È entrato in vigore il 29 luglio, il Dlgs 73 del 2020 che attua la direttiva Ue 2018/2002 (Eed II). Il Dlgs - va ricordato - definisce una serie di misure con cui l'Italia partecipa alla strategia comune di riduzione del consumo di energia, che entro il 2030, e rispetto alle proiezioni formulate nel 2017, dovrà decrescere di almeno il 32,5 per cento nell'Ue.
Tra i contenuti - e in linea con le ultime disposizioni - il Dlgs, modificando il Dlgs 102 del 2014, introduce alcune facilitazioni che permettono di derogare alle norme sulle distanze minime per esigenze di efficientamento energetico. Misure che si intrecciano con le ultime disposizioni inserite nel cosiddetto Dl Semplificazioni.
Per approfondire:
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Le deroghe nel Dlgs Efficienza energetica
Più nel dettaglio, per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, che comportino la creazione di spessori aggiuntivi per le murature esterne e le chiusure superiori e inferiori, è possibile derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici.
Deroghe che potrebbero applicarsi, ad esempio, quando si realizza un cappotto termico o si decide di realizzare una facciata ventilata, incrementando verso l'esterno lo spessore dell'involucro.
La deroga resta vincolata alla riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal Dlgs 192 del 2005 (recentemente modificato dal Dlgs 48 del 2020). Riduzione che deve giustificare i maggiori spessori conseguiti. Vengono meno, inoltre, i limiti massimi entro cui era possibile sforare, prima che la normativa venisse modificata dal Dlgs 73 del 2020. Limiti che - lo ricordiamo - erano pari a 25 centimetri per le pareti verticali e 30 cm per gli elementi di copertura. Resta fermo il rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
Viene aggiunta un'ulteriore facilitazione: il maggior spessore di chiusure e murature esterne non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.
Il Dl Semplificazioni, tra tolleranze più «soft» e sostituzioni edilizie più facili
Alcune novità riguardo alle distanze tra edifici e dai confini sono state introdotte attraverso il cosiddetto Dl Semplificazioni (Dl 76 del 2020), pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16 luglio. In questo caso le deroghe riguardano gli interventi di demolizione e ricostruzione e passano per una modifica al Tu Edilizia (Dpr 380 del 2001).
In particolare, viene stabilito che nei casi di interventi che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici e fermo restando (come già previsto dalla norma previgente) che la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti, non è più richiesto il rispetto del vincolo del medesimo sedime e di quello di sagoma.
Sempre nel rispetto delle distanze preesistenti (legittime), è possibile applicare eventuali bonus volumetrici realizzando ampliamenti fuori sagoma e con incrementi di altezza. Rispetto a tali regole generali, viene aggiunta una limitazione per i centri storici: nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
Si lega al tema delle distanze la modifica alle tolleranze costruttive, sempre ad opera del Dl Semplificazioni. Quest'ultimo, riscrivendo l'articolo 34-bis del Tu Edilizia - stabilisce che, ad eccezione degli immobili oggetto di tutela, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici, di minima entità. Lo stesso vale per la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
di Mariagrazia Barletta
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