Proroga della validità di atti abilitativi, certificati e attestati. Sospensione dei procedimenti amministrativi e differimento dei termini di inizio e fine lavori nei contratti tra privati. Rinvii per adempimenti fiscali. Uso delle mascherine nei luoghi di lavoro e infine alcune misure di sostegno economico a cui possono accedere i professionisti, tra cui il bonus di 600 euro (una tantum), che con il decreto di Aprile (su cui lavora il Governo) dovrebbe essere incrementato ad 800 euro.
Ecco i principali contenuti del legge "Cura Italia". Il relativo Dl è stato convertito in legge con il via libera definitivo arrivato oggi alla Camera.
Aggiornamento del 30 aprile
Cura Italia: il testo coordinato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 aprile
Proroga di certificati e atti abilitativi
Viene prorogata la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020. La proroga vale per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione - che speriamo arrivi presto - di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione viene esplicitamente estesa alle Scia, alle segnalazioni certificate di agibilità e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, nonché al il ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Inoltre, tutti i termini che riguardano lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, che risultino pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o che siano iniziati successivamente a tale data, sono sospesi per il periodo 23 febbraio - 15 aprile 2020. Va aggiunto che l'articolo 37 del Dl cosiddetto Liquidità, proroga il termine del 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020.
Quanto ai contratti tra privati - in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020 - aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, una modifica approvata al Senato dispone la proroga dei termini di inizio e fine lavori per un periodo di novanta giorni. La disposizione precisa inoltre che, in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
Per approfondire gli argomenti che riguardano l'edilizia si rimanda all'articolo:
Covid-19, proroga di atti abilitativi e sospensione dei termini in edilizia: ecco cosa prevede il "Cura Italia"
Proroga termini delle convenzioni di lottizzazione
Vengono differiti di 90 giorni il termine di validità e i termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge urbanistica nazionale (n. 1150 del 1942), nonché i termini dei relativi piani attuativi e di ogni altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
Dpi nei luoghi di lavoro: consentite mascherine chirurgiche prive del marchio CE
Fino al termine dello stato di emergenza (al momento fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate a tutti gli effetti Dpi (Dispositivi di protezione individuale) in tutti i casi in cui i lavoratori, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Si consente il ricorso anche a mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.
Cassa integrazione in deroga
Gli studi professionali possono accedere alla cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Congedo per i lavoratori dipendenti e bonus per servizi di baby-sitting
Viene riconosciuto un congedo parentale per i lavoratori dipendenti del settore privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'Inps (in via esclusiva) e per gli autonomi iscritti all'Inps, con figli di età non superiore a 12 anni. Più nel dettaglio, viene riconosciuta un'indennità commisurata alla retribuzione, che varia a seconda della tipologia di lavoro. Il limite di età di 12 anni per la fruizione del congedo speciale non si applica in caso di figli con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
In alternativa, i lavoratori dipendenti privati e gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata possono beneficiare di un bonus di 600 euro per pagare servizi di baby-sitting nel periodo di chiusura delle scuole. Tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Anche per architetti e ingegneri liberi professionisti, le domande vanno presentate all'Inps (si veda quanto scrive Inarcassa in merito).
Fondo per il reddito di ultima istanza (bonus 600 euro per gli autonomi)
Come è noto, il Dl e la sua legge di conversione introducono un bonus di 600 euro (indennità una tantum) anche per i professionisti iscritti a casse di previdenza private. Il decreto interministeriale, attuativo della misura, è stato pubblicato lo scorso 1° aprile, dando il via all'invio delle richieste. Durante la fase di conversione del "Cura Italia", le disposizioni che riguardano il bonus una tantum sono state modificate dal decreto cosiddetto "Liquidità" che ha introdotto delle restrizioni ai fini del riconoscimento dell'indennità, prevedendo che i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria siano «non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva».
Nel frattempo, per quanto riguarda gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti, Inarcassa ha deliberato di autorizzare il pagamento delle richieste di indennità arrivate tra il 1° e il 6 aprile (si veda l'articolo pubblicato lo scorso 14 aprile). Le domande possono essere inviate a Inarcassa fino al 30 aprile.
Fondo di Garanzia
L'articolo che riguardava l'implementazione del Fondo centrale di garanzia per le Pmi è stato abrogato, in quanto il rafforzamento del Fondo è affrontato in modo anche più incisivo dal cosiddetto decreto Liquidità (si veda l'articolo dedicato a tale decreto, pubblicato lo scorso 7 aprile).
Per approfondire:
Garanzia statale sui micro-prestiti: possibile inviare le richieste. Ecco come funziona
Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa
L'articolo 54 estende, per nove mesi, l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subìto un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019. Sono ammissibili i mutui di importo non superiore a 400mila euro.
Il Fondo di solidarietà (presso il Mef) è stato istituito - va ricordato - con la legge finanziaria 2008. In sintesi la disciplina del Fondo (poi modificata dalla legge n. 92/2012) consente ai titolari di un mutuo per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo, su richiesta dell'interessato che intende avvalersi della facoltà di sospensione del mutuo, provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Contributi e premi: proroga al 16 aprile
L'articolo 60 stabilisce che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. Il decreto legge n. 23 del 2020 (Dl "Liquidità") estende tale misura al 16 aprile 2020.
Rinvii per adempimenti fiscali e contributivi
Per i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi alcuni versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Si tratta del versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) e dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Sospensione delle ritenute d'acconto
Il comma 7 dell'articolo 72 che riguardava la sospensione delle ritenute d'acconto è stato abrogato dal cosiddetto decreto Liquidità, che ha ripreso la misura con qualche modifica. Il decreto Liquidità prevede il non assoggettamento alle ritenute d'acconto per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro. Per tali soggetti i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti che si avvalgono di questa opzione rilasciano un'apposita dichiarazione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto di imposta in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Bonus sanificazione degli ambienti di lavoro
Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, è riconosciuto anche ai professionisti, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20mila euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione della misura deve essere adottato un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia. Il decreto Liquidità ha allargato il bonus anche all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, di mascherine e occhiali.
Fondo inquilini incolpevoli
Con una modifica apportata al Senato si prevede una procedura d'urgenza per il riparto, in favore delle regioni, di risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli. Risorse pari complessivamente a 69,5 milioni di euro.
Sospensione delle cartelle esattoriali
Sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da avvisi di accertamento. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Appalti e anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore
Viene modificato il comma 18 dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) al fine di precisare che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture.
Anticipazioni Fondi Fsc
Viene incrementata dal 10 al 20 per cento la quota a titolo di anticipazione finanziaria assegnata a valere sulle somme destinate a ciascun intervento ricompreso nei Piani Operativi e nei Patti per lo sviluppo finanziati dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020.
Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
Viene prorogata fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020.
di Mariagrazia Barletta
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