
Possono accedere (e permanere) al regime forfettario i contribuenti che, oltre a non avere superato la soglia dei 65mila euro, hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20mila euro (lordi) per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti. Per valutare lo sforamento della soglia vanno computate anche le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati.
Viene reintrodotta l'esclusione dal regime dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30mila euro. La verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Regime premiale per chi aderisce alla fatturazione elettronica
La legge di Bilancio 2020 introduce, inoltre, un regime premiale per incentivare l'adesione alla fatturazione elettronica, che per i contribuenti in regime forfettario non è obbligatoria. Per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a quattro anni, rispetto ai cinque attualmente vigenti.
Confermato l'obbligo di ritenuta alla fonte per i forfettari datori di lavoro
Per i datori di lavoro che applicano il regime forfettario è confermato l'obbligo di ritenuta alla fonte sui compensi corrisposti ai dipendenti, entrato in vigore con la legge di conversione del decreto Crescita (legge 58 del 2019) Significa che i contribuenti in regime forfettario sono tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e anche sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Va ricordato che, secondo il Testo unico delle imposte sui redditi (articolo 50 del Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917), sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, tra l'altro, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
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Esclusione dal regime se si controllano Srl o associazioni in partecipazione
Restano esclusi dal regime gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari. Non può avvalersi del regime forfettario, inoltre, il professionista che controlla (direttamente o indirettamente) una Srl se le due attività - quella della società controllata e quella del professionista autonomo - sono correlate.
Per approfondire:
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Non si possono intrattenere rapporti di lavoro dipendente e collaborazioni a partita Iva per uno stesso datore
C'è un'altra causa ostativa a cui prestare attenzione, la quale non permette di tenere in piedi un rapporto di lavoro autonomo e uno di lavoro dipendente per uno stesso datore. Si tratta di una limitazione all'accesso al regime che il legislatore ha introdotto per evitare la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in collaborazioni a partita Iva.
Più nel dettaglio, non si può fare ingresso (e non si può permanere) nel regime forfettario se si fattura prevalentemente per il datore di lavoro con il quale è in corso un rapporto di lavoro dipendente (o ad esso assimilato) o per il quale si è lavorato, sempre nell'ambito di un rapporto subordinato, nei due anni precedenti.
Per approfondire:
• Regime forfettario: nessun ostacolo se lavoro autonomo e dipendente (per uno stesso datore) persistono senza modifiche
Esonero Iva e niente ritenuta d'acconto
Per i contribuenti forfettari resta l'esonero dal versamento dell'Iva. Ricavi e compensi, inoltre, continuano a non essere assoggettati a ritenuta d'acconto. Si è esclusi anche dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili. Restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Inoltre, ai contribuenti che usufruiscono del regime forfettario non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (sostitutivi degli studi di settore).
di Mariagrazia Barletta
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