Per attestare che l'area territoriale in cui ricade l'edificio sia assimilabile alle zone cosiddette A e B occorre necessariamente una certificazione urbanistica rilasciata dagli enti locali competenti. L'equipollenza non può essere attestata né da un architetto né da un ingegnere, seppure iscritti ai relativi Ordini professionali.
È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello, nel quale il contribuente chiedeva delucidazioni riguardo alla possibilità di usufruire del bonus facciate per un immobile ubicato in un comune sprovvisto di piano regolatore.
Per rispondere all'istanza, l'Agenzia delle Entrate richiama la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E con la quale sono stati forniti chiarimenti sul bonus facciate. Come chiarito nella citata circolare, la detrazione spetta, tra l'altro, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
AdE - Risposta all'interpello n.182/2020
Cosa accade nei comuni che non hanno un piano urbanistico (o che hanno previsto negli strumenti urbanistici denominazioni delle zone omogenee non corrispondenti a quelle del Dm 1444/'68)
«In merito al quesito posto dall'Istante - circa la possibilità di beneficiare della detrazione in esame nel caso di interventi effettuati su edifici ubicati in Comuni privi di strumenti urbanistici, ma ricadenti in territori aventi caratteristiche tali da rientrare nelle predette zone A o B individuate dal citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968 - si fa presente che nella citata circolare n. 2/E del 2020 è stato precisato che la detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone A o B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali».
Pur costituendo un riferimento necessario per i Comuni, che in sede di redazione degli strumenti urbanistici devono applicare i limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici in riferimento alle zone omogenee, il decreto 1444 del 1968 non impone alle amministrazioni locali di applicare nei propri territori la suddivisione in zone e la conseguente denominazione in esso prevista, spiegano alle Entrate.
«Per tali motivi - chiarisce l'amministrazione finanziaria -, si è, dunque, ritenuto che, ai fini del "bonus facciate", gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B individuate dal citato decreto n. 1444 del 1968».
«Nella citata circolare n. 2/E del 2020 - si legge ancora nella risposta delle Entrate - è stato, inoltre, precisato che l'assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento alle predette zone A o B deve risultare, ai fini del "bonus facciate", dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Tale assimilazione non può, dunque, essere attestata, come proposto dall'Istante, da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali».
di Mariagrazia Barletta
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