Regime forfettario 2020: è caos sulle cause di esclusione introdotte dalla legge di Bilancio

Diventa oggetto di dibattito la decorrenza delle cause di esclusione dal regime forfettario, introdotte dall'ultima legge di Bilancio. E le richieste di chiarimento finiscono prima in Parlamento e poi sul tavolo del Garante del Contribuente della Lombardia. I dubbi riguardano la loro entrata in vigore (dal 1° gennaio 2020 o 2021). A scuotere ogni certezza è il codice del consumatore, secondo cui tra l'entrata in vigore delle disposizioni tributarie e la loro applicazione devono trascorrere almeno 60 giorni.

Tra le pagine dei principali organi di stampa e tra i commercialisti, come un virus, il dubbio si insinua e si diffonde e con esso le richieste di delucidazioni, fino a chiamare in causa direttamente il ministero dell'Economia che conferma - per bocca del sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa - un imminente intervento normativo che potrebbe trovare spazio nel disegno di legge di conversione del Dl Milleproroghe, attualmente all'esame delle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali.. Intanto i Commercialisti di Milano scrivono al Garante del Contribuente della Lombardia. Ma andiamo con ordine.

Aggiornamenti:
• I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 7/E del 2020
• La risposta del Mef all'interrogazione parlamentare è arrivata il 5 febbraio.
Per approfondimenti si rimanda all'articolo: Regime forfettario, la risposta dell'Economia: attive dal 2020 le cause di esclusione sancite dall'ultima manovra. Il Mef: «Nessun contrasto con lo statuto del contribuente» 

Le clausole finite sotto la lente dei commercialisti

La legge di Bilancio 2020, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, ha riperimetrato la platea dei beneficiari del regime agevolato (con imposta sostitutiva al 15 per cento) e lo ha fatto introducendo due clausole ostative.

  • La prima impedisce l'ingresso e la permanenza nel regime ai contribuenti che abbiano sostenuto spese, per un ammontare complessivo pari o superiore a 20mila euro, per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti.
  • La seconda estromette i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30mila euro. 

È su queste due cause di esclusione che si concentrano i dubbi interpretativi relativi alla rispettiva decorrenza.

Perché i dubbi

I dubbi, come accennato, sono diventati oggetto di un'interrogazione parlamentare, a firma di Raffaele Trano del M5S, inviata all'indirizzo del Mef. Secondo alcune interpretazioni, in base allo statuto del contribuente e a quanto ribadito dall'Agenzia delle Entrate nel 2019, la cosiddetta flat tax al 15 per cento sul reddito da lavoro autonomo, per il 2020 si applicherebbe anche ai contribuenti che ricadono nelle cause di esclusione introdotte dalla legge di Bilancio 2020. In particolare, secondo lo statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), tra l'entrata in vigore delle disposizioni tributarie e la loro applicazione devono trascorrere almeno 60 giorni. In virtù di ciò, i nuovi "paletti" si applicherebbero dal 2021.

«I «paletti» alla flat tax, contenuti nella manovra economica per il 2020, sono stati approvati definitivamente dal Parlamento, soltanto nel mese di dicembre 2019 per entrare in vigore pochi giorni dopo, ovvero il 1° gennaio 2020», osserva Trano. «La necessità di opportune precisazioni, in relazione alle osservazioni in precedenza esposte, risulta pertanto urgente e indispensabile, come peraltro sostenuto anche dall'Aiga nazionale, che auspica un intervento chiarificatore, valutato che sia gli operatori del settore, che oltre mezzo milione di professionisti con partite Iva, rivendicano il diritto di conoscere quale sia il regime fiscale effettivo da applicare», si legge ancora nella richiesta di chiarimenti.

Villarosa ha rimandato la risposta chiarificatrice, che dovrebbe essere imminente. «Sul tema - ha affermato il sottosegretario - sono infatti in corso di studio alcuni interventi normativi, che potrebbero trovare spazio anche nell'ambito del decreto-legge n. 162 del 2019, recante proroga di termini legislativi, attualmente all'esame della Camera. Si tratta in ogni caso di un tema assai rilevante, rispetto al quale vi è la volontà del Governo di fornire elementi chiarificatori».

La richiesta dei Commercialisti di Milano al Garante dei contribuenti

I Commercialisti di Milano chiedono che - nell'eventuale risposta chiarificatrice a favore di un'entrata in vigore delle cause ostative dal 2020 - non vengano applicate sanzioni ai contribuenti che, nell'incertezza normativa (e in buona fede), sono rimasti nel regime forfettario, pur rientrando nelle cause di esclusione introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

«In attesa delle necessarie indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate - scrivono i commercialisti -, non abbiamo alcuna certezza sulla decorrenza delle predette modifiche. In altri termini, non si comprende: se le nuove cause di esclusione debbano essere applicate sin dal 2020; oppure se, nel rispetto del termine di 60 giorni fissato dalla Legge 212/2000 cd. Statuto del contribuente, potranno essere applicate dal 2021», si legge nella lettera aperta al Garante del Contribuente della Lombardia.

Molto chiara la richiesta al Garante: «dichiarare non dovute le sanzioni che potrebbero derivare da un comportamento che, a seguito delle istruzioni ministeriali che saranno emanate, potrà risultare errato, attesa l'oggettiva incertezza normativa e la buona fede delle scelte adottate dai contribuenti».  Ed inoltre: «Concordare un congruo termine di almeno 120 giorni, dopo la pubblicazione delle istruzioni ministeriali, per la regolarizzazione delle posizioni dei singoli contribuenti che dovessero risultare non corrette sulla base delle nuove indicazioni ministeriali».

di Mariagrazia Barletta

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